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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20853/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a un ex socio di società di persone di una cartella di pagamento relativa a debiti tributari della società, cancellata dal registro delle imprese. I crediti derivavano da avvisi di accertamento per annualità pregresse e da un atto di contestazione non impugnati. Il contribuente ha contestato la pretesa deducendo, da un lato, la decadenza della riscossione perché la cartella sarebbe stata notificata alla società oltre il termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973; dall'altro, la nullità della motivazione della sentenza di merito per asserita insufficienza/cripticità. L'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l'eccezione di decadenza relativa alla notifica alla società avrebbe dovuto essere fatta valere dalla società stessa entro il termine di impugnazione di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo infondato, e poi ha dichiarato inammissibile il primo motivo, affermando che, quando l'agente della riscossione procede nei confronti del debitore iscritto a ruolo e di un coobbligato, la notifica tempestiva della cartella a uno dei destinatari evita la decadenza per tutti; inoltre, la tardiva notificazione alla società, ove non impugnata dal soggetto legittimato, consolida la pretesa. Quanto alla posizione del socio, la Corte ha richiamato il principio per cui egli può contestare il primo atto a lui notificato facendo valere fatti impeditivi o estintivi propri, ma la cartella notificata alla società non è atto presupposto della cartella notificata al socio. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e quello incidentale assorbito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente, ritenendo infondato il motivo sulla motivazione della sentenza e inammissibile il motivo sulla decadenza dalla riscossione. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'agente della riscossione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo

    Il termine di quattro mesi rileva nel procedimento di riscossione, ma la Corte ribadisce che, nel caso di pluralità di destinatari (debitore iscritto a ruolo e coobbligato), la tempestiva notifica a uno di essi impedisce la decadenza nei confronti di tutti; inoltre, la notifica tardiva non impugnata dal soggetto legittimato consolida la riscossione.

  • art. 17 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente come norma vigente ratione temporis nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo.

  • art. 2291 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per fondare la responsabilità illimitata del socio di società di persone rispetto ai debiti sociali.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il tema degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata per entrambi i motivi di ricorso principale e per il ricorso incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma invocata per dedurre nullità della sentenza/procedimento per vizio di motivazione e violazione del contraddittorio/dispositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità per ultrapetizione/omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla decisione di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla motivazione e al procedimento.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Secondo l'agente della riscossione, l'eccezione relativa alla tardiva notifica alla società avrebbe dovuto essere fatta valere dalla società stessa mediante impugnazione entro il termine perentorio di legge.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Consente al contribuente di impugnare insieme all'atto notificato anche gli atti presupposti non notificati e di far valere i relativi vizi propri; la Corte precisa però che la cartella notificata alla società non è atto presupposto di quella notificata al socio, ma è giuridicamente dipendente dal ruolo formatosi nei confronti della società.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La Corte delimita il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo 'minimo costituzionale'.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante è ricondotta alla violazione di tale disposizione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte afferma di poter correggere la motivazione della decisione di merito, confermandone l'esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato come precedente via interpretativa per estendere alla decadenza una regola elaborata in tema di prescrizione, ma la Corte precisa che la regola sul procedimento di riscossione emerge già dal testo dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": la sentenza è nulla soltanto quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, e il difetto debba risultare dal testo della decisione.
  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, quando l'agente procede nei confronti del debitore iscritto a ruolo e di un coobbligato, la tempestiva notifica della cartella a uno dei destinatari è sufficiente a evitare la decadenza per tutti i soggetti passivi coinvolti.
  • Il termine di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nel contesto considerato, non impone una notifica individuale a pena di decadenza nei confronti di ciascun coobbligato, perché la norma si riferisce ai destinatari del procedimento in forma alternativa e plurale.
  • Nel processo tributario, il contribuente può impugnare l'atto a lui notificato insieme agli atti presupposti non notificati, ma tale regola opera solo per atti che siano effettivamente presupposti rispetto al provvedimento impugnato; la cartella notificata alla società non è atto presupposto della cartella notificata al socio, bensì atto riferito a un diverso destinatario pur nell'ambito del medesimo ruolo.
  • La tardiva notifica dell'atto al soggetto legittimato, se non è tempestivamente impugnata da quest'ultimo, consolida la pretesa e impedisce di far valere successivamente l'eccezione di decadenza, che ha natura personale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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