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Interpello

Risposta n. 22 del 1/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, le spese di ospitalità hanno natura promozionale/pubblicitaria perché i soggetti ospitati contribuiscono ad aumentare visibilità, pubblico e ricavi del Festival; pertanto sarebbero integralmente deducibili e l’IVA sarebbe detraibile.

Deducibilità e detraibilità IVA delle spese di ospitalità sostenute per un festival cinematografico

Il quesito

L’associazione culturale chiede se le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per ospitare varie categorie di soggetti coinvolti nel Festival 2018 siano interamente deducibili ai fini delle imposte dirette e se l’IVA relativa sia integralmente detraibile, ritenendole inerenti all’attività e non qualificabili come spese di rappresentanza.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che le spese di ospitalità non siano, in generale, spese di pubblicità. Solo quelle riferibili ai "buyers" tra gli addetti del settore possono essere integralmente deducibili; le altre, incluse quelle per vip/testimonial, giornalisti, studenti, sales agents e, in parte, i consulenti esteri, sono per lo più spese di rappresentanza o, per alcune voci, costi di lavoro/compensi in natura. Ai fini IVA, le spese qualificabili come rappresentanza sono indetraibili; per alloggio e, in parte, altri servizi resi a buyers e consulenti esteri si applicano le regole ordinarie di detrazione, mentre per il trasporto persone opera l’indetraibilità specifica.

Spese di ospitalità per il Festival cinematografico

L’interpello riguarda un’associazione culturale che organizza un festival di cinema popolare e che, nell’ambito dell’edizione 2018, ha sostenuto spese di ospitalità per diverse categorie di soggetti invitati alla manifestazione. Il tema centrale è la corretta qualificazione fiscale di tali costi, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA.

Fattispecie rappresentata

Alfa svolge attività culturale e anche attività commerciale, gestendo due sale cinematografiche. Nel Festival rientrano, oltre alle proiezioni, anche spettacoli collaterali, workshop a pagamento e il mercato cinematografico “Focus”, con quote di partecipazione. L’associazione riceve inoltre contributi pubblici destinati a coprire parzialmente i costi dell’evento.

Le spese di ospitalità riguardano vitto, alloggio, viaggio e trasporto per quattro categorie di soggetti:

  • a) vip e testimonial: attori e registi che presentano i film e partecipano agli incontri;
  • b) giornalisti, docenti e studenti: soggetti che operano nella comunicazione o in ambito cinematografico e umanistico, dotati di sale stampa e accreditamenti;
  • c) relatori/addetti del settore: esperti, produttori, distributori, buyers e sales agents coinvolti nelle tavole rotonde “Focus”;
  • d) consulenti esteri: collaboratori che durante l’anno partecipano alla selezione dei film e durante il Festival supportano l’organizzazione.

L’istante evidenzia che tali spese sarebbero connesse anche a ricavi da contributi pubblici e a possibili rapporti commerciali con gli ospiti, oltre a essere spesso correlate a specifiche obbligazioni degli ospiti (presentazioni, interviste, contributi organizzativi).

Quesito del contribuente

L’associazione chiede se le spese di ospitalità sostenute per il Festival 2018 siano:

  • interamente deducibili ai fini delle imposte dirette;
  • integralmente detraibili ai fini IVA,
  • perché considerate totalmente inerenti alla produzione dei ricavi e non spese di rappresentanza.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che gli ospiti costituiscano un elemento essenziale della strategia pubblicitaria del Festival, poiché la loro presenza aumenta l’attenzione mediatica, il pubblico e gli incassi. Richiama, a supporto, la circolare n. 34/E del 13 luglio 2009 e alcune sentenze della Corte di Cassazione del 2016 in tema di spese di ospitalità in manifestazioni fieristiche, ritenendole analogamente applicabili al caso del Festival.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • articolo 108 del TUIR: disciplina delle spese di pubblicità;
  • articolo 1 del D.M. 19 novembre 2008: definizione delle spese di rappresentanza;
  • circolare n. 34/E del 13 luglio 2009 e risoluzione n. 148 del 17 settembre 1998: criteri distintivi tra pubblicità, rappresentanza e ospitalità;
  • articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), del d.P.R. n. 633/1972: indetraibilità IVA per le spese di rappresentanza;
  • articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 633/1972: indetraibilità dell’IVA sui trasporti di persone, salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa.

L’Agenzia ricorda inoltre che, dopo le modifiche del 2017, le spese di pubblicità sono deducibili integralmente nell’esercizio di sostenimento.

Valutazione dell’Agenzia sulla qualificazione dei costi

L’Agenzia esclude che le spese di ospitalità in esame possano essere qualificate come spese di pubblicità, poiché manca il requisito tipico del contratto a prestazioni corrispettive con obbligo della controparte di promuovere il prodotto o l’offerta dell’impresa verso il pubblico. Per qualificare una spesa come pubblicitaria, infatti, occorre un nesso diretto tra il pagamento e l’attività promozionale svolta dal beneficiario.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, le spese di ospitalità sono normalmente spese di rappresentanza, salvo il caso in cui siano sostenute per ospitare clienti attuali o potenziali in contesti specifici, quali fiere, mostre, esposizioni, eventi similari o visite aziendali. In tali casi, esse possono essere integralmente deducibili perché strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici.

Valutazione per singole categorie di beneficiari

Categorie a) e b)

Per vip/testimonial e per giornalisti, docenti e studenti, l’Agenzia ritiene che il ruolo svolto sia prevalentemente interno al Festival e non integri un obbligo di pubblicizzazione sufficiente a trasformare la spesa in pubblicità. Gli ospiti, inoltre, non sono considerati clienti attuali o potenziali, ma soggetti invitati in quanto possibili promotori dell’evento. Le relative spese sono quindi ricondotte alle spese di rappresentanza.

Categoria c)

Per gli addetti del settore, l’Agenzia distingue tra:

  • buyers: in questo caso le spese di ospitalità possono rientrare nell’articolo 1, comma 5, del D.M. 19 novembre 2008 e risultano integralmente deducibili, perché i buyers sono potenziali acquirenti dei film;
  • sales agents: per tali soggetti non si riconosce la qualifica di clienti attuali o potenziali, con conseguente attrazione nell’ambito delle spese di rappresentanza.

Categoria d)

Per i consulenti esteri, dai contratti esaminati emerge che, oltre al compenso monetario, sono previsti compensi in natura come volo aereo A/R, trasferimenti, hotel e pasti. L’Agenzia ritiene che tali oneri concorrano alla base imponibile IRES ai sensi degli articoli 83 e 109 del TUIR, qualificandoli come remunerazioni per prestazioni di servizi rese dal collaboratore non residente.

Regime IVA

Sul piano IVA, l’Agenzia applica il rinvio dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), del d.P.R. n. 633/1972 alla nozione di spese di rappresentanza del TUIR.

Ne consegue che:

  • le spese di ospitalità ricondotte a rappresentanza sono indetraibili;
  • ciò vale anche per le spese sostenute in modo indistinto per clienti e altri destinatari, come ad esempio il vitto;
  • per le spese di alloggio sostenute per i buyers e per i consulenti esteri, non essendo spese di rappresentanza, si applicano le regole ordinarie dell’articolo 19 del d.P.R. n. 633/1972, con detraibilità subordinata all’inerenza alle operazioni che danno diritto alla detrazione;
  • per le spese di trasporto di persone, l’IVA non è detraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), salvo che il trasporto costituisca oggetto dell’attività propria dell’impresa.

Conclusioni operative

In sintesi, l’Agenzia nega la qualificazione unitaria delle spese come pubblicitarie e non ne riconosce la completa deducibilità. Il trattamento fiscale varia in base alla categoria del beneficiario e alla natura del costo:

  • spese per vip/testimonial, giornalisti, docenti, studenti e sales agents: in linea generale spese di rappresentanza, con conseguente indeducibilità IVA;
  • spese per buyers: integralmente deducibili ai fini IRES, con IVA detraibile solo per le componenti per le quali la disciplina ordinaria lo consente;
  • spese per consulenti esteri: i compensi in natura concorrono alla base imponibile IRES; ai fini IVA, l’alloggio segue le regole ordinarie, mentre il trasporto persone resta indetraibile.

L’interpello conferma quindi un approccio sostanzialistico: la mera presenza di ospiti a un festival non basta a trasformare i relativi costi in spese di pubblicità; occorre verificare la concreta natura del rapporto, la funzione economica del costo e la qualità del beneficiario.

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