Sentenza n. 1900/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento per l'annullamento, previa sospensione cautelare: del provvedimento avente ad oggetto l'annullamento d'ufficio in via di autotutela della PAS, trasmesso alla Società con prot. 0055502 del 20 maggio 2025; del provvedimento di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, trasmesso alla Società con prot. n. 0045970 del 24 aprile 2025; nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento d’ufficio in autotutela della PAS, preceduto dall’avvio del relativo procedimento
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della PAS, nonché il precedente atto di avvio del procedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e domandando il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dai difensori. La rinuncia è stata notificata alle controparti. Nessuna delle parti interessate alla prosecuzione ha formulato opposizione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Ha ritenuto che la rinuncia fosse ritualmente proposta, essendo stata sottoscritta dalla parte e dai difensori, depositata e notificata alle controparti almeno prima dell’udienza. Il Comune, pur avendo depositato istanza di passaggio in decisione, non ha manifestato opposizione alla rinuncia. L’assenza di opposizione ha consentito di dichiarare estinto il processo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia al ricorso è rimessa alla parte che agisce e richiede la provenienza dalla parte stessa o da un difensore munito di mandato speciale, il deposito dell’atto e la conoscenza formale della rinuncia da parte delle altre parti; il processo si estingue se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono ritualmente.
art. 84, comma 2, c.p.a.
La disciplina delle spese conseguenti alla rinuncia consente, in presenza di circostanze giustificative, la compensazione in deroga alla regola tendenziale di imputazione delle spese.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, perfezionatasi senza opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La parte ricorrente può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio amministrativo mediante dichiarazione sottoscritta personalmente oppure da un difensore munito di mandato speciale, purché l’atto sia depositato e portato formalmente a conoscenza delle altre parti.
- La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo quando le parti interessate alla prosecuzione, informate ritualmente della rinuncia, non formulano opposizione.
- La mancata opposizione alla rinuncia deve essere valutata con riferimento a una manifestazione rituale e inequivoca dell’interesse alla prosecuzione del giudizio; il mero deposito di un’istanza di passaggio in decisione, priva di qualsiasi contestazione della rinuncia, non integra opposizione.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate quando la natura della controversia e la complessità delle questioni trattate giustifichino una deroga alla regola tendenziale prevista per la rinuncia.
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