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Ordinanza

Ordinanza n. 202/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 223/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro provvedimenti dell'Amministrazione regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Sicilia che aveva negato la sospensione cautelare dei provvedimenti amministrativi impugnati. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né identifica puntualmente gli atti amministrativi oggetto del ricorso principale.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dalla valutazione del giudice di primo grado. La decisione è stata motivata, da un lato, dalla già fissata udienza di merito dinanzi al TAR per il 1° dicembre 2026 e, dall'altro, dalla necessità di considerare le esigenze imperative connesse all'interesse generale all'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l'appello cautelare; il giudice l'ha applicata respingendo l'impugnazione dell'ordinanza cautelare di primo grado.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della domanda cautelare quando non emergano ragioni apprezzabili per discostarsi dalla valutazione del primo giudice.
  • La prossimità dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare, soprattutto quando il giudizio di merito sia già fissato in tempi determinati.
  • Nella valutazione cautelare devono essere considerate le esigenze imperative connesse all'interesse generale all'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRito appalti e sorte del contratto
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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