Cassazione Civile, Ordinanza n. 11879/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2003, recuperando a tassazione maggiori redditi di capitale e contestando, in sintesi, tre profili: operazioni di "scudo fiscale" ritenute fittizie e meramente cartolari; partecipazione a utili e provvista estera attribuita pro quota al contribuente tramite una società partecipata, con applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali detenuti all’estero; distribuzione occulta di utili transitati su conti esteri e rientrati nella disponibilità della società partecipata, quindi del contribuente per la sua quota. I gradi di merito avevano annullato l’atto; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio con motivazione molto sintetica. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sulla disciplina fiscale richiamata nell’accertamento, sostenendo che la CTR avesse erroneamente svalutato i files rinvenuti nel computer di un terzo e non avesse valutato unitariamente gli indizi e la documentazione; 2) nullità della sentenza per carenza/ apparenza di motivazione e violazione della norma processuale sul contenuto della sentenza tributaria, per non avere la CTR spiegato in modo intelligibile le ragioni del rigetto dell’appello e per aver richiamato genericamente altre decisioni senza indicarne contenuto e presupposti di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendolo fondato perché la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente: il giudice regionale si era limitato ad affermazioni generiche sulla mancanza di un’indagine puntuale e sull’opportunità di uniformarsi ad altre decisioni, senza indicare quali fossero gli elementi di riscontro probatorio disattesi né quali decisioni precedenti fossero state seguite e su quali fatti. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati dall’Ufficio per censurare la mancata corretta valutazione delle presunzioni semplici e del ragionamento inferenziale; la Corte non entra nel merito del primo motivo perché assorbito
artt. 38, 39, comma 1, lett. c) e d), e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocati dall’Agenzia come base normativa della pretesa accertativa; non oggetto di esame nel merito per l’assorbimento del primo motivo
artt. 12 e 13 d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. dalla l. 23 novembre 2001, n. 409
richiamati nel motivo di ricorso in relazione allo scudo fiscale contestato come fittizio
art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102
richiamato in relazione alla tassazione di plusvalenze e dividendi affluiti su conto estero
art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla l. 4 agosto 1990, n. 227
richiamato per la presunzione di fruttuosità dei capitali esteri e la loro imputazione al contribuente
art. 36, comma 3, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per denunciare la nullità della sentenza tributaria per carenza di motivazione
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla Corte per affermare che l’obbligo motivazionale dell’accertamento richiede l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, potendo poi la loro effettiva sussistenza essere contestata nel giudizio
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per affermare che la motivazione dell’atto tributario può essere resa per relationem, purché l’atto richiami elementi essenziali di altri documenti collegati
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 36 c.p.c.
non citato espressamente nel testo come norma applicabile, ma il vizio riguarda la motivazione apparente della sentenza tributaria; non inserito come autonoma norma
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando il giudice di merito enuncia conclusioni generiche o apodittiche senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito, impedendo il controllo di legittimità.
- Non è sufficiente, per superare il sindacato di cassazione, un richiamo astratto a precedenti decisioni o a esigenze di equità: il giudice deve indicare quali elementi di fatto ha considerato e perché essi siano decisivi nel caso concreto.
- Nel processo tributario, la motivazione dell’avviso di accertamento può essere resa per relationem, purché l’atto riproduca il contenuto essenziale dei documenti richiamati e consenta al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
- La doglianza che contesta la mancata valutazione unitaria degli indizi e l’erronea applicazione delle presunzioni semplici integra una censura di violazione di legge, non un inammissibile riesame del merito, quando si deduca la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.
- Quando un motivo di ricorso fondato su carenze motivazionali viene accolto, la censura sulle presunzioni o sulla valutazione probatoria può restare assorbita, perché il vizio logico-formale della sentenza è logicamente pregiudiziale.
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