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Interpello

Risposta n. 23 del 1/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la società, la ritenuta estera colpisce un elemento di reddito e rientra nell’ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni; pertanto dovrebbe spettare il credito d’imposta in Italia ai sensi dell’articolo 165 TUIR, anziché la sola deducibilità.

Credito d’imposta estero per ritenuta del 15% su servizi tecnici ingegneristici resi all’estero

Il quesito

La società italiana chiede se la ritenuta del 15% che il cliente estero intende operare sulle fatture relative a servizi ingegneristici, in assenza di stabile organizzazione all’estero, sia detraibile come credito d’imposta ex articolo 165 TUIR.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la ritenuta, non essendo conforme alla Convenzione applicabile, non possa generare credito d’imposta in Italia. I servizi sono ricondotti all’articolo 7 della Convenzione e, in assenza di stabile organizzazione estera, sono imponibili solo in Italia; resta possibile chiedere il rimborso della ritenuta nello Stato estero.

Credito d’imposta estero per ritenuta su servizi tecnici resi all’estero

La risposta riguarda la tassazione in Italia di una ritenuta subita all’estero da una società italiana che presta servizi di progettazione e assistenza tecnica per la realizzazione di un hotel. Il tema centrale è se tale prelievo, operato dal cliente estero sulle fatture emesse, possa dare diritto al credito d’imposta per le imposte estere ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

Fattispecie

La società Alfa svolge attività di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e dell’urbanistica. Nel 2017 ha stipulato con una società non residente un contratto d’opera intellettuale per servizi ingegneristici relativi alla realizzazione di un hotel.

In base al contratto, Alfa deve:

  • predisporre i disegni tecnici;
  • prestare consulenza in loco;
  • assistere il cliente estero per completare le fasi del progetto;
  • consegnare la documentazione richiesta dalle autorità locali per le approvazioni.

I servizi di progettazione sono svolti integralmente in Italia, salvo eventuale presenza di personale sul sito di progetto per attività di assistenza. Il cliente estero ha già pagato le prime due fatture, ma ha comunicato che sulle successive opererà una ritenuta del 15% sugli importi fatturati, a seguito di una contestazione delle autorità fiscali estere per omesse ritenute.

Alfa dichiara di non avere una stabile organizzazione nel Paese estero per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Quesito del contribuente

La società chiede quale sia il corretto trattamento fiscale della fattispecie, con particolare riferimento alla possibilità di fruire del credito d’imposta in Italia per le somme che il cliente estero tratterrà a titolo di ritenuta al momento del pagamento delle fatture.

Soluzione interpretativa proposta da Alfa

Secondo la società istante, occorre considerare non solo l’articolo 165 TUIR, ma anche la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stato estero, ratificata con legge 21 maggio 1998, n. 175 ed entrata in vigore il 21 dicembre 1999.

La società sostiene che:

  • l’articolo 2 della Convenzione consente di applicare il Trattato alle imposte sul reddito indipendentemente dal sistema di riscossione;
  • la ritenuta del 15% sarebbe applicata su ricavi lordi che concorrono a formare il reddito e dunque su un elemento di reddito;
  • di conseguenza, il prelievo dovrebbe essere coperto dalla Convenzione e le imposte versate all’estero dovrebbero dare diritto al credito d’imposta ex articolo 165 TUIR.

Alfa ritiene preferibile questa tesi rispetto all’alternativa che qualifica il prelievo come non assimilabile a un’imposta sul reddito e ammette soltanto la deduzione dal reddito d’impresa di quanto versato all’estero.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama principalmente:

  • l’articolo 165 del TUIR, in tema di credito per imposte pagate all’estero;
  • l’articolo 7 della Convenzione Italia-Stato estero, in materia di utili d’impresa;
  • l’articolo 12 della Convenzione, relativo ai canoni;
  • il Commentario OCSE agli articoli 7 e 12, in particolare i paragrafi 10.2, 11.3 e 11.4.

Valutazione dell’Agenzia sulla natura del reddito

L’Agenzia osserva che, dall’esame del contratto, Alfa è tenuta a predisporre relazioni tecniche, elaborati grafici e calcoli sulle strutture dell’hotel, oltre a prestare assistenza e consulenza per la realizzazione del progetto.

Secondo la qualificazione locale, tali prestazioni sono considerate "servizi tecnici" e assoggettate a ritenuta alla fonte del 15%.

Tuttavia, sul piano convenzionale, l’Agenzia ritiene che il reddito prodotto da Alfa nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione, rientri nell’articolo 7 della Convenzione: pertanto deve essere tassato esclusivamente nello Stato di residenza, salvo diversa previsione specifica del Trattato.

La Convenzione e il relativo Protocollo non contengono una disciplina specifica per i redditi derivanti da servizi tecnici o servizi analoghi.

Esclusione dell’articolo 12 della Convenzione

L’Agenzia esclude anche l’applicazione dell’articolo 12 sui canoni. Pur rilevando che la definizione convenzionale di canoni comprende anche pagamenti per l’uso o la concessione in uso di disegni, modelli o progetti, nel caso concreto la fattispecie non vi rientra perché:

  • il Commentario (paragrafo 10.2) fa riferimento a compensi per lo sviluppo di disegni, modelli o progetti già esistenti, circostanza non riscontrata nel caso di specie;
  • il contratto prevede che progetti, disegni, specifiche, relazioni e altri documenti preparati da Alfa divengano e rimangano di proprietà di entrambe le parti;
  • la stessa istante ha confermato che i progetti predisposti non sono opere dell’ingegno.

Analogamente, la prestazione di consulenza e assistenza non integra una cessione di informazioni concernenti esperienze industriali, commerciali o scientifiche. Richiamando il Commentario OCSE, l’Agenzia evidenzia che il discrimine tra know-how e servizio sta nel fatto che, nel servizio, il prestatore usa le proprie conoscenze senza trasferirle al committente. Il paragrafo 11.4 include inoltre l’assistenza tecnica pura tra i compensi riconducibili a una prestazione di servizi e non a una cessione di know-how.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che le prestazioni di Alfa vanno ricondotte all’articolo 7 della Convenzione. In assenza di stabile organizzazione nello Stato estero, la potestà impositiva spetta esclusivamente all’Italia.

Di conseguenza, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente estero sulle fatture non è conforme alla Convenzione e, proprio per questo motivo, non può essere considerata credito d’imposta in Italia ai sensi dell’articolo 165 TUIR.

Conclusioni operative

Per eliminare la doppia imposizione derivante dal prelievo effettuato nello Stato della fonte, la società istante può attivare la procedura di rimborso della ritenuta secondo le modalità previste dalla normativa estera.

In sintesi, l’Agenzia nega la spettanza del credito d’imposta italiano perché il prelievo subìto all’estero non è convenzionalmente dovuto; il rimedio indicato è il recupero del tributo nello Stato estero.

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