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Sentenza

Sentenza n. 1807/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Sanità n. 54/A14114E/2024 del 31.1.2025, trasmessa a mezzo pec il 4.2.2025; - della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Sanità n. 140/A1400B/2025 del 18.3.2025; - della deliberazione n. 184 del 28.2.2025 del Direttore generale dell'A.S.L. di Vercelli, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura “Chiglia”; - dei verbali ispettivi della Commissione di vigilanza del 20.1.2025 e del 25.2.2025 richiamati negli atti e nei provvedimenti impugnati ed acquisiti da parte ricorrente in seguito ad accesso documentale; - della comunicazione di avvio del procedimento del 13.3.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dell’atto della A.S.L. di Vercelli avente ad oggetto “Verifica parametri personale SRP Ville San Secondo – Moncrivello (VC)” del 31.12.2024, prodotto in giudizio in data 29.12.2025; - dell’atto della A.S.L. di Vercelli avente ad oggetto “Verifica parametri personale SRP Chiglia – Moncrivello (VC)” del 4.3.2025, anch’esso prodotto in giudizio in data 29.12.2025; - dell’atto della A.S.L. di Vercelli avente ad oggetto “Verifica parametri personale SRP Chiglia – Moncrivello (VC)” del 13.3.2025, anch’esso prodotto in giudizio in data 29.12.2025;

Giustizia amministrativa202500848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza dall’accreditamento regionale della struttura psichiatrica residenziale “Chiglia”, conseguenti a una carenza temporanea di personale educativo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, titolare di due strutture psichiatriche residenziali di tipo 2.2, ha impugnato la deliberazione dell’A.S.L. di Vercelli che aveva revocato l’autorizzazione all’esercizio della struttura “Chiglia” e la determinazione regionale che aveva dichiarato la decadenza del relativo accreditamento, oltre agli atti presupposti e ai verbali ispettivi. Ha dedotto la violazione della disciplina statale e regionale in materia di autorizzazione e accreditamento sanitario, delle deliberazioni regionali sui requisiti organizzativo-gestionali, degli artt. 3, 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, carenza e contraddittorietà della motivazione, insufficienza dell’istruttoria, travisamento dei presupposti e irragionevolezza. La contestazione riguardava una carenza di 35 ore settimanali nella figura dell’educatore professionale, rispetto alle 98 ore richieste, rilevata nel periodo dicembre 2024-febbraio 2025. La ricorrente sosteneva che la carenza fosse parziale e transitoria, che non ricorressero i presupposti normativi e regolamentari per la revoca definitiva, che non vi fosse reiterazione delle violazioni e che il termine di trenta giorni assegnato per la regolarizzazione non fosse congruo, anche in considerazione della difficoltà di reperire personale abilitato. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori atti istruttori relativi alla verifica dei parametri del personale, deducendo violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, collaborazione, buona fede e legittimo affidamento.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’impugnazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, del precedente provvedimento di sospensione dell’autorizzazione. Ha ritenuto che la ricorrente non deducesse l’illegittimità derivata della revoca dalla sospensione, ma contestasse autonomamente i presupposti degli atti definitivi di revoca e decadenza, i quali avevano prodotto la lesione definitiva dell’attività. Ha invece dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, perché diretti contro atti endoprocedimentali e istruttori privi di autonoma lesività. Nel merito, ha accolto il ricorso principale e annullato la deliberazione dell’A.S.L. di Vercelli e la determinazione regionale. Il giudice ha rilevato che la normativa regionale non consente la revoca dell’autorizzazione per una carenza parziale e transitoria di un requisito gestionale, in assenza delle ipotesi tipizzate di revoca: reiterata inosservanza delle prescrizioni, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, difetto di requisiti soggettivi, condanne penali previste o perdita della disponibilità dell’immobile. La carenza di personale educativo è stata qualificata come requisito gestionale e non soggettivo; inoltre, le contestazioni si erano concentrate in un periodo di circa due mesi e non integravano la reiterazione richiesta dalla disciplina regionale. Il termine di trenta giorni assegnato per la regolarizzazione è stato ritenuto non congruo, avuto riguardo alla difficoltà di reperimento dei professionisti, alla stessa disciplina regionale transitoria sulla flessibilità del personale e alla gravità della conseguenza definitiva applicata. La revoca è stata quindi giudicata sproporzionata e irragionevole, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto concedere un termine più ampio per consentire la sostituzione o regolarizzazione del personale e verificare il superamento della carenza. Regione Piemonte e A.S.L. di Vercelli sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 28 l.r. Piemonte n. 1/2004

