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Ordinanza

Ordinanza n. 481/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione ARERA n. 511/2023/E/eel del 7 Novembre 2023, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Global Power S.p.A., in ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica (procedimento avviato con la deliberazione 419/2021/E/eel)”, notificata con p.e.c. del 13 novembre 2023; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusi: - per la parte di interesse, deliberazione ARERA 12 ottobre 2021 n. 419/2021/E/eel, recante “Avvio di ulteriori procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella allegata ; - della nota ARERA prot. 5285 del 7 febbraio 2022, recante la Comunicazione delle risultanze Istruttorie (CRI) del procedimento avviato con la deliberazione 419/2021/E/EEL ; - per la parte di interesse, della deliberazione ARERA 8 giugno 2022 n. 249/2022/E/eel recante “Posticipo dei termini per la conclusione dei procedimenti avviati con le deliberazioni dell'Autorità 217/2021/E/eel e 419/2021/E/eel”; - per la parte di interesse, della Delibera 20 giugno 2023 n. 272/2023/E/eel rencante “Posticipo del termine per la conclusione dei procedimenti avviati con deliberazione dell'Autorità 419/2021/E/eel”; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo (non conosciuto) e della correlata fattura n. 2302030975 del 30/11/2023 emessa da Terna S.p.A.;

Giustizia amministrativa202400013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA n. 511/2023/E/eel, recante l'adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, nonché atti presupposti e fattura correlata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione ARERA n. 511/2023/E/eel e degli atti presupposti, inclusi gli atti di avvio e di svolgimento del procedimento, le deliberazioni di proroga dei termini, l'atto di quantificazione degli importi e la fattura emessa da Terna. Dalla presente ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che, dal gennaio 2024, non risultavano depositati ulteriori atti o documenti nel fascicolo e ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla vicenda, verificando in particolare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione di merito, se siano sopravvenuti fatti o atti rilevanti e se occorrano ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori. La ricorrente dovrà dichiarare motivatamente, entro il 29 maggio 2026, se permane l'interesse alla decisione di merito, aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. ARERA e Terna dovranno fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti e su ogni elemento incidente sull'interesse alla decisione o sull'esito del giudizio. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata disposta la comunicazione dell'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e degli elementi acquisiti ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte, previamente invitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili all'ordinanza e alla trattazione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva la possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, può disporre un incombente istruttorio diretto a ottenere dalla parte una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse e un aggiornamento sui fatti e sugli atti sopravvenuti.
  • L'inerzia della parte che, nonostante una specifica ordinanza istruttoria o comunicazione, non dichiari la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre all'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di possibili sopravvenienze rilevanti, il giudice può richiedere anche alle amministrazioni resistenti chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sui provvedimenti intervenuti, allo scopo di verificare l'attualità dell'interesse e l'utilità concreta della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenza

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