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Sentenza

Sentenza n. 699/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. -OMISSIS- del 5 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202500881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ingiunzione comunale del 16 aprile 2025 di demolizione di manufatti abusivi e, con motivi aggiunti, due provvedimenti dirigenziali del 3 settembre 2026, tutti dedotti come violativi o elusivi del giudicato formatosi sulla sentenza del CGARS del 5 luglio 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha riassunto davanti al CGARS il giudizio di ottemperanza dopo che il TAR Sicilia - Catania, con ordinanza del 17 luglio 2025, aveva declinato la propria competenza funzionale e disposto l’invito alla riassunzione. Ha chiesto la declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, dell’ingiunzione comunale di demolizione del 16 aprile 2025, ritenuta in violazione del giudicato; ha inoltre domandato che fosse dichiarata valida, efficace e vincolante la concessione demaniale marittima con approvazione del progetto di riqualificazione e di essere autorizzata a immettersi nell’arenile per iniziare i lavori. Con motivi aggiunti ha chiesto la nullità, per violazione o elusione del medesimo giudicato, di due provvedimenti dirigenziali comunali del 3 settembre 2026. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità, rilevando che il giudicato invocato si era formato in un giudizio al quale era rimasto estraneo. Il Collegio ha inoltre sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione dell’inammissibilità della riassunzione dopo la declinatoria di competenza funzionale del TAR.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione e, conseguentemente, anche i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito la dedotta violazione o elusione del giudicato né le domande relative alla concessione e all’avvio dei lavori. Ha ritenuto che non sia ammessa la traslatio iudicii mediante riassunzione dal TAR al CGARS quando il giudizio di ottemperanza è devoluto a quest’ultimo in unico grado: la competenza generale del TAR e quella eccezionale e funzionale del CGARS non presentano l’omogeneità dei presupposti processuali necessaria a conservare gli effetti della domanda originaria. La declinatoria del TAR non può quindi dar luogo alla riassunzione né alla conversione del relativo atto in un autonomo ricorso di ottemperanza davanti al giudice superiore. La parte può invece riproporre la domanda con un nuovo ricorso, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dalla nuova proposizione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.a.

    L’eccezionalità, dunque, della competenza del Consiglio di Stato quale giudice di unico grado ai sensi dell’art. 113 c.p.a. – pur non essendo costituzionalmente garantita – esclude la possibilità di ritenere che tra l’ipoteticamente erronea proposizione del ricorso in ottemperanza dinanzi al T.A.R. e l’eventuale conseguente riassunzione del medesimo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato possa rinvenirsi quell’omogeneità dei presupposti processuali costituente il fondamento legittimante la traslatio iudicii e, quindi, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dipendenti dalla proposizione della domanda originaria.

    La competenza eccezionale del giudice di ottemperanza di unico grado non è omogenea alla competenza generale del TAR in primo grado; pertanto, la riassunzione dal TAR al giudice superiore non consente la traslatio iudicii né la conservazione degli effetti della domanda originaria.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La doverosa declaratoria di incompetenza con sentenza del T.A.R. di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, infatti, non precluderà, fuori dal caso in cui il ricorrente sia incorso in prescrizione dell’actio iudicati, la riproposizione – e non già la riassunzione, che quindi non occorre postulare in via esegetica e del tutto praeter legem – della medesima domanda di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato o al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, mediante l’instaurazione di un nuovo giudizio con nuovi effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla proposizione di quest’ultima domanda, anziché da quella introduttiva del giudizio precedente.

    La disciplina della riassunzione non consente di trasferire al CGARS, quale giudice dell’ottemperanza in unico grado, il giudizio erroneamente instaurato davanti al TAR. Resta possibile proporre un nuovo ricorso di ottemperanza, con effetti decorrenti dalla sua presentazione e nei limiti della prescrizione dell’actio iudicati.

  • art. 105 c.p.a.

    L’infungibilità, infatti, della competenza generale dei T.A.R., quali giudici di primo grado, e la competenza eccezionale del Consiglio di Stato, quale giudice dell’ottemperanza di unico grado nei casi in cui si configuri, osta all’ammissibilità (praeter legem, giacché essa non è prevista da alcuna norma nel codice del processo amministrativo) della riassunzione, dovendo quindi il T.A.R. che si dichiari incompetente soltanto pronunciarsi con una sentenza di inammissibilità del ricorso per ottemperanza (che potrà essere appellata ed eventualmente riformata, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., oppure confermata dal Consiglio di Stato), ma senza alcuna possibilità di riqualificazione dell’appello così proposto quale ricorso per ottemperanza, in ragione della diversità strutturale intercorrente tra una domanda di riforma di una sentenza e una domanda di esecuzione di una sentenza.

    La sentenza del TAR che dichiara inammissibile l’ottemperanza per incompetenza può essere impugnata in appello ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; l’appello, tuttavia, non può essere riqualificato come nuovo ricorso di ottemperanza davanti al giudice competente in unico grado.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 14 ottobre il ricorso, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine al rilievo d’ufficio di una causa di inammissibilità del gravame in virtù della riassunzione in seguito a declaratoria di incompetenza funzionale del TAR di cui all’ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    La causa d’inammissibilità rilevata d’ufficio è stata sottoposta previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Con il predetto mezzo, parte ricorrente impugna per la declaratoria di nullità, in quanto a suo dire adottato in violazione del giudicato ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, il provvedimento del Comune di Catania del 16 aprile 2025 recante ingiunzione della demolizione dei manufatti abusivi realizzati su area ove insistono vincoli di inedificabilità assoluta.

    La norma è invocata dalla ricorrente quale fondamento della domanda di nullità per violazione del giudicato; il CGARS non ne esamina l’applicabilità nel merito, poiché dichiara inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti.

Massime di principio

  • La riassunzione prevista dopo una declinatoria di competenza non consente di trasferire al giudice amministrativo superiore un giudizio di ottemperanza quando quest’ultimo opera come giudice di unico grado: la competenza generale del TAR e quella eccezionale del giudice dell’ottemperanza non sono omogenee ai fini della traslatio iudicii e della conservazione degli effetti della domanda originaria.
  • Quando il TAR dichiara la propria incompetenza funzionale su una domanda di ottemperanza devoluta al giudice superiore in unico grado, la domanda non può essere riassunta né l’atto di riassunzione può essere convertito in un autonomo ricorso di ottemperanza; la parte può proporre un nuovo ricorso, con effetti decorrenti dalla nuova proposizione e fatti salvi i limiti di prescrizione dell’actio iudicati.
  • La sentenza con cui il TAR dichiara inammissibile per incompetenza un ricorso di ottemperanza può essere impugnata in appello; l’appello, diretto alla riforma della sentenza, non è convertibile in un ricorso di ottemperanza, che ha struttura e funzione diverse.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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