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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35282/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per 3 anni. Due motivi principali: (1) violazione del diritto di difesa (art. 420-ter c.p.p. e art. 7 d.lgs. 159/2011): il ricorrente sostiene di non essere stato rappresentato dal difensore di fiducia all'udienza del 26/05/2021 a seguito di un rinvio dal 14/04/2021 e di non essere stato tempestivamente avvisato per nominare un altro difensore; (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 660 c.p.p., comma 1, lett. c): la decisione sarebbe manifestamente illogica e insufficiente, poiché la valutazione della pericolosità si sarebbe basata su pochi precedenti non gravi, non giustificando l'applicazione della sorveglianza speciale (richiamo all'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sul diritto di difesa: il rinvio era stato disposto in udienza alla presenza del difensore d'ufficio nominato dal Tribunale, il quale ha rappresentato pienamente il Mangione, esercitando i diritti della difesa, per cui non era richiesta alcuna comunicazione al difensore di fiducia. Sul secondo motivo ha ritenuto il ricorso inammissibile per plurimi motivi: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la misura richiamando, oltre a due precedenti, anche procedimenti per fatti gravi (tentato omicidio, porto di armi, spaccio, ecc.), il ricorrente non si è confrontato concretamente con tale motivazione e la cassazione, nel procedimento di prevenzione, è ammessa solo per violazione di legge (non per sindacato libero della motivazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che la presenza e l'operato del difensore d'ufficio in udienza sia sufficiente a garantire la rappresentanza processuale, escludendo l'obbligo di comunicazione al difensore di fiducia assente.

  • art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato in rapporto alle misure di prevenzione e alle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto rispettati i diritti di difesa nonostante l'assenza del difensore di fiducia.

  • art. 660, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e manifesta infondata perché la motivazione della Corte d'appello era adeguata e includeva procedimenti rilevanti.

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Definisce la categoria di soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione; la Corte territoriale ha ritenuto che i precedenti e i procedimenti a carico del ricorrente rientrassero in tale nozione.

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Richiamato insieme all'art. 3‑ter legge 31/5/1965 n.575 per affermare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, limitando il sindacato sul merito della motivazione.

  • art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamato per confermare il regime speciale di impugnabilità nelle misure di prevenzione: la legittimità del decreto in Cassazione è valutabile principalmente sotto il profilo della violazione di legge.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nella giurisprudenza citata: la Corte segnala che il vizio consistente in mera illogicità della motivazione non rientra tra i motivi che la Cassazione, nel procedimento di prevenzione, può sindacare liberamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'applicazione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria (qui quantificata in euro 3.000,00).

Massime di principio

  • Nel procedimento sulle misure di prevenzione la Cassazione è ammessa principalmente per violazioni di legge: le doglianze sulla valutazione di merito e sulla motivazione sono molto difficili da accogliere se non configurano una motivazione inesistente o meramente apparente.
  • La presenza e l'operato di un difensore d'ufficio nominato in udienza sostituiscono la necessità di una comunicazione al difensore di fiducia assente: il difensore d'ufficio rappresenta pienamente il diritto di difesa se ha partecipato all'udienza e ha esercitato le facoltà difensive.
  • Per giustificare misure preventive come la sorveglianza speciale le corti possono valorizzare un insieme di precedenti e procedimenti, compresi reati gravi (es. tentato omicidio, porto di armi, spaccio); un attacco che non contesti concretamente tali elementi difficilmente avrà successo in Cassazione.
  • La mancanza di specificità nel ricorso (assenza di confronto concreto con la motivazione del giudice di merito) comporta inammissibilità: è necessario individuare e spiegare la precisa violazione di legge contestata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione pecuniaria) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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