Sentenza n. 6067/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento previa adozione di misure cautelari Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota, a firma del Direttore generale, ricevuta dalla ricorrente in data 17 febbraio 2025, recante in oggetto: «Concorso per il reclutamento di un ricercatore (Rtda) di diritto penale indetto con D.R. n. 154 del 7 agosto 2024. Richiesta notizie»; dell’art. 15 del d.r. n. 154 del 7 agosto 2024, con il quale è stata «indetta, con carattere d’urgenza, una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), del testo previgente della legge 240/2010 per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-14 - settore scientifico disciplinare GIUR-14A - Diritto Penale»; del verbale dell’Adunanza del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2024, prot. n. 0044005 del 26 novembre 2024; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e condanna dell’Ateneo resistente ad assumere la Dott.ssa Silvia De Blasis in qualità di Ricercatrice a tempo determinato di “tipo a” di Diritto penale o, in via meramente subordinata, per la condanna dell’Ateneo resistente a rivalutare la possibilità di tale assunzione alla luce dei motivi del ricorso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 27 ottobre 2025: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo resistente n. 71/2025 del 29 luglio 2025, conosciuta dalla ricorrente il 18 settembre 2025 a seguito del relativo deposito nel presente giudizio, con cui UnitelmaSapienza ha proceduto «alla chiamata di n. 1 RTT per il SSD GSPS-07/A” e, “ai sensi dell’art. 24 della L.240/2010, di: n. 1 RTDA per il SSD GIUR-13/A; n. 1 RTDA per il SSD GIUR-05/A; n. 1 RTDA per il SSD GIUR-01/A», così dando seguito alle preesistenti proposte di chiamata del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche assunte all’esito delle rispettive procedure