Sentenza n. 4448/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento del 28 febbraio 2025 della Direzione di Amministrazione Marina Militare di Taranto indirizzato all'A.D. (ris.) Luciano Nardini, n. protocollo M_D DMAMMTA RG25 0023229, ricevuto dal ricorrente con raccomandata a.r. nr.RK69717744616-7 in data 19.03.2025, contenente la richiesta ex lege 1114/62 di € 34.845,56 da corrispondersi, ora per allora, per pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con interessi legali, a carico del predetto Ufficiale dal 1° dicembre 2013 fino al 30 novembre 2016; pertanto, per importi che avrebbero dovuto essere comunicati e richiesti mensilmente al Nardini dall’Amministrazione pro tempore competente di Maricommi Roma e pagati mensilmente dall'interessato (entro il mese cui si riferivano) ai sensi degli artt 2 e 6 della L. n.1114/62, per il periodo in cui il Nardini è stato destinato a ricoprire un posto a status internazionale presso l'OCCAR (Organismo Congiunto per la Cooperazione per gli Armamenti) e specificatamente nella Divisione di Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) nella veste di responsabile di tutte le attività afferenti la logistica delle citate unità navali; e del provvedimento del 28 aprile 2025 della Direzione di Amministrazione della Marina Militare di Taranto n. protocollo M_D MDAMMTA RG25 n.0044422 comunicato a mezzo pec all'Avv. Lucia Giusti, delegata a rappresentare il ricorrente nella sua istanza in autotutela per l'annullamento del predetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento, formulata nel 2025, di contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo dicembre 2013-novembre 2016, nonché successivo rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la richiesta con cui l’Amministrazione pretendeva il rimborso, ora per allora, di euro 34.845,56, corrispondenti ai contributi previdenziali e assistenziali che l’Amministrazione aveva anticipato durante il periodo di servizio presso l’OCCAR in posizione di fuori ruolo. Ha dedotto: violazione degli artt. 3, comma 3, 4, 7 e 8 della l. 241/1990, per carenza di motivazione, mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere e omessa comunicazione di avvio del procedimento; intervenuta prescrizione del credito, in via principale quinquennale ai sensi dell’art. 3, comma 9, l. 335/1995 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., e in subordine decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.; violazione o erronea applicazione della direttiva ministeriale sulle modalità di versamento dei contributi del personale a status internazionale, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento, violazione della trasparenza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il Ministero ha sostenuto che si trattasse di un’unica obbligazione restitutoria, soggetta a prescrizione decennale decorrente dal rientro dell’ufficiale nella Forza Armata, avvenuto il 1° dicembre 2016.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per intervenuta prescrizione quinquennale, assorbendo gli altri motivi. Ha ritenuto che l’obbligo del dipendente di rimborsare all’Amministrazione i contributi e le ritenute a suo carico sorga, ai sensi degli artt. 2 e 6 della l. 1114/1962, sin dall’inizio del collocamento fuori ruolo e si rinnovi mensilmente, in corrispondenza degli importi anticipati dall’Amministrazione. Il credito dell’Amministrazione era quindi esigibile mese per mese e non costituiva un’unica obbligazione con decorrenza prescrizionale dal rientro in servizio. Il rapporto interno tra dipendente e Amministrazione rientra tra le obbligazioni periodiche previste dall’art. 2948, n. 4, c.c., soggette a prescrizione quinquennale. Poiché l’ultimo rateo riguardava novembre 2016, esso si è prescritto nel novembre 2021; a maggior ragione erano prescritti i ratei anteriori. L’Amministrazione non ha provato l’esistenza di atti interruttivi anteriori alla richiesta notificata il 19 marzo 2025. Il TAR ha annullato entrambi i provvedimenti impugnati, dichiarato estinto per prescrizione il credito di euro 34.845,56 e condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 1114/1962
Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano. L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico.
L’obbligo di rimborso del dipendente sorge dalla stessa data di decorrenza del collocamento fuori ruolo e non dal momento del successivo rientro nella Forza Armata.
art. 6 l. 1114/1962
Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.
La disposizione fonda l’obbligo dell’ufficiale collocato presso un organismo internazionale di rimborsare all’Amministrazione italiana i contributi e le ritenute a suo carico.
art. 2935 c.c.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La prescrizione decorre, per ciascun rateo, dal momento in cui l’Amministrazione può esigere il relativo rimborso, coincidente con la maturazione e il pagamento mensile del contributo.
art. 2948, n. 4, c.c.
Interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
L’obbligazione interna tra dipendente e Amministrazione, avente ad oggetto rimborsi mensili di contributi e ritenute, è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche.
art. 2946 c.c.
La prescrizione decennale invocata dall’Amministrazione non si applica, poiché il credito ha natura periodica ed è soggetto al termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c.
art. 3, comma 9, l. 335/1995
La disposizione è richiamata dalle parti, ma la decisione è fondata sulla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c., riferita al rapporto interno di rimborso tra dipendente e Amministrazione.
artt. 3, 4, 7 e 8 l. 241/1990
Le censure relative a motivazione, indicazione dei termini e dell’autorità cui ricorrere e comunicazione di avvio del procedimento sono state assorbite per effetto dell’accoglimento del motivo sulla prescrizione.
Massime di principio
- Quando un dipendente collocato fuori ruolo presso un ente od organismo internazionale è tenuto a rimborsare all’Amministrazione italiana contributi e ritenute da questa anticipati, l’obbligazione di rimborso sorge dalla decorrenza del collocamento fuori ruolo, senza che il termine di esigibilità debba essere differito al rientro del dipendente nella Forza Armata.
- Se la normativa e le disposizioni interne prevedono che il dipendente rimborsi mensilmente i contributi e le ritenute anticipati dall’Amministrazione, il credito restitutorio matura e diviene esigibile con cadenza mensile, per ciascun rateo.
- Il credito dell’Amministrazione per il rimborso periodico di contributi e ritenute rientra nella categoria delle obbligazioni periodiche di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. ed è soggetto alla prescrizione quinquennale.
- In presenza di ratei mensili autonomamente esigibili, la prescrizione decorre separatamente per ciascun rateo e non unitariamente dalla cessazione del periodo di fuori ruolo o dal rientro in servizio.
- L’Amministrazione che pretenda il pagamento di ratei prescritti deve provare l’esistenza e la tempestiva notificazione di atti idonei a interrompere la prescrizione; in mancanza, la richiesta tardiva non è idonea a far rivivere il credito prescritto.
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