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Ordinanza

Ordinanza n. 4409/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202608038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione biennale della licenza di pilota privato di elicottero, con sanzione pecuniaria di 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ENAC del 15 maggio 2026, con cui la licenza PPL (H) è stata sospesa per due anni decorrenti dalla riconsegna del titolo ed è stata irrogata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro, chiedendo la tutela cautelare. Dalla ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato emerge che la licenza era stata inizialmente sospesa d'urgenza il 25 luglio 2025; la prima comunicazione di avvio del procedimento non era andata a buon fine; un ulteriore provvedimento sospensivo era stato adottato il 10 ottobre 2025 e notificato soltanto il 30 dicembre 2025. ENAC aveva riconosciuto che l'irritualità e il ritardo delle comunicazioni erano dipesi esclusivamente dalle modalità di trasmissione imputabili all'Ente e, per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa, aveva annullato in autotutela il provvedimento del 10 ottobre 2025 il 2 marzo 2026. Successivamente, anche dopo le osservazioni difensive del ricorrente, ENAC aveva adottato il nuovo provvedimento impugnato, fondandolo sugli accertamenti della Guardia di Finanza relativi all'utilizzo di un elicottero per il trasporto di passeggeri senza i titoli abilitativi richiesti, a voli a bassissima quota, all'impiego del trasponder spento in zone TMZ e al trasporto di passeggeri sopra specchi acquei senza dispositivi di galleggiamento. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente tutti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, riservando al merito l'approfondimento delle questioni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza definire il merito della legittimità della sospensione e della sanzione. Ha ritenuto sussistente un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il protrarsi della sospensione appariva in parte riconducibile agli errori nella gestione del procedimento imputabili esclusivamente a ENAC, riconosciuti dallo stesso Ente. Inoltre, il ricorrente non aveva potuto svolgere la pratica di volo necessaria al mantenimento della licenza, con conseguente aggravamento delle future procedure di controllo, esame e verifica dell'idoneità alla ripresa dell'attività. Operando il bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ordinato a ENAC di consentire al ricorrente, in deroga alla sospensione e fino alla definizione del giudizio, di effettuare presso un Aeroclub il numero di ore di volo necessario a mantenere l'idoneità, su velivolo adeguato. Ha inoltre ordinato all'Ente di rivalutare il termine finale della sospensione di 24 mesi, tenendo conto del periodo di sospensione già scontato. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 80 d.P.R. 566/1988

    sospensione della licenza

    La disposizione costituisce la base normativa indicata per il provvedimento di sospensione della licenza di pilotaggio.

  • art. 8 l. 241/1990

    sospeso in via di urgenza ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della sospensione iniziale adottata d'urgenza.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento in autotutela del provvedimento di sospensione

    ENAC lo ha invocato per annullare in autotutela il precedente provvedimento sospensivo, adottato senza un contraddittorio ritenuto adeguatamente garantito.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    È la base processuale della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice può accordare una tutela conformativa e modulare gli effetti di un provvedimento sospensivo quando il protrarsi della misura cautelare appare in parte imputabile a errori procedimentali dell'amministrazione e determina un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Quando la sospensione di un titolo abilitativo impedisce al titolare di svolgere l'attività pratica necessaria per conservarne l'idoneità, il giudice può consentire, in deroga temporanea alla sospensione e fino alla definizione del giudizio, lo svolgimento delle attività strettamente necessarie al mantenimento dell'idoneità.
  • Nel bilanciamento cautelare, il periodo di sospensione già concretamente scontato deve essere preso in considerazione dall'amministrazione nella rivalutazione del termine finale della misura, specie quando il protrarsi della sospensione sia stato influenzato da irregolarità procedimentali imputabili all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoTutela cautelarePartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezza

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