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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23663/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Nel 2005 due acquirenti comprarono da una venditrice un appezzamento di terreno, solo in parte edificabile, individuato in modo specifico nell'atto. Nel 2010 emerse che una porzione del fondo era stata occultamente occupata da una notevole massa di rifiuti interrati, tale da renderla inutilizzabile anche per la messa a dimora di piante. Gli acquirenti agirono in giudizio chiedendo la risoluzione, o in subordine l'annullamento per errore o dolo, limitatamente alla parte di terreno compromessa, oltre alla restituzione del prezzo o al valore di mercato di quella porzione e al risarcimento del danno. Il tribunale rigettò le domande ritenendo che non vi fosse vendita di aliud pro alio ma un vizio redibitorio soggetto ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c. In appello, gli originari attori chiesero la riforma della decisione con tre motivi; la corte d'appello accolse il primo, qualificando la fattispecie come vendita di aliud pro alio con grave vizio occulto e dichiarando la risoluzione parziale del contratto, con condanna della venditrice al pagamento di una somma comprensiva del valore della porzione e del risarcimento. Contro tale decisione la venditrice propose ricorso per cassazione con un motivo principale, denunciando violazione di legge e sostanziale mancanza di motivazione; gli acquirenti resistettero e proposero ricorso incidentale, a loro volta censurando la decisione di merito e chiedendo una diversa quantificazione del risarcimento, ma le doglianze erano in realtà dirette a una rivalutazione del fatto e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché la censura di violazione di legge non conteneva specifiche indicazioni delle affermazioni di diritto asseritamente errate e la dedotta carenza di motivazione non integrava alcuna anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché, sotto l'apparenza della violazione di norme, mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente le affermazioni di diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme o con la loro interpretazione giurisprudenziale.

  • art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione è necessaria la specifica indicazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura di violazione di legge.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    La doglianza per mancanza di motivazione è ammissibile solo in presenza di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere, sotto forma di violazione di legge, una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di revisione del ragionamento decisorio e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la quantificazione del danno, non a una corretta questione di diritto.

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato dal giudice di primo grado per qualificare il vizio come redibitorio e soggetto ai termini di decadenza e prescrizione, qualificazione poi superata in appello.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per i ricorsi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente individua con precisione le statuizioni di diritto della sentenza impugnata che si assumono erronee e ne spiega il contrasto con la norma o con l'interpretazione nomofilattica.
  • La censura di omessa o insufficiente motivazione è oggi configurabile solo quando la decisione sia affetta da un'anomalia motivazionale radicale, non essendo sufficiente la mera critica alla ricostruzione dei fatti.
  • Non è consentito usare formalmente gli artt. 115 e 116 c.p.c. o altre norme di diritto sostanziale per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito già scrutinato dal giudice di appello.
  • In sede di legittimità il controllo sulla motivazione non si estende al riesame del ragionamento decisorio, salvo che il giudice di merito abbia completamente obliterato elementi decisivi o reso una motivazione inesistente o incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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