Cassazione Penale, Sentenza n. 29088/2026 del 30/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di sostituzione di misura cautelare personale: l’indagato, già in custodia cautelare in carcere quale aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari, aveva chiesto di tornare agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il Tribunale del riesame di Palermo aveva rigettato l’appello contro l’ordinanza della Corte di appello che aveva negato la sostituzione. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 274, 275, 284 e 125 c.p.p., sostenendo che il giudice cautelare avesse omesso di valorizzare elementi sopravvenuti o comunque sintomatici di un mutamento del quadro cautelare: la disponibilità del SERD/SerT di Marsala a prendere in carico il ricorrente per un programma terapeutico e la condotta corretta tenuta durante il periodo intramurario. Secondo la difesa, tali elementi avrebbero dovuto incidere sulla valutazione dell’attualità della pericolosità sociale e rendere praticabile una misura meno afflittiva, mentre il provvedimento impugnato sarebbe stato stereotipato, apparente e affetto da travisamento della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente delimitato il proprio sindacato alla verifica dell’esistenza di fatti nuovi idonei a incidere sul quadro cautelare, e che avesse reso una motivazione completa, congrua e priva di illogicità manifeste. In particolare, ha considerato non decisivi gli elementi invocati dalla difesa, cioè la disponibilità del servizio terapeutico e l’assenza di rilievi disciplinari in carcere, reputando invece rilevanti le reiterate trasgressioni alle prescrizioni della precedente misura domiciliare, sfociate in due aggravamenti e in allontanamenti arbitrari dall’abitazione e dalla comunità terapeutica. La Corte ha quindi escluso sia il vizio di motivazione sia la violazione del principio di proporzionalità, osservando che, nel caso concreto, solo la custodia in carcere era stata ritenuta idonea a fronteggiare il rilevantissimo pericolo di recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l’invio della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È invocato come parametro del ricorso per dedurre violazione di legge in materia cautelare.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È invocato come parametro per dedurre il vizio di motivazione, ma la Corte esclude che la motivazione sia apparente, illogica o mancante.
art. 274 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di esigenze cautelari e pericolosità sociale.
art. 275 c.p.p.
Richiamato dalla difesa e dalla Corte in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.
art. 284 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla richiesta di arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dalla difesa quale parametro della motivazione del provvedimento cautelare.
art. 299 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per affermare che la modifica della misura presuppone la sopravvenienza di elementi idonei a incidere su persistenza e intensità delle esigenze cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La Corte dispone la trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
Richiamato indirettamente come norma da attuare tramite la trasmissione al direttore dell’istituto penitenziario.
Massime di principio
- In sede di impugnazione avverso il rigetto della richiesta di sostituzione di una misura cautelare personale, il giudice dell’impugnazione non deve riesaminare integralmente i presupposti originari della misura, ma deve verificare se il provvedimento impugnato sia giuridicamente corretto e adeguatamente motivato rispetto a fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro cautelare.
- La richiesta di sostituzione di una misura cautelare più grave può essere accolta solo se gli elementi sopravvenuti sono concretamente idonei a incidere sulla persistenza o sull’intensità delle esigenze cautelari già accertate; non basta la mera prospettazione di circostanze favorevoli se queste non mutano in modo significativo il giudizio prognostico.
- La custodia cautelare in carcere resta misura di extrema ratio, ma il principio di proporzionalità non impone il ricorso a misure meno afflittive quando il giudice motivi in modo logico e concreto l’inidoneità di queste ultime a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato.
- La buona condotta osservata durante la detenzione, se non accompagnata da ulteriori elementi significativi, può essere letta come comportamento doveroso e non come indice decisivo di attenuazione della pericolosità.
- La disponibilità di un percorso terapeutico o assistenziale, pur astrattamente rilevante nella valutazione cautelare, non è di per sé sufficiente a imporre la sostituzione della custodia in carcere se il quadro complessivo mostra reiterate violazioni delle prescrizioni e incapacità di rispettare la misura domiciliare.
- Quando la motivazione del giudice cautelare si fonda su dati concreti, come ripetuti allontanamenti arbitrari e precedenti aggravamenti della misura, una critica che chieda soltanto una diversa ponderazione degli stessi elementi si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
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