Sentenza del 18/03/2022 n. 8818 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato la sentenza della CTP di Milano favorevole ad A.S., annullando le contestazioni e le sanzioni (D.L. 28/6/1990 n.167, art.5) per omessa compilazione del quadro RW per le annualità 2005-2007 relativamente a disponibilità finanziarie detenute all'estero. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art.12 del D.L. 1/7/2009 n.78 (in particolare comma 2-ter) insieme alle norme del D.L. n.167/1990 e del D.Lgs. n.472/1997 art.20, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non applicabile ai periodi 2005-2007 il raddoppio dei termini decadenziali previsto dall'art.12, commi 2-bis e 2-ter del D.L.78/2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo il motivo fondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le disposizioni del D.L.78/2009 art.12, commi 2-bis e 2-ter, che raddoppiano i termini di decadenza per la notificazione degli atti relativi alle violazioni concernenti investimenti e attività finanziarie estere, hanno natura procedurale e dunque si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore (principio tempus regit actum). La Corte ha invece distinto la presunzione di evasione di cui al comma 2 (che è sostanziale e non retroattiva). Visto l'errore della CTR nel ritenere non applicabili i raddoppi dei termini ai periodi 2005-2007, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione, rimettendo a quella sede anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, commi 2-bis e 2-ter
Per le violazioni di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, commi 1, 2 e 3, ... i termini di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, sono raddoppiati.
I commi 2-bis e 2-ter sono norme di carattere procedurale che raddoppiano i termini decadenziali/per prescrizione per gli atti relativi a violazioni connesse ad investimenti/attività finanziarie estere; in quanto norme procedurali si applicano anche a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore (tempus regit actum).
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 4 e 5
Art.4 disciplina le obbligazioni di dichiarazione (quadro RW) relative a investimenti/attività finanziarie estere; art.5 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie per l'omessa dichiarazione. Le regole di decadenza relative a queste sanzioni devono essere calcolate tenendo conto, se applicabile, del raddoppio dei termini previsto dall'art.12 del D.L.78/2009.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20
Stabilisce i termini ordinari di decadenza e prescrizione per l'attività di accertamento e per la notificazione degli atti tributari; tali termini costituiscono il riferimento che, se previsto, può essere raddoppiato dalle disposizioni procedurali (es. art.12 D.L.78/2009).
L. 3 agosto 2009, n. 102 (conversione D.L. 78/2009)
Attesta la conversione con modificazioni del D.L.78/2009; utile per il riferimento alla decorrenza e all'efficacia delle modifiche procedurali introdotte.
Massime di principio
- Le disposizioni che raddoppiano i termini decadenziali o di prescrizione (commi 2-bis e 2-ter dell'art.12 D.L.78/2009) sono da considerarsi di natura procedurale e, pertanto, applicabili anche a violazioni commesse in periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore (principio tempus regit actum).
- La presunzione di evasione prevista dall'art.12 comma 2 del D.L.78/2009 ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente; va distinta dalle disposizioni procedurali sul raddoppio dei termini.
- Nel valutare la decadenza per la notifica di avvisi di accertamento o di atti di contestazione/irrogazione sanzioni per omissioni del quadro RW, il giudice deve confrontare i termini dell'art.20 del D.Lgs.472/1997 e verificare se, per effetto delle norme procedurali sopravvenute, tali termini risultino raddoppiati.
- Se un giudice di merito esclude l'applicazione del raddoppio dei termini alle violazioni anteriori al 1/7/2009, tale decisione può essere censurata in Cassazione, salvo che sussistano motivazioni specifiche che qualifichino le norme come sostanziali.
- In caso di omesse dichiarazioni riguardanti attività estere, è fondamentale calcolare con precisione i termini di decadenza applicabili (tenendo conto di eventuali raddoppi) prima di dichiarare estinta l'azione sanzionatoria per decorrenza dei termini.
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