Sentenza n. 304/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento -della determinazione n. 478 del 25.9.2024, con la quale la Regione Puglia ha negato il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo al progetto di impianto eolico composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW e opere connesse nei Comuni di Altamura, Santeremo in Colle e Matera, denominato Mezzanotte; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi e nei limiti dell’interesse azionato: - la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi del 29 maggio 2024; - il verbale della seduta di conferenza dei servizi del 5 aprile 2024; - il verbale della seduta di conferenza dei servizi del 19 dicembre 2023; - il parere sfavorevole della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia prot. n. 159421 del 28.03.2024; - il parere sfavorevole della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia prot. n. 253894 del 28.05.2024; - il parere sfavorevole della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia prot. n. 308829 del 20.06.2024; - il parere sfavorevole della Sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia prot. n. 12495 del 23.11.2022; - il parere sfavorevole della Sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia prot. n. 2629 del 9.02.2023; - il parere sfavorevole della Sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia prot. n. 221338 del 9.05.2024; - il parere sfavorevole della Soprintendenza speciale per il PNNR presso il MiC prot. n. 10358 del 4.04.2024; - il parere sfavorevole della Soprintendenza speciale per il PNNR presso il MiC prot. n. 13640 dell’8.05.2024; - il Piano paesaggistico territoriale regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare: (a) gli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del PPTR; (b) la scheda d’ambito Alta Murgia, nei limiti dell’interesse azionato e ove interpretata nel senso prospettato dall’Amministrazione resistente; (c) le linee guida 4.4.1 del PPTR., ove interpretate nel senso prospettato dall’Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di PAUR relativo a un impianto eolico, unitamente agli atti della conferenza di servizi e ai pareri sfavorevoli paesaggistici ed energetici
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale, adottato all’esito della conferenza di servizi, relativo a un impianto eolico inizialmente composto da sei aerogeneratori e successivamente ridotto a quattro, per complessivi 30 MW, da realizzare nei Comuni indicati in epigrafe. Ha dedotto plurime violazioni degli artt. 27-bis d.lgs. 152/2006, 12 d.lgs. 387/2003, degli artt. 1, 2, 3, 10-bis, 14 e seguenti l. 241/1990, della disciplina sulle fonti rinnovabili, del d.lgs. 42/2004, della normativa europea e dei principi costituzionali di buon andamento e motivazione. In particolare, ha contestato la mancata valorizzazione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’asserita attribuzione di efficacia vincolante ai pareri paesaggistici negativi, l’omessa ponderazione contestuale degli interessi nella conferenza di servizi, il difetto di istruttoria e motivazione dei pareri della Sezione paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, l’illegittimità della posizione della Sezione infrastrutture energetiche e digitali e, in via subordinata, l’illegittimità degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR per avere introdotto l’accertamento di compatibilità paesaggistica quale titolo ulteriore. La Regione ha eccepito l’irricevibilità per mancata tempestiva impugnazione del presunto diniego di autorizzazione unica e ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, richiamando la discrezionalità tecnico-valutativa dell’amministrazione. Il Ministero della cultura ha parimenti dedotto l’ampia discrezionalità dell’autorità decidente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità della Regione, rilevando che non era stato individuato uno specifico provvedimento autonomamente lesivo. La posizione espressa dalla Sezione transizione energetica costituiva infatti una comunicazione interna alla conferenza, priva di efficacia lesiva diretta, concreta e attuale, oltre che non definitiva e suscettibile di superamento. Nel merito, il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo viziato il procedimento di conferenza di servizi per deficit istruttorio e motivazionale. La determinazione conclusiva della conferenza era stata adottata il 29 maggio 2024, prima del formale provvedimento favorevole di VIA del 19 settembre 2024, sicché l’autorità procedente non aveva potuto ponderare effettivamente il giudizio di compatibilità ambientale. Né la determinazione conclusiva né il diniego di PAUR avevano svolto una reale valutazione comparativa dei diversi contributi, limitandosi a verbalizzare le posizioni degli enti partecipanti e a recepire i pareri negativi, senza esplicitare il percorso logico-motivazionale della decisione. Il giudice ha affermato che, nell’ambito dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, la conferenza di servizi impone l’esame contestuale dei diversi interessi e che l’autorità competente deve assumere la determinazione finale tenendo conto del provvedimento di VIA, potendo anche risolvere i conflitti tra interessi pubblici antagonisti. Nessuna amministrazione partecipante dispone di un potere di veto e l’autorità procedente non può attribuire carattere automaticamente vincolante a una singola posizione. Le ulteriori censure sui singoli pareri e sul PPTR sono state assorbite, poiché dovranno essere rivalutate dall’amministrazione nell’ambito della riedizione del potere. Il TAR ha annullato la determinazione regionale di diniego del PAUR, facendo salve le rinnovate determinazioni amministrative conformi alle indicazioni della sentenza, e ha compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Il procedimento per il PAUR si caratterizza per il ruolo della conferenza di servizi e per la necessità che l’autorità competente assuma la determinazione finale tenendo conto del provvedimento di VIA e risolvendo, ove necessario, i conflitti tra le diverse posizioni pubbliche.
artt. 14 e seguenti l. 241/1990
La conferenza di servizi concentra in un’unica sede la valutazione e la ponderazione degli interessi rilevanti; l’autorità procedente deve esaminare contestualmente le posizioni espresse, senza attribuire a una di esse un automatica efficacia di veto.
art. 34, comma 2, c.p.a.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella prima ponderazione degli interessi né anticipare il sindacato sui singoli pareri prima della corretta riedizione del potere amministrativo.
art. 135 d.lgs. 42/2004
Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni
La pianificazione paesaggistica può definire prescrizioni e previsioni differenziate per ambito, nel quadro della tutela paesaggistica.
art. 143 d.lgs. 42/2004
La pianificazione paesaggistica può individuare misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico.
artt. 89 e 91 NTA del PPTR
La questione della legittimità delle previsioni del PPTR sull’accertamento di compatibilità paesaggistica è stata esaminata solo incidentalmente e non ha costituito oggetto di decisione, essendo assorbita dall’accoglimento del vizio procedimentale.
Massime di principio
- Nel procedimento di PAUR, la conferenza di servizi deve assicurare l’esame contestuale e la ponderazione effettiva di tutti gli interessi pubblici coinvolti; l’autorità procedente non può limitarsi alla mera verbalizzazione o al recepimento automatico dei pareri espressi dai partecipanti.
- L’autorità competente deve assumere la determinazione finale tenendo conto del provvedimento di VIA formalmente adottato; una determinazione conclusiva della conferenza intervenuta prima della VIA finale non può dimostrare un’effettiva ponderazione del giudizio di compatibilità ambientale.
- Nella conferenza di servizi nessuna amministrazione partecipante dispone di un potere generale di veto: anche i dissensi relativi a interessi sensibili devono essere valutati e bilanciati dall’autorità procedente nell’ambito della decisione conclusiva.
- La mera posizione endoprocedimentale espressa da un’amministrazione durante la conferenza di servizi, se non integra un provvedimento autonomo, definitivo e direttamente lesivo, non è immediatamente impugnabile e non determina un onere di autonoma impugnazione.
- Il giudice amministrativo, quando annulla il diniego per mancata ponderazione degli interessi, deve lasciare all’amministrazione la riedizione del potere e non può anticipare il giudizio sulla legittimità sostanziale dei singoli pareri prima che l’autorità procedente abbia svolto la necessaria valutazione di sintesi.
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