Ordinanza n. 86/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza n. 9 del 19.1.2026, recante l’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi inclusa, in quanto occorra, la nota prot. n. 17168 del 23.9.2025 di avvio del procedimento amministrativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, avente a oggetto la demolizione delle opere di sistemazione dell’area ad uso campo da tennis
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale n. 9 del 19 gennaio 2026, recante l’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusa la nota di avvio del procedimento. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto che la controversia riguarda la demolizione o il ripristino relativo a opere di sistemazione di un’area destinata a campo da tennis.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che il pericolo di un danno grave e irreparabile fosse in re ipsa, in ragione della natura dell’ordinanza, diretta alla demolizione delle opere di sistemazione dell’area ad uso campo da tennis. La sospensione è stata disposta per consentire la trattazione del merito re adhuc integra. Il Comune non si è costituito. La trattazione di merito è stata fissata all’udienza pubblica dell’11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo; il provvedimento non espone ulteriori profili interpretativi della norma.
Massime di principio
- In presenza di un’ordinanza amministrativa che impone la demolizione o il ripristino di opere edilizie, il pericolo di un danno grave e irreparabile può essere ritenuto in re ipsa, in ragione dell’incidenza immediata dell’ordine sulla situazione materiale del destinatario, e può giustificare la sospensione cautelare dell’esecuzione fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione o ripristino può essere disposta per mantenere integra la situazione di fatto sino alla trattazione del merito, quando l’esecuzione dell’atto renderebbe irreversibili o difficilmente reversibili gli effetti della controversia.
Come è indicizzato
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