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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14561/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da due operazioni collegate concluse nello stesso giorno: la cessione di una partecipazione azionaria di una controllata e l'assunzione, da parte della cedente, dell'impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di capitale della società acquirente, con versamento di somme qualificate come "versamento in conto futuri aumenti di capitale e sovrapprezzo". La società cedente ha chiesto la declaratoria di nullità, annullamento per vizio del consenso, rescissione per lesione, inefficacia o risoluzione per inadempimento dei contratti, anche con riferimento al negozio sottostante al versamento, oltre in via subordinata all'ingiustificato arricchimento. La Corte d'appello ha rigettato le domande, ritenendo l'esistenza di un collegamento negoziale e di una causa complessiva dell'operazione, escludendo la mancanza di causa, il vizio del consenso, la rescissione e l'inadempimento della società acquirente. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1322, 1325 n. 2 e 1418, comma 2, c.c. per mancata verifica dell'autonoma causa di ciascun contratto collegato e per aver fatto dipendere la causa del versamento dall'operazione complessiva; 2) violazione della disciplina su meritevolezza, causa, buona fede, correttezza e solidarietà costituzionale, sostenendo che esclusa la causa tipica del versamento non potesse ricavarsi una causa concreta da altri contratti o da meri moventi soggettivi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato le comunicazioni con cui la ricorrente manifestava la volontà di risolvere il secondo contratto; 4) erronea applicazione dell'art. 1453, ultimo comma, c.c. quanto al momento rilevante per escludere la risoluzione, sostenendo che dovesse valere la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non il perfezionamento della notifica al destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il collegamento negoziale può avere rilievo anche sul piano causale e che lo squilibrio originario delle prestazioni non comporta nullità per difetto di causa nei contratti di scambio, essendo compatibile con l'autonomia negoziale e con un'operazione complessiva economicamente unitaria. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la comunicazione inviata dalla ricorrente non integrava una diffida ad adempiere e che l'atto unilaterale con cui una parte dichiara risolto il contratto è privo di effetto. Ha invece ritenuto fondato in astratto il quarto motivo sul principio di diritto relativo al momento rilevante ex art. 1453, comma 3, c.c., chiarendo che la preclusione all'adempimento si produce quando la domanda di risoluzione è portata a conoscenza del debitore col perfezionamento della notifica, e non quando il procedimento notificatorio è avviato; tuttavia ha confermato la decisione impugnata perché, nel caso concreto, l'offerta di adempimento era comunque successiva al perfezionamento della notifica della domanda. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    l'autonomia negoziale consente alle parti di determinare il contenuto del contratto e le prestazioni corrispettive, anche in presenza di squilibri economici originari

  • art. 1325, n. 2, c.c.

    la causa è requisito essenziale del contratto, ma non può essere negata per il solo squilibrio originario delle prestazioni

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    la nullità per difetto di causa non può essere dichiarata quando il negozio, anche collegato ad altri, mantenga una funzione economico-sociale concreta

  • art. 1453, commi 2 e 3, c.c.

    domandata la risoluzione, non può più chiedersi né pretendersi l'adempimento; la preclusione opera quando la domanda risolutoria è portata a conoscenza del debitore col perfezionamento della notifica

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel contesto dei motivi sulla causa e sull'onere di allegazione/prova, senza specifica statuizione autonoma

  • art. 115 c.p.c.

    non espressamente citato nel testo fornito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 1453 c.c.

    la Corte ribadisce il principio per cui, ai fini della risoluzione per inadempimento, conta la conoscenza della domanda da parte del debitore, non il mero avvio del procedimento notificatorio

  • art. 1453, ultimo comma, c.c.

    la preclusione all'adempimento successivo alla domanda di risoluzione si collega alla domanda portata a conoscenza del debitore tramite notificazione perfezionata

Massime di principio

  • Nel collegamento negoziale, la valutazione della causa deve essere compiuta in modo unitario rispetto all'operazione complessiva, ma ciò non esclude che i singoli contratti conservino una propria causa specifica.
  • Lo squilibrio economico originario tra le prestazioni, nei contratti di scambio, non determina di per sé nullità per mancanza di causa, poiché l'ordinamento consente alle parti di autodeterminare il contenuto economico del regolamento negoziale.
  • Quando un'operazione negoziale è funzionalmente unitaria, lo sbilanciamento delle prestazioni dei singoli contratti può essere coerente con il programma complessivo e non indice automatico di nullità.
  • La dichiarazione unilaterale di una parte che si affermi risolutiva del contratto è inefficace se non si tratta di una diffida a adempiere o di altro atto previsto dalla legge.
  • Ai fini dell'art. 1453, comma 3, c.c., la preclusione dell'adempimento successivo alla domanda di risoluzione opera dal momento in cui la domanda è portata a conoscenza del debitore mediante perfezionamento della notifica, non dal semplice invio dell'atto all'ufficiale giudiziario.
  • Nel bilanciamento tra interesse del creditore alla prontezza dell'adempimento e affidamento del debitore, il rilievo decisivo va attribuito alla conoscenza effettiva o giuridicamente perfezionata della domanda risolutoria da parte del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoOnere della prova

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