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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26517/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, valorizzando il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale favorevole intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Puglia che, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato l'impugnazione della cartella di pagamento emessa per l'anno 2006, recante iscrizione a ruolo per IVA e altri importi. Con il primo motivo lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul tema della legittimità del controllo automatizzato e dell'iscrizione a ruolo senza avviso di accertamento; con il secondo deduceva, da un lato, motivazione omessa ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e, dall'altro, violazione dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972; con il terzo motivo denunciava la violazione delle norme sull'esercizio del diritto di detrazione IVA e del termine per far valere il credito, sostenendo che il credito non riportato nella dichiarazione dell'anno precedente potesse comunque essere detratto nella dichiarazione successiva se risultante da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari; con il quarto chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della disciplina interna con l'art. 178 della direttiva IVA. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, fondato il terzo e assorbito il quarto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia si configura solo se manca una decisione su una domanda che richieda accoglimento o rigetto; è esclusa quando vi sia rigetto implicito o assorbimento della questione in altra statuizione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non sussiste motivazione omessa quando la questione risulta assorbita da una decisione incompatibile con la pretesa dedotta.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È legittimo il controllo automatizzato con iscrizione a ruolo e cartella anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA seguita da detrazione del credito nell'anno successivo.

  • artt. 19, comma 1, e 30, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il diritto alla detrazione del credito IVA va riconosciuto in presenza dei requisiti sostanziali, anche se manca la dichiarazione annuale del periodo di maturazione, purché il credito sia fatto valere entro il termine previsto.

  • art. 8 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Gli adempimenti dichiarativi hanno funzione ricognitiva e non possono, di regola, comprimere il diritto sostanziale alla detrazione ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 178 dir. CEE n. 112/2006

    La disciplina interna va letta in modo conforme al principio di neutralità dell'IVA e alla tutela sostanziale del diritto di detrazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono richiamati come parametri del ricorso per cassazione per i vizi di violazione di legge, omessa pronuncia e motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia implicitamente rigettato la domanda o la questione tramite una decisione logicamente incompatibile con l'accoglimento della pretesa non esaminata espressamente.
  • L'assorbimento improprio di una questione esclude sia l'omessa pronuncia sia il vizio di omessa motivazione, poiché la motivazione della statuizione principale assorbe logicamente la questione subordinata.
  • In materia di IVA, il diritto alla detrazione è sostanziale e deve essere riconosciuto quando risultino effettività e liceità dell'operazione e gli altri requisiti sostanziali, anche se manchi la dichiarazione annuale del periodo di maturazione, purché il credito sia fatto valere nel termine previsto.
  • Gli obblighi di registrazione e dichiarazione IVA hanno funzione essenzialmente riepilogativa e di controllo: la loro omissione non comporta automaticamente la perdita del diritto di detrazione se il credito è documentalmente provato.
  • È legittimo il recupero mediante controllo automatizzato e iscrizione a ruolo del credito indebitamente esposto o detratto, anche senza previo avviso di accertamento, quando la pretesa rientri nell'ambito dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972.
  • Quando il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale favorevole alla parte ricorrente intervenga solo dopo la proposizione del ricorso, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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