Cassazione Penale, Ordinanza n. 17841/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati in cognizione. A sostegno del ricorso ha dedotto che il giudice avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri di identificazione dell'unicità del disegno criminoso, sostenendo che tale unicità fosse desumibile dall'omogeneità delle condotte e dalla loro realizzazione con il medesimo correo. La sentenza esamina il tema del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e verifica se la motivazione del giudice di merito sia congrua nell'escludere l'unicità del programma criminoso, in particolare valorizzando la distanza temporale di un anno tra i reati.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i principi in materia di continuazione, avendo dato conto in modo articolato degli elementi che escludevano l'unicità del disegno criminoso. In particolare, è stata ritenuta decisiva la cesura temporale tra i reati, commessi a distanza di un anno, elemento incompatibile con la preordinazione originaria dei fatti successivi. Richiamato l'orientamento secondo cui, in presenza di reati distanziati nel tempo, si presume salvo prova contraria che i fatti ulteriori non fossero stati specificamente progettati sin dall'origine, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il suo accertamento richiede la verifica dell'unicità del disegno criminoso anche dopo le sentenze di cognizione.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa e approfondita dell'esistenza di un unico disegno criminoso originario, che deve avere già programmato almeno nelle linee essenziali anche i reati successivi.
- L'omogeneità delle violazioni, del bene giuridico offeso, la contiguità spazio-temporale e la realizzazione delle condotte con il medesimo correo costituiscono meri indici sintomatici, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati risultano commessi a distanza temporale significativa, può operare una presunzione contraria alla continuazione: si presume che i fatti successivi non fossero stati progettati al momento del primo reato, salvo prova contraria.
- L'apprezzamento degli elementi indicativi dell'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, priva di illogicità manifeste o travisamenti di fatto.
Come è indicizzato
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