Cassazione Penale, Sentenza n. 1765/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna inflitta in abbreviato: 1) censura della determinazione della pena, ritenuta eccessivamente distante dal minimo edittale e dedotta erronea valutazione delle attenuanti e della recidiva (si sosteneva tra l'altro che l'atto fosse stato commesso sotto effetto di alcool e stupefacenti e che l'imputato fosse in percorso terapeutico); 2) impugnazione della condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul profilo sanzionatorio ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che la sentenza impugnata fosse congruamente motivata, avendo valutato le attenuanti e la recidiva e richiamato precedenti penali significativi. Sul punto delle spese a favore delle parti civili la Corte ha ritenuto legittima la condanna alla rifusione: le parti civili avevano effettivamente partecipato e contraddetto in appello, l'impugnazione dell'imputato (disconoscimento della recidiva e prevalenza delle attenuanti) poteva incidere sulla gravità del fatto e quindi sul danno risarcibile, e la giurisprudenza ammette la rifusione quando la parte civile ha interesse e risulta soccombente. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 541 cod. proc. pen.
Collega l'onere della rifusione delle spese della parte civile al principio di soccombenza nel processo penale; in sede di impugnazione la rifusione dipende dall'interesse della parte civile a contrastare i motivi dell'imputato
art. 99 cod. pen. (recidiva reiterata specifica, art. 99, quarto comma)
La recidiva reiterata specifica è valutabile discrezionalmente dal giudice come sintomo di maggiore gravità/colpevolezza e può incidere sulla quantificazione della pena e, indirettamente, sulla valutazione del danno risarcibile
art. 91 cod. proc. civ.
Richiamato per il principio che, nel giudizio civile connesso, il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza; applicato analogicamente o in riferimento al regime delle spese della domanda civile esercitata nel processo penale
Legge n. 251/2005
Citata in relazione alle modifiche alla disciplina della recidiva; conferma la natura discrezionale del riconoscimento della recidiva nel bilanciamento con le attenuanti
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte di legittimità sindaca la congruità della motivazione, non la valutazione dei fatti di merito; motivazioni puntuali e logiche rendono inammissibile il ricorso sul mero apprezzamento sanzionatorio
- La recidiva reiterata specifica è valutazione circostanziale e discrezionale: il suo riconoscimento può influire sia sulla pena sia, indirettamente, sulla quantificazione del danno civile
- La parte civile può ottenere la rifusione delle spese di grado d'appello anche quando l'appello riguarda profili sanzionatori, se dimostra di aver partecipato e di avere interesse concreto (ossia se l'accoglimento del gravame poteva incidere sul danno civile); la soccombenza si valuta sull'esito complessivo
- In caso di impugnazioni che in astratto sembrano 'solo penali', va comunque verificato se esse possono avere rilievo civilistico: se sì, la partecipazione e l'attività processuale della parte civile legittimano la condanna alle spese
- Il giudice che concede o nega la rifusione delle spese deve motivare congruamente la scelta, specie quando si tratta di bilanciare interessi penalistici e civilistici nel grado di impugnazione
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