Cassazione Civile, Ordinanza n. 36037/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, notificato al contribuente e annullato in appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Il giudice di merito aveva ritenuto nullo l'atto impositivo perché la delega di firma prodotta dall'Ufficio sarebbe stata generica e non avrebbe indicato nominativamente il soggetto delegato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che, per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, non è necessaria l'indicazione del nominativo del delegato né della durata della delega, essendo sufficiente una delega di firma conferita con ordini di servizio che individuino il funzionario per qualifica. Il contribuente è rimasto intimato e non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondata la censura sulla natura della delega di firma ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, ribadendo che essa non è una delega di funzioni e non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, potendo essere rilasciata anche tramite ordini di servizio che individuino il soggetto legittimato alla firma mediante la qualifica. Poiché la stessa CTR aveva accertato che era stata prodotta la disposizione di servizio che delegava alla firma i Capi Area Accertamento e che il sottoscrittore dell'atto rientrava in tale qualifica, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni; non occorre indicare nominativamente il delegato né la durata della delega, essendo sufficiente un atto organizzativo o ordine di servizio che individui il funzionario abilitato alla firma tramite la qualifica rivestita.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La doglianza è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina della sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la definizione accelerata.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento prevista dall'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 va qualificata come delega di firma e non come delega di funzioni, con conseguente non necessità dell'indicazione del nominativo del delegato o della durata della delega.
- La validità della sottoscrizione dell'atto impositivo può essere verificata ex post attraverso la produzione di ordini di servizio o di analoghi atti organizzativi che individuino il funzionario firmatario mediante la qualifica rivestita.
- L'eventuale genericità della delega non comporta nullità dell'avviso quando dagli atti risulti comunque che il sottoscrittore appartiene alla categoria di funzionari legittimati alla firma.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito abbia annullato l'atto impositivo per un requisito formale non richiesto dalla norma applicabile.
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