Cassazione Civile, Ordinanza n. 07449/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (legittimario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di riduzione proposta da una figlia del de cuius, il quale era morto ab intestato. L'attrice sosteneva che il patrimonio ereditario e le liberalità in vita avessero leso la sua quota di legittima e chiedeva la riduzione di donazioni dirette, indirette e simulate effettuate in favore del fratello e dei nipoti, nonché l'accertamento dei conseguenti obblighi di collazione. Il Tribunale aveva rigettato le domande. In appello la Corte di Milano aveva riconosciuto solo due donazioni di titoli di Stato al figlio, rideterminando in parte l'asse, ma aveva respinto le altre deduzioni su donazione di denaro, donazione indiretta e simulazione dell'acquisto di immobili, nonché sulla riconducibilità al de cuius di una società. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 556 e 750 c.c. per avere la Corte territoriale stimato i titoli donati al tempo della donazione anziché all'apertura della successione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e difetto di motivazione per il rigetto della CTU volta a ricostruire relictum e donatum; 3) omesso esame e violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione a una sentenza di appello ritenuta decisiva e alla prova della donazione indiretta sull'immobile di via Lamarmora; 4) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c. per mancato riconoscimento di presunzioni gravi, precise e concordanti sull'animus donandi; 5) violazione dell'art. 2697 c.c., travisamento di un interrogatorio reso in Procura e omesso esame di una e-mail relativa a un trust e alla società MAST s.r.l.; 6) omesso esame e violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione a un documento che avrebbe dimostrato la riferibilità della MAST s.r.l. al de cuius; 7) violazione dell'art. 2697 c.c. e travisamento di un documento manoscritto asseritamente attestante una donazione di denaro di lire 1.629.440.000. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errato il criterio di valutazione dei titoli di Stato donati, che andavano stimati secondo il valore al tempo dell'apertura della successione e non al momento della donazione. Ha poi dichiarato assorbito il profilo del secondo motivo relativo a tale punto, mentre ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi, affermando tra l'altro che la censura ex art. 2697 c.c. non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove, che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non riguarda i documenti in sé ma solo fatti storici decisivi, che il travisamento della prova non è normalmente deducibile in cassazione se non attraverso gli strumenti processuali propri, e che la valutazione delle presunzioni appartiene al giudice di merito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame limitato ai punti accolti e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per errata determinazione del valore dei titoli di Stato donati ai fini della riunione fittizia e della ricostruzione della quota di legittima; ha dichiarato assorbito il secondo motivo nella parte collegata a tale questione; ha dichiarato inammissibili o comunque non fondati gli altri motivi, concernenti prova della donazione di denaro, donazione indiretta, simulazione di acquisti immobiliari, ricostruzione della titolarità di società e uso di presunzioni. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio di diritto espresso e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità e di rinvio.
Norme richiamate
art. 555 c.c.
Norma posta a fondamento dell'azione di riduzione per la reintegrazione della quota di riserva lesa.
art. 556 c.c.
Per il calcolo della quota disponibile e della quota riservata occorre la riunione fittizia, sommando al relictum netto il valore dei beni donati in vita, determinato secondo le regole legali di stima.
art. 737 c.c.
Richiamato per gli obblighi di collazione dei coeredi.
art. 750 c.c.
Per i titoli di Stato non scaduti alla data di apertura della successione, il valore va determinato in base ai prezzi correnti di borsa e alle mercuriali di quel momento; se scaduti prima, si guarda al valore alla scadenza.
art. 2697 c.c.
La sua violazione non è configurabile quando si contesti la valutazione delle prove e non il riparto dell'onere probatorio; l'onere di provare relictum e donatum grava sull'attore in riduzione.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova legale; non per contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato sulla motivazione, che deve essere mancante o meramente apparente per essere censurabile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il vizio di nullità della sentenza nei casi di motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza motivazionale né la mancata considerazione di singoli documenti.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per escludere la deducibilità in cassazione di un vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Indicato come rimedio per il travisamento di un fatto/prova, quando si tratti di errore di percezione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma procedurale relativa alla trattazione camerale e al deposito di memorie.
Massime di principio
- Nell'azione di riduzione, la riunione fittizia deve essere effettuata considerando il valore del relictum all'apertura della successione e il valore dei beni donati secondo i criteri legali di stima; per i titoli di Stato non scaduti alla data del decesso il valore va riferito a quel momento, non alla data della donazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia errato nel riparto dell'onere della prova; non è invece configurabile per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valorizzazione di documenti o di singoli elementi probatori; il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni ex art. 2729 c.c. spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se il ragionamento presuntivo sia costruito in violazione dei parametri legali o presenti una radicale illogicità.
- Il travisamento della prova, quando consista in un errore percettivo sul contenuto di un documento o di una risultanza istruttoria, non integra di regola un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza di merito, dovendo essere fatto valere con gli strumenti processuali specificamente previsti.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente ristretto e non può essere utilizzato per riproporre una diversa ricostruzione del fatto già disattesa in entrambi i gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07392/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_civile · 20 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07393/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_civile · 20 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07394/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_civile · 20 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07395/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_civile · 20 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07396/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_civile · 20 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07397/2025 del 20/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →