Cassazione Civile, Ordinanza n. 34560/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune impugnava per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011. La pretesa fiscale riguardava un immobile censito in categoria D/6, composto da piscina privata aperta al pubblico con bar, ristorazione e campi sportivi, per la quota del 50% posseduta dal contribuente. Il Comune sosteneva che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia di giudicato a una precedente sentenza della Commissione provinciale che, in un diverso giudizio su precedenti avvisi, aveva affermato che la nuova rendita catastale non potesse applicarsi retroattivamente al 2010-2011. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, degli artt. 1, commi 336-337, l. n. 311/2004, 1, comma 161, l. n. 296/2006, e 74, comma 1, l. n. 342/2000, sostenendo che la rendita catastale notificata prima degli avvisi poteva essere utilizzata per annualità ancora accertabili. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché la precedente decisione non poteva vincolare il nuovo giudizio, avendo ad oggetto avvisi diversi e una diversa rendita catastale. Il ricorrente richiamava inoltre la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla natura dichiarativa della rendita catastale e sulla possibilità di accertare l'imposta per annualità sospese sulla base della rendita notificata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto che la precedente sentenza della CTP non potesse spiegare efficacia di giudicato nel nuovo giudizio, perché riguardava avvisi di accertamento diversi da quelli oggetto della controversia. Ha inoltre affermato che l'annullamento dei primi avvisi non impediva al Comune di esercitare nuovamente il potere impositivo con nuovi avvisi, fondati su una rendita catastale diversa e notificata al contribuente prima dell'emissione degli atti impugnati. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 74 l. n. 342/2000, la notifica della rendita segna la decorrenza del termine per impugnarla ma non ne esclude l'utilizzabilità fiscale per annualità ancora accertabili, dato il carattere dichiarativo e non costitutivo della rendita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per l'esame delle ulteriori questioni di appello rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile ICI per gli immobili è determinata anche sulla rendita catastale; la Corte ne conferma l'operatività secondo la rendita notificata e valida per annualità ancora accertabili.
art. 1, commi 336-337, l. 31 dicembre 2004, n. 311
Richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimità della nuova rendita catastale utilizzata per il recupero dell'ICI.
art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato dal ricorrente quale norma sul potere di accertamento dei tributi locali entro i termini di decadenza.
art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000, n. 342
«gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione»
La notifica della rendita è rilevante per l'impugnazione, ma non impedisce l'utilizzazione della rendita notificata ai fini impositivi per annualità ancora accertabili.
art. 2909 c.c.
Invocato per escludere che la precedente sentenza potesse fare stato nel giudizio successivo, avente ad oggetto avvisi diversi.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per contestare la formazione di un giudicato idoneo a vincolare la nuova controversia.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su un precedente giudizio tributario non si estende automaticamente a un nuovo giudizio quando il secondo abbia ad oggetto avvisi di accertamento diversi, ancorché riferiti alle medesime annualità e allo stesso bene.
- L'annullamento di un avviso di accertamento non preclude all'amministrazione di rieditare il potere impositivo con nuovi avvisi, purché il tributo sia ancora accertabile e non sia maturata la decadenza.
- La rendita catastale ha natura dichiarativa e non costitutiva: una volta notificata, può essere utilizzata dall'ente impositore per la determinazione dell'imposta anche con riferimento ad annualità "sospese" o ancora suscettibili di accertamento.
- La decorrenza dell'efficacia della rendita notificata ai sensi dell'art. 74 l. n. 342/2000 rileva per l'impugnazione dell'atto catastale, ma non impedisce il suo impiego come base imponibile nei rapporti tributari successivi, se riferiti ad annualità non ancora definitivamente chiuse.
- Per invocare il giudicato occorre l'identità del decisum rilevante nel nuovo processo; non è sufficiente la mera affinità del bene o delle annualità, se mutano gli atti impugnati e la rendita catastale posta a base della pretesa.
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