Risposta n. 21 del 1/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che ricorrano le condizioni per la disapplicazione perché il conferimento proviene da un soggetto residente in Svizzera, Stato che scambia informazioni con l'Italia, e perché non vi sarebbero operazioni a catena idonee a duplicare la base ACE; il denaro ricevuto sarebbe stato impiegato esclusivamente per restituire il mutuo erogato da Teta AG
Disapplicazione della disciplina antielusiva ACE su un conferimento in denaro ricevuto da Alfa S.r.l. da parte della controllante svizzera Beta AG
Il quesito
Alfa S.r.l. chiede se, in relazione al conferimento in denaro ricevuto nel 2017 da Beta AG, possa essere disapplicata la disciplina antielusiva ACE dell'articolo 10 del DM 3 agosto 2017, ritenendo che non vi sia duplicazione del beneficio ACE all'interno del gruppo e che le risorse siano state utilizzate solo per rimborsare un precedente finanziamento
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia esprime parere favorevole alla disapplicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE in relazione al conferimento ricevuto da Alfa da Beta AG, ritenendo dalla documentazione prodotta che non vi sia stata duplicazione dell'agevolazione ACE nel gruppo; precisa però che il parere vale solo per il periodo d'imposta 2017 e non preclude futuri controlli sulla correttezza della base ACE o su eventuali profili elusivi ex articolo 10-bis della legge 212/2000
Disapplicazione della disciplina antielusiva ACE su un conferimento infragruppo
L'interpello riguarda la possibilità per Alfa S.r.l. di disapplicare la disciplina antielusiva ACE prevista dal DM 3 agosto 2017 in relazione a un conferimento in denaro ricevuto dalla controllante svizzera Beta AG nel 2017. Il tema centrale è verificare se l'operazione abbia o meno determinato una duplicazione artificiosa del beneficio ACE all'interno del gruppo internazionale.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Alfa S.r.l. fa parte di un gruppo internazionale e risulta controllata al 100% da Beta AG, residente in Svizzera. La catena partecipativa prosegue con Delta AG, anch'essa svizzera, quindi con Gamma, società residente in uno Stato UE, poi con Teta AG, altra società UE, fino alla capogruppo Omega, residente in uno Stato UE.
Nel 2015 Teta AG aveva concesso ad Alfa un mutuo di scopo per un importo pari a ___ milioni di euro. Nel 2017 Teta AG ha chiesto la restituzione integrale del finanziamento; per consentire il rimborso, Beta AG ha versato ad Alfa ___ milioni di euro in data ___ 2017. A sua volta Beta AG aveva reperito la provvista mediante un versamento in conto capitale ricevuto da Gamma, che si era indebitata verso il cash pooler Y e che poi aveva ottenuto da Teta un finanziamento di ___ milioni di euro con scadenza 31 dicembre 2022.
Quesito del contribuente
Alfa chiede la disapplicazione della disciplina antielusiva ACE contenuta nell'articolo 10 del DM 3 agosto 2017, con riferimento al conferimento ricevuto da Beta AG. Secondo l'istante, non vi sarebbero state operazioni idonee a generare una duplicazione del beneficio ACE mediante apporti "a catena" tra società del gruppo.
Soluzione interpretativa prospettata
La società sostiene che la disapplicazione sia giustificata da una situazione oggettiva, per due ragioni principali:
- il conferimento proviene dalla Svizzera, Stato che scambia informazioni con l'Italia;
- le somme ricevute nel 2017 sarebbero state utilizzate esclusivamente per rimborsare il precedente finanziamento erogato da Teta AG, senza generare duplicazioni della base ACE nel gruppo.
Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia
L'Agenzia richiama innanzitutto il DM 3 agosto 2017, definito come "Nuovo decreto ACE", e in particolare l'articolo 10, che contiene le disposizioni antielusive in materia di Aiuto alla Crescita Economica.
Viene inoltre richiamata la circolare 26/E del 26 ottobre 2017, con la quale è stato chiarito che, per i periodi d'imposta 2016 e 2017, il contribuente può scegliere di applicare anticipatamente e integralmente le nuove disposizioni antielusive.
Sul piano dei rapporti internazionali, viene ricordato che la Svizzera è stata inclusa con decreto ministeriale 9 agosto 2016 nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni richiamate dal DM 4 settembre 1996.
Valutazioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia osserva preliminarmente che l'istanza riguarda l'applicazione della disciplina antielusiva ACE del DM 3 agosto 2017. Nel merito, prende atto che il conferimento è stato effettuato dal socio unico Beta AG, residente in Svizzera, giurisdizione che consente lo scambio di informazioni con l'Italia.
L'Agenzia esamina poi la catena partecipativa e, nel presupposto dichiarato dall'istante e assunto acriticamente, che non vi siano soggetti black listed nella compagine sociale di Omega, concentra l'analisi sulla possibile duplicazione ACE connessa al conferimento di ___ milioni di euro da Beta AG ad Alfa.
Rileva che:
- Alfa ha dichiarato di aver usato le risorse ricevute nel 2017 esclusivamente per restituire il finanziamento precedentemente erogato da Teta AG;
- la società ha incrementato la propria base ACE solo per effetto del conferimento in esame e degli utili accantonati a riserva;
- la documentazione prodotta sulle società italiane del gruppo, M S.r.l. e N S.r.l., mostra che tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2017 tali società hanno incrementato la propria base ACE soltanto tramite accantonamento dell'utile di esercizio.
Alla luce di tali elementi, l'Agenzia conclude che le risorse finanziarie ricevute da Alfa nel 2017 non sono state impiegate per duplicare l'agevolazione ACE all'interno del gruppo.
Parere conclusivo
L'Agenzia esprime parere favorevole alla disapplicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del DM 3 agosto 2017 in relazione al conferimento ricevuto da Alfa dal socio svizzero Beta AG.
Il parere è però circoscritto al solo periodo d'imposta 2017 e si fonda esclusivamente sulle informazioni e sulla documentazione fornite dal contribuente, assunte come veritiere e complete. Resta fermo il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare eventuali profili di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 212/2000, nonché la correttezza della determinazione della base ACE, profili che non sono oggetto della risposta.
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