    l’accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone assistite e degli operatori della struttura, provoca la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo

    La revoca dell’autorizzazione richiede il ricorrere delle fattispecie previste dalla legge regionale; una carenza parziale e transitoria di un requisito gestionale non è sufficiente, in assenza di reiterazione o di un grave pregiudizio per salute e sicurezza.

  • D.G.R. Piemonte 22 dicembre 2021 n. 84-4451

    La deliberazione regionale tipizza le ipotesi di revoca dell’autorizzazione e distingue i requisiti soggettivi del gestore dai requisiti gestionali della struttura.

  • D.G.R. Piemonte 6 febbraio 2023 n. 9-6485

    l’attività della struttura è sospesa per un termine non inferiore a 21 giorni e non superiore a 180 giorni, previa diffida da parte della ASL ad adempiere entro un congruo termine, quando l’attività sia esercitata in mancanza di uno o più requisiti di autorizzazione all’esercizio

    Il termine assegnato per la regolarizzazione deve essere congruo e va rapportato sia alla concreta difficoltà di adempiere sia alla gravità della sanzione conseguente alla mancata regolarizzazione.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato

    Il principio di alternatività opera in senso sostanziale, ma non impedisce l’impugnazione giurisdizionale autonoma degli atti successivi e definitivamente lesivi quando non si deduca la loro illegittimità derivata dall’atto presupposto.

  • artt. 3, 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990

    Le violazioni dedotte non sono state esaminate come autonome ragioni decisive, poiché l’accoglimento è fondato principalmente sulla mancanza dei presupposti sostanziali per la revoca e sulla sproporzione della misura.

  • artt. 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-octies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamati dalla ricorrente quale disciplina statale dell’autorizzazione e dell’accreditamento sanitario; la decisione si concentra sulla disciplina regionale applicabile ai presupposti della revoca.

Massime di principio

  • La revoca definitiva dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura sanitaria o sociosanitaria non può essere disposta per una carenza parziale e transitoria di un requisito gestionale quando la normativa applicabile tipizza la revoca per ipotesi più gravi, quali la reiterata inosservanza delle prescrizioni o violazioni gravemente pregiudizievoli per la salute e la sicurezza.
  • La carenza della dotazione di personale qualificato costituisce un requisito gestionale della struttura e non un requisito soggettivo del gestore; pertanto, non può essere ricondotta alla diversa ipotesi di revoca prevista per il difetto dei requisiti soggettivi.
  • Quando la disciplina regionale prevede una sospensione e assegna al gestore un termine per regolarizzare i requisiti, il termine deve essere congruo, tenendo conto della concreta difficoltà di reperire professionisti abilitati e della gravità della conseguenza definitiva collegata alla mancata regolarizzazione.
  • Il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di scegliere, tra le misure idonee a garantire il rispetto dei requisiti sanitari, quella meno lesiva per il privato, verificando l’idoneità del mezzo, la necessità del sacrificio e l’adeguatezza concreta della misura rispetto allo scopo perseguito.
  • L’impugnazione con ricorso straordinario dell’atto presupposto non preclude l’impugnazione giurisdizionale autonoma dell’atto successivo quando quest’ultimo produca una lesione definitiva e il ricorrente contesti direttamente i suoi presupposti, senza dedurne soltanto l’illegittimità derivata.
  • Gli atti endoprocedimentali, le tabelle riepilogative e gli atti istruttori privi di autonoma lesività non sono immediatamente impugnabili; le relative censure possono essere dedotte contro il provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

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