Risposta n. 17 del 30/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisapplicazione dell’art. 10, comma 4, del nuovo decreto ACE per conferimenti in denaro e rinuncia a finanziamento indirettamente provenienti da fondi esteri
Il quesito
ALFA S.p.A. chiede se, per il periodo d’imposta chiuso al 31 marzo 2017 e per i successivi, possa ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva ACE sui conferimenti indirettamente provenienti da fondi d’investimento esteri, in particolare sull’intero importo dei conferimenti oppure, in subordine, solo sulla parte proveniente da soggetti residenti in Stati white listed e/o sulla sola quota di credito rinunciato che genera effettivamente base ACE.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società sostiene che i conferimenti provengano da soggetti residenti in Stati white listed e che non vi sia duplicazione del beneficio ACE, poiché le somme derivano da terzi estranei alla compagine o da investitori dei fondi privi di collegamento con società italiane del gruppo; in subordine chiede comunque la disapplicazione almeno per la quota proveniente da investitori white listed e per l’importo del credito rinunciato che genera effettiva variazione in aumento.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene non applicabile il regime semplificato previsto per i fondi regolamentati, ma riconosce la disapplicazione solo in parte: per i conferimenti in denaro ereditati dalla fusione con DELTA, perché provenienti da un pool di banche terze, e per la quota del credito rinunciato proveniente da THETA e ETA attribuibile a soggetti residenti in Stati white listed, in assenza di flussi duplicativi; nega invece il beneficio per le somme riconducibili a GAMMA Investments, OMICRON, RHO e SIGMA Sarl, per mancanza di elementi sufficienti.
Disapplicazione della disciplina antielusiva ACE su conferimenti e rinuncia a credito
L’interpello riguarda la possibilità per ALFA S.p.A. di disapplicare l’articolo 10, comma 4, del decreto del MEF 3 agosto 2017 in materia ACE, con riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 marzo 2017. La questione nasce da una struttura partecipativa articolata, con apporti di denaro e rinunce a finanziamenti che, secondo la società, sarebbero stati alimentati indirettamente da fondi esteri prevalentemente localizzati in Guernsey.
Fattispecie rappresentata
Nel 2015 il fondo di private equity GAMMA ha acquisito il controllo indiretto di ALFA tramite DELTA S.p.A., poi fusa per incorporazione inversa in ALFA con effetto contabile e fiscale retrodatato al 1° gennaio 2016. La catena societaria includeva, tra gli altri, quattro partnership costituite in Guernsey, GAMMA Investments e LAMBDA, società lussemburghese.
Ai fini ACE, ALFA evidenzia due principali componenti di incremento del capitale proprio:
- un conferimento in denaro ricevuto da DELTA e proveniente, indirettamente, da un pool di banche residenti in Stati white listed;
- un finanziamento erogato da EPSILON, poi trasferito lungo la catena societaria e infine rinunciato da IOTA Ltd il 28 giugno 2016, con conseguente incremento del capitale proprio rilevante ai fini ACE in capo ad ALFA.
La società segnala inoltre ulteriori variazioni ACE nel medesimo periodo d’imposta:
- variazioni in aumento per utili accantonati a riserve disponibili negli esercizi precedenti;
- variazioni in diminuzione per distribuzioni di riserve e per un versamento effettuato nel 2014 a favore di KAPPA S.r.l., non più appartenente al gruppo.
Quesito del contribuente
ALFA chiede la disapplicazione dell’articolo 10, comma 4, del nuovo decreto ACE:
- in via principale, per l’intero ammontare dei conferimenti, sostenendo che anche la parte minoritaria del credito rinunciato proveniente da limited partners residenti in Stati non white listed non impedisca la disapplicazione;
- in subordine, almeno per la quota dei conferimenti riferibile a soggetti residenti in Stati white listed, pari al 90,37 per cento del credito rinunciato e per il capitale iniziale;
- in ulteriore subordine, limitatamente all’importo del credito rinunciato che genera effettiva variazione ACE nel periodo, sostenendo che la sterilizzazione dovrebbe riguardare solo la parte che produce un effettivo incremento della base agevolabile.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama l’articolo 10 del decreto ACE e, in particolare:
- il comma 4, che riduce la base ACE in presenza di conferimenti in denaro provenienti da soggetti residenti in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo;
- la previsione relativa ai fondi di investimento regolamentati e localizzati in Stati o territori collaborativi, per i quali l’indagine sui sottoscrittori non va svolta.
