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Sentenza

Sentenza n. 455/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell'ordinanza di demolizione n. 44/2016 del 6 novembre 2016, con cui il Comune di L’Aquila ha ordinato alle società ONDA TV Srl e SOC 54 Srl la demolizione delle opere edilizie ivi puntualmente indicate; - di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa201700052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive realizzate su terreni gravati da uso civico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo: violazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, omessa istruttoria e violazione del buon andamento, per la mancata definizione di una domanda di sanatoria; violazione dell'art. 4 della legge n. 223/1990, assumendo che il Comune non avesse considerato una richiesta presentata ai sensi della legge Mammì; violazione degli artt. 27, 31, 33, 37 e 44 d.P.R. 380/2001, dell'art. 3 Cost. e degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, per mancata considerazione dell'affidamento, sproporzione, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, omessa comparazione tra interessi pubblici e privati e mancata considerazione del tempo trascorso; ulteriori censure relative all'insufficiente individuazione dell'abuso e dell'area eventualmente acquisibile al patrimonio comunale; violazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha eccepito anche la tardività del ricorso nei confronti di una delle società, eccezione esaminata ma non decisa perché il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'eccezione di tardività. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché non risultava agli atti l'istanza di sanatoria del 2011 dedotta dalle ricorrenti e, comunque, il mancato provvedimento comunale avrebbe determinato il silenzio-rigetto; inoltre, l'area risultava gravata da uso civico, senza mutamento della destinazione del bene, circostanza ostativa al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti. Anche il motivo fondato sulla legge Mammì è stato respinto: non risultava alcun titolo concessorio né un procedimento ablatorio o di occupazione, e i beni di uso civico non possono essere sottratti alla loro destinazione se non mediante le speciali procedure previste dalla normativa sugli usi civici. Le censure relative all'affidamento, alla proporzionalità e alla motivazione rafforzata sono state respinte sulla base del carattere vincolato dell'ordine di demolizione e del principio, enunciato dall'Adunanza Plenaria n. 9/2017, secondo cui il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non impone una specifica motivazione sull'interesse pubblico né una comparazione con l'interesse privato, non essendo tutelabile l'affidamento nella conservazione di una situazione abusiva. Il TAR ha ritenuto che l'ordinanza descrivesse adeguatamente le opere abusive, l'assenza di titolo edilizio e la loro collocazione su demanio civico. L'individuazione precisa delle aree da acquisire non era necessaria nell'ordinanza di demolizione, potendo essere effettuata con il successivo eventuale atto di acquisizione; in ogni caso, il lotto risultava identificato catastalmente e urbanisticamente. È stata infine respinta la censura sulla mancata comunicazione di avvio, poiché l'ordine di demolizione esercita un potere sanzionatorio vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto apportare alcuna utilità alle ricorrenti. Le spese, pari a euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La dedotta istanza di sanatoria non impediva l'adozione dell'ordine di demolizione, anche perché non risultava agli atti e, secondo la stessa prospettazione delle ricorrenti, si sarebbe formato il silenzio-rigetto.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Il potere sanzionatorio esercitato con l'ordine di demolizione è qualificato come vincolato; da ciò deriva l'inapplicabilità dell'obbligo di comunicazione di avvio e l'irrilevanza di una partecipazione procedimentale priva di utilità concreta.

  • artt. 27, 31, 33, 37 e 44 d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono richiamate nel quadro della disciplina repressiva degli abusi edilizi; l'ordinanza è stata ritenuta legittima in presenza di opere prive di titolo edilizio.

  • art. 4 l. 223/1990

    La richiesta prevista dalla legge Mammì non attribuisce, in assenza di titolo concessorio e delle procedure necessarie per la sottrazione del bene civico alla sua destinazione, un titolo legittimante la permanenza dell'impianto.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria nei procedimenti diretti all'adozione di un ordine di demolizione, trattandosi di esercizio di potere repressivo vincolato.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza è stata ritenuta sufficientemente motivata perché indicava le circostanze di fatto e di diritto, l'abusività delle opere, l'assenza del titolo e la loro collocazione su terreni di demanio civico.

  • artt. 3 e 6 l. 241/1990

    Le censure di carenza istruttoria e di motivazione sono state respinte, essendo stati accertati e indicati i presupposti dell'intervento repressivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate a carico delle società ricorrenti.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017

    non occorre motivare in modo particolare un provvedimento con il quale sia ordinata la demolizione di un immobile abusivo neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione

    L'ordine di demolizione è vincolato e non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale né la comparazione tra interesse pubblico e privato; il tempo trascorso non determina un affidamento tutelabile nella conservazione dell'abuso.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di un'opera abusiva costituisce esercizio di potere repressivo vincolato e non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, anche quando l'abuso risalga a molto tempo prima.
  • Il decorso del tempo non fa sorgere un affidamento tutelabile nella conservazione di una situazione edilizia abusiva, poiché l'affidamento del responsabile dell'abuso è incolpevole solo quando non dipenda dalla volontaria realizzazione dell'opera contra legem.
  • Nei procedimenti preordinati all'adozione di un'ordinanza di demolizione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento quando, per la natura vincolata del potere e per l'accertata abusività dell'opera, la partecipazione del privato non potrebbe incidere utilmente sul contenuto del provvedimento.
  • L'ordinanza di demolizione deve indicare in modo sufficiente le opere abusive, l'assenza del titolo edilizio e i presupposti fattuali e giuridici dell'intervento; la precisa individuazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale non costituisce contenuto essenziale dell'ingiunzione di demolizione e può essere effettuata con il successivo eventuale atto di acquisizione.
  • La pendenza di una domanda di sanatoria non impedisce l'adozione dell'ordine di demolizione quando l'istanza sia stata definita, anche mediante formazione del silenzio-rigetto, o quando comunque non risultino dimostrati i presupposti per il rilascio del titolo in sanatoria.
  • La realizzazione di opere su terreni gravati da uso civico, in assenza del mutamento di destinazione secondo le procedure speciali previste dalla disciplina degli usi civici, non può essere legittimata da una richiesta amministrativa relativa all'installazione di impianti né da pretese espropriative prive di un titolo e di un procedimento ablatorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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