Sentenza n. 234/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato sulla sentenza n. 91/2025 - RG n. 145/2024, pubblicata in data 07/02/2025, emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, notificata in data 20.02.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Sassari del 02 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 91/2025 del Tribunale di Sassari, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma per rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 20 febbraio 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva completato l'adempimento, salvo il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che il termine di 120 giorni per l'esecuzione da parte dell'Amministrazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria alla luce della nomina del commissario e comunque non giustificata da altre ragioni, considerando la complessità e articolazione delle procedure tecniche necessarie per l'attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato o esecutive.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, tra cui la presenza di una misura commissariale idonea e le specifiche difficoltà dell'adempimento pubblico.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di insufficienza dei fondi, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione all'amministrazione statale di un titolo esecutivo avente a oggetto il pagamento di somme consente al creditore di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione della pronuncia, senza che sia necessario un ulteriore adempimento dell'amministrazione debitrice.
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, individuando anche un termine per l'intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando la nomina del commissario ad acta costituisce una misura sufficientemente efficace e ricorrono ulteriori ragioni ostative connesse alla complessità dell'adempimento pubblico, ai vincoli organizzativi o di bilancio e alla specifica natura del beneficio dovuto.
- La complessità tecnica e organizzativa delle operazioni necessarie per eseguire una sentenza, il coinvolgimento di più strutture e soggetti e l'eccezionale serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, e può utilizzare gli strumenti contabili previsti per fronteggiare l'insufficienza dei fondi destinati all'esecuzione.
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