Cassazione Civile, Ordinanza n. 27471/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro pubblico contrattualizzato promosso da alcuni lavoratori assunti con contratti individuali a tempo determinato di durata triennale, i quali avevano chiesto l’accertamento del diritto all’equiparazione del trattamento economico ai dipendenti regionali a tempo indeterminato inquadrati nell’8° livello e, conseguentemente, il pagamento della retribuzione di posizione parte fissa prevista dal CCRL dell’Area della Dirigenza della Regione Siciliana dal 1° ottobre 2001. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile il gravame dell’amministrazione per omessa notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione. Con il ricorso per cassazione l’amministrazione deduceva, con due motivi ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 156, 291, 421, 435 e 436 c.p.c.: sosteneva di avere comunque notificato l’atto di appello con istanza di sospensione dell’esecutività e il relativo decreto per la sola udienza cautelare, che gli appellati si erano costituiti in quella fase e quindi avevano avuto conoscenza del gravame; lamentava inoltre che la Corte d’appello avrebbe dovuto concedere un termine per rinnovare la notifica ex art. 291 c.p.c., invece di dichiarare l’improcedibilità. Veniva anche sollevata un’eccezione di tardività della notifica nei confronti di alcuni controricorrenti, ritenuta però generica e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla improcedibilità dell’appello nel rito lavoro, ribadendo che la procedibilità del gravame dipende dalla notificazione congiunta del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, mentre la previa notifica dell’atto introduttivo per la sola fase cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva non è idonea a surrogare la vocatio in ius del giudizio di merito. Ha escluso l’applicabilità degli artt. 156 e 162 c.p.c. perché, nel caso esaminato, la notificazione non era stata viziata ma del tutto omessa, sicché non vi era nullità sanabile ma una fattispecie di inesistenza/omissione. Ha inoltre confermato che il giudice non può assegnare un termine per provvedere a una nuova notifica quando la notifica essenziale non sia stata radicalmente effettuata. In conseguenza del rigetto, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità; ha altresì dato atto della non applicabilità del contributo unificato aggiuntivo per la ricorrente, in ragione della disciplina regionale richiamata.
Norme richiamate
art. 360, n. 4, c.p.c.
la ricorrente ha denunciato violazione di norme processuali; la Corte ha valutato i motivi come censure di error in procedendo ma le ha ritenute infondate.
art. 156 c.p.c.
non si applica quando la notificazione essenziale non è stata eseguita affatto, perché opera per le nullità e non per l’inesistenza/omissione della notifica.
art. 291 c.p.c.
non consente, nel rito del lavoro, di assegnare un termine per rinnovare una notifica mai effettuata del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza.
art. 421 c.p.c.
non attribuisce al giudice del lavoro il potere di sanare con termine per rinnovazione la mancata notifica dell’appello nel rito lavoro.
art. 435 c.p.c.
la sua disciplina è richiamata quale norma che impone la notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza ai fini della procedibilità.
art. 436 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul rito dell’appello in materia di lavoro.
art. 283 c.p.c.
la notifica effettuata per la sola fase cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva è distinta e non sostituisce la notifica per il merito.
art. 111, secondo comma, Cost.
evocato quale fondamento dell’interpretazione costituzionalmente orientata che privilegia la ragionevole durata del processo.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
norme sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
artt. 370 e 366 c.p.c.
richiamati per dichiarare inammissibile l’eccezione di tardività perché formulata in modo generico e priva di specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non applicabile alla ricorrente per effetto della disciplina regionale sulla prenotazione a debito.
art. 1 L.R. Sicilia 22.3.1952, n. 6
richiamato come base della non applicabilità del contributo unificato aggiuntivo nei confronti della ricorrente.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l’appello è improcedibile quando non sia stata effettuata la notificazione congiunta del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, poiché tale notificazione integra un elemento essenziale della vocatio in ius del giudizio di merito.
- La previa notificazione dell’atto di appello con il solo decreto relativo all’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività non è idonea a sostituire la notificazione richiesta per il giudizio di merito, trattandosi di fase distinta e autonoma.
- La mancata notificazione essenziale non configura una semplice nullità sanabile, ma un’omissione radicale/inesistenza giuridica che impedisce la procedibilità dell’impugnazione e non consente l’applicazione degli artt. 156 e 162 c.p.c. come rimedio sanante.
- Nel rito lavoro il giudice non può assegnare un termine per "rinnovare" una notificazione che non sia mai stata effettuata; il meccanismo di rinnovazione presuppone una notificazione esistente, ancorché viziata.
- L’eccezione processuale che deduca la tardività della notifica deve essere formulata in modo specifico, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
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