Sentenza del 18/03/2022 n. 1280 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Carenza di delega di firma - Onere della prova - Ordine di servizio - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che la carenza della delega determina la nullità dell'atto. Pur riconoscendo che l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di dimostrare la ritualità della delega, la giurisprudenza ammette che anche l'esibizione di un ordine di servizio possa comprovare la delega. Nel caso esaminato l'illegittimità per carenza di delega sussiste, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente deduce la nullità dell'avviso di accertamento per carenza della delega alla sottoscrizione: l'atto è stato firmato da un funzionario che non risultava in possesso di una valida delega ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973. Questione principale è l'onere della prova relativo alla regolarità della delega e se l'Agenzia possa provare tale delega anche mediante un ordine di servizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 42
Stabilisce i criteri di competenza e le modalità di delega per gli atti tributari; la delega deve essere conferita al funzionario competente nei termini di legge e la sua carenza comporta nullità dell'atto impugnato.
Cass. n. 6698/2020
Conferma il principio secondo cui la mancanza o l'irregolarità della delega alla sottoscrizione determina la nullità dell'atto impositivo e precisa l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione.
Cass. 20194/2020
Ribadisce che la regolarità della delega può essere provata dall'Amministrazione anche con documentazione interna, valutando caso per caso la sufficienza di atti come l'ordine di servizio.
Cass. 19473/2021
Sottolinea che la delega deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa e che l'assenza di formale delega valida comporta l'illegittimità dell'atto, salvo prova contraria offerta dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di atti tributari deve essere conferita conformemente a quanto previsto dall'art. 42 d.P.R. 600/1973: la sua mancanza o irregolarità comporta la nullità dell'atto impugnato.
- L'onere della prova circa la validità della delega grava sull'Amministrazione finanziaria: è essa che deve dimostrare che il funzionario che ha sottoscritto era legittimato.
- Documenti interni dell'Amministrazione, come l'ordine di servizio, possono essere idonei a dimostrare la delega, ma la loro efficacia va valutata in base al contenuto, alla datazione e alla corrispondenza con le norme di competenza.
- La sola indicazione di una firma o la mera apparenza di delega non è sufficiente: è necessaria prova concreta e rituale della conferma della delega al soggetto che ha sottoscritto.
- Se l'Amministrazione non prova la regolarità della delega, il giudice tende ad accogliere il ricorso del contribuente e ad annullare l'atto impositivo per nullità formale.
- In situazioni analoghe conviene al contribuente contestare subito la validità della firma e chiedere alla controparte la produzione della documentazione attestante la delega; all'Amministrazione conviene produrre immediatamente ordini di servizio o atti formali di delega per evitare l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mar 2022Sentenza del 18/03/2022 n. 73 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 18 mar 2022Sentenza del 18/03/2022 n. 994 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 18 mar 2022Sentenza del 18/03/2022 n. 1053 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 18 mar 2022Sentenza del 18/03/2022 n. 1285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 18 mar 2022Sentenza del 18/03/2022 n. 1287 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 18 mar 2022Sentenza del 18/03/2022 n. 1290 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →