Cassazione Civile, Ordinanza n. 36498/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta da Poste Italiane s.p.a. per ottenere il pagamento di somme a titolo di commissione per ciascun versamento eseguito mediante bollettino postale ICI sui conti correnti già intestati alla società concessionaria della riscossione poi incorporata. La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma nel giudizio di legittimità Poste Italiane ha eccepito preliminarmente il difetto di ius postulandi del difensore dell’Agenzia, in quanto il ricorso era stato sottoscritto da un avvocato del libero foro senza che risultasse la specifica delibera dell’ente necessaria per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi di cassazione. La Corte ha quindi esaminato prioritariamente la validità della rappresentanza processuale della ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di ius postulandi. Ha affermato che, nei giudizi di legittimità, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve normalmente avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; il ricorso affidato a un difensore del libero foro è ammissibile solo in presenza dei presupposti previsti dalla convenzione e di una specifica e motivata deliberazione dell’ente. Poiché nel caso concreto né il ricorso né la procura richiamavano ragioni di deroga né risultava indicata alcuna delibera autorizzativa, la procura è stata ritenuta invalidamente conferita, con conseguente nullità della costituzione in giudizio e degli atti difensivi. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
La deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato richiede una specifica e motivata delibera dell’ente nei casi speciali previsti dalla norma.
d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato quale base per l’affidamento del patrocinio a avvocati del libero foro nel rispetto dei criteri organizzativi previsti.
D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016
È richiamato come fonte dei criteri generali adottati per la disciplina del patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata quale norma di modifica del sistema del contributo unificato ulteriore in caso di esito processuale sfavorevole.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è soggetta a un regime di patrocinio che privilegia l’Avvocatura dello Stato; l’avvalimento di un avvocato del libero foro è ammesso solo nei casi eccezionali previsti dalla convenzione e secondo le regole interne autorizzative dell’ente.
- Quando la procura alle liti sia conferita a un difensore del libero foro senza che emerga la specifica deliberazione autorizzativa richiesta per derogare al patrocinio pubblico, la procura è invalida e determina il difetto di valida costituzione in giudizio.
- La mancanza del presupposto autorizzativo non può essere sanata dal solo richiamo al regolamento interno o dallo statuto dell’ente, poiché fonti secondarie non possono derogare alla disciplina primaria sul patrocinio.
- In cassazione il controllo sulla regolarità della rappresentanza processuale può condurre, prima ancora dell’esame dei motivi di impugnazione, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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