Cassazione Penale, Sentenza n. 2848/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che li ha ritenuti responsabili, in concorso, di associazione a delinquere ex art.416 c.p. e di reati-fine (rapine e altri delitti). Le censure principali sono: mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere (si sarebbe trattato, secondo i ricorrenti, di mero concorso nei reati e non di "affectio societatis"), mancata prova dell'elemento psicologico richiesto per l'aggravante delle persone riunite (art.628 co.1 e 3 c.p.), richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Iannuzzo) e, in alcuni casi, dedotta errata qualificazione giuridica della loro condotta come concorso esterno anziché partecipazione associativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (divieto di riedizione dei fatti; controllo solo sulla presenza di una motivazione logica e non sulla valutazione delle prove), e ha ritenuto che la motivazione di primo e secondo grado, considerata nel suo complesso "per relationem", sia stata congrua e non manifestamente illogica. I giudici di merito avevano riscontrato elementi fattuali convincenti quali ripetitività e omogeneità delle rapine, arco temporale ravvicinato, divisione dei ruoli, intercettazioni e dichiarazioni del coimputato Giannoccoli che individuavano una struttura organizzata e l'affectio societatis. Pertanto la sussistenza dell'associazione a delinquere è stata considerata adeguatamente provata; le censure su questo punto sono state dichiarate manifestamente infondate. Il motivo relativo all'aggravante ex art.628 c.p. è stato dichiarato inammissibile perché non specificamente proposto in appello. La contestazione sulle attenuanti generiche è stata ritenuta generica/aspecifica e quindi inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Definisce l'associazione per delinquere: necessita di accordo generale e continuativo, stabile organizzazione e programma criminoso; la Corte ha ritenuto che elementi come ripetitività dei reati, divisione dei ruoli e dichiarazioni di un coimputato dimostrano l'esistenza del vincolo associativo e dell'affectio societatis
art. 628 cod. pen. comma 1 e 3
Prevede l'aggravante per le rapine commesse da "più persone riunite"; la Corte ha osservato che la contestazione relativa a tale aggravante è inammissibile in cassazione perché non è stata specificamente dedotta in appello
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Norma formale citata quale base per le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale; utilizzata in ordine alle conclusioni nel procedimento di legittimità
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i vizi di motivazione deducibili in cassazione; la Corte ha ricordato che sono deducibili solo la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali
art. 597 cod. proc. pen.
Stabilisce l'ambito dell'appello e che il giudice d'appello deve rispondere alle doglianze relative ai punti impugnati; la Corte ha spiegato che l'appello limita la cognizione del giudice di secondo grado
art. 581 cod. proc. pen.
Riferimento alle categorie di motivi di impugnazione in appello; utilizzato per chiarire l'ambito delle doglianze esaminate in appello
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione d'inammissibilità; la Corte ne ha disposto l'applicazione nei confronti dei ricorrenti
art. 110 cod. pen.
Richiamato per distinguere la partecipazione al reato (concorso) dalla partecipazione all'associazione per delinquere; la Corte ha ribadito che la partecipazione associativa implica il pactum sceleris e l'affectio societatis, mentre il concorso si risolve in un accordo occasionale
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti: il controllo è limitato alla presenza di una motivazione logica e non alla rivalutazione delle prove.
- Se il giudice d'appello aderisce alla motivazione di primo grado (c.d. doppia conforme), le due pronunce formano un unico complesso argomentativo valutabile insieme in sede di legittimità.
- Per configurare l'associazione per delinquere occorre provare l'accordo stabile e l'affectio societatis; elementi probatori idonei sono la ripetizione seriale di reati omogenei, divisione dei ruoli, modalità esecutive comuni, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori/coimputati.
- Il contributo minimo o marginale può comunque integrare la partecipazione associativa se è espressione di un rapporto stabile e consapevole con il sodalizio.
- Le censure generiche o aspecifiche (es.: mera affermazione della mancanza di motivazione senza indicare punti specifici) sono inammissibili in cassazione.
- Questioni non specificamente e tempestivamente dedotte in appello (es.: determinati aggravanti) possono essere dichiarate inammissibili in cassazione per mancata tempestiva trattazione.
- Quando si contesta in cassazione la motivazione, occorre dimostrare una "manifesta illogicità" visibile "ictu oculi"; divergenze argomentative o richieste di diversa valutazione delle prove non bastano.
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