Richiama inoltre la circolare 21/E del 2015, che individua le informazioni utili per dimostrare l’assenza degli effetti duplicativi che la disposizione antielusiva intende evitare, e la circolare 26/E del 2017, che ha chiarito la possibilità di anticipare l’applicazione delle nuove disposizioni antielusive per i periodi d’imposta 2016 e 2017.
Soluzione interpretativa del contribuente
ALFA sostiene che:
- il capitale iniziale provenga da soggetti terzi, banche residenti in Stati white listed, e quindi non da soggetti non collaborativi;
- il credito rinunciato provenga indirettamente da fondi fiscali trasparenti a Guernsey, con la maggior parte dei limited partners residenti in Stati white listed;
- la composizione degli investitori escluda finalità di duplicazione del beneficio ACE, anche perché i limited partners non partecipano alle decisioni di investimento, che restano in capo al general partner;
- le società italiane controllate dal general partner non abbiano posto in essere flussi idonei a generare duplicazioni ACE nei confronti dei fondi o di soggetti black list.
Valutazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che i fondi localizzati in Guernsey non risultano regolamentati e, quindi, non opera il regime probatorio semplificato previsto per i fondi di investimento regolamentati e localizzati in Stati collaborativi.
Ciononostante, precisa che il contribuente può comunque fornire elementi idonei a dimostrare l’assenza di effetti duplicativi. Sulla base della documentazione prodotta, l’Agenzia distingue tra le diverse fonti dei conferimenti.
Per il conferimento in denaro ereditato a seguito della fusione con DELTA, proveniente da un pool di banche, ritiene che la provenienza da soggetti terzi non riconducibili alla compagine sociale di ALFA sia sufficiente a escludere il rischio di duplicazione del beneficio ACE.
Per la rinuncia a credito del 28 giugno 2016, l’Agenzia riconosce che, con riferimento alla quota proveniente da THETA ed ETA:
- i limited partners non sono residenti in Italia;
- il 94,98 per cento di essi risiede in Stati white listed;
- una parte consistente è composta da fondi pensione pubblici e fondi sovrani;
- le partnership risultano fiscalmente trasparenti in Guernsey;
- non risultano flussi finanziari, nel periodo 1 gennaio 2011 - 31 marzo 2017, tali da determinare una duplicazione del beneficio ACE nell’ambito del gruppo.
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia ritiene esclusa la duplicazione del beneficio solo per la porzione del credito rinunciato indirettamente erogata da THETA e ETA e riconducibile a soggetti residenti in Stati white listed.
Viceversa, per le quote riconducibili a GAMMA Investments, OMICRON, RHO e SIGMA Sarl, l’istanza non fornisce informazioni sufficienti per consentire la disapplicazione della norma antielusiva.
Parere conclusivo
L’Agenzia esprime parere favorevole alla disapplicazione dell’articolo 10, comma 4, del nuovo decreto ACE:
- per i conferimenti in denaro ereditati dalla fusione con DELTA, provenienti da un pool di banche terze;
- per la sola porzione del credito rinunciato indirettamente erogata da THETA e ETA e proveniente da soggetti residenti in Stati white listed.
La risposta ha efficacia annuale ed è limitata al periodo d’imposta chiuso al 31 marzo 2017. L’Agenzia precisa inoltre che la risposta riguarda esclusivamente la disapplicazione della norma antielusiva e non la correttezza del calcolo della base ACE, riservandosi ogni potere di controllo, anche in relazione a eventuali profili di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000.
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