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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensiva: - del decreto n. 57 del 25.9.2025 con il quale il sindaco di L’Aquila ha conferito all’architetto Marco Marrocco l’incarico di comandante ad interim del Settore Polizia Municipale; - del decreto n. 20 del 31.1.2022 con il quale il Sindaco di L’Aquila ha conferito all’architetto Marco Marrocco incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL; - dei decreti n.47 del 28.7.2023, n. 62 del 28.6.2024 e n. 112 del 30.12.2024 con i quali il sindaco di L’Aquila ha prorogato l’affidamento all’architetto Marco Marrocco di incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL, con attuale scadenza al 31.12.2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente in data 19 gennaio 2026: per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia: - dei decreti del Sindaco di L’Aquila n. 4 e n. 5 del 2.1.2026 con i quali è stata disposta la proroga dal 1.1.2026 al 30.6.2026 dell’incarico dirigenziale e dell’incarico di comandante ad interim della Polizia Locale precedentemente conferiti al predetto architetto Marrocco; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ANVU - Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia (ART. 46 C.P.A.) il 30 gennaio 2026: per l’annullamento: - dei decreti adottati dal Sindaco de L’Aquila in data 02.01.2026, n. 4 e n. 5, con i quali ha disposto, rispettivamente: (a) la proroga dal 01.01.2026 al 30.6.2026 dell’incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL dell’architetto comunale dott. Marrocco; (b) la parallela proroga, per il medesimo periodo, anche dell’incarico di Comandante ad interim della Polizia Locale, già conferito con il già impugnato decreto sindacale n. 57/2025;

Giustizia amministrativa202500574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti sindacali di conferimento e proroga di un incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL e dell'incarico di comandante ad interim del Settore Polizia Municipale, inclusi i decreti di proroga del 2 gennaio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto sindacale con cui era stato conferito a un architetto l'incarico di comandante ad interim del Settore Polizia Municipale, nonché il precedente incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL e le successive proroghe. Con motivi aggiunti ha impugnato i decreti sindacali del 2 gennaio 2026, recanti la proroga, dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, sia dell'incarico dirigenziale sia dell'incarico di comandante ad interim. Nel giudizio sono intervenute ad adiuvandum due associazioni rappresentative del personale e dei comandanti di polizia locale. L'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni sottoposte al giudice, anche in relazione ai motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito e non ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che la complessità delle questioni, anche alla luce dei motivi aggiunti, richiedesse un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha quindi ritenuto adeguata tutela per il ricorrente la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata all'11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    In presenza di esigenze di approfondimento incompatibili con la sommarietà della fase cautelare, il giudice può ritenere adeguata tutela la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché decidere la domanda cautelare sulla base di un esame sommario.

  • art. 110 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    È richiamato quale base normativa degli incarichi dirigenziali conferiti e prorogati con i decreti impugnati; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.

Massime di principio

  • Quando la complessità delle questioni dedotte, anche per effetto di motivi aggiunti, non è compatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice amministrativo può non pronunciarsi sulla sospensione e tutelare provvisoriamente la parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito costituisce una forma di tutela cautelare alternativa alla decisione sommaria sulla sospensione, quando consenta di definire rapidamente la controversia senza anticipare valutazioni definitive sui motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiNomine e incarichi pubblici
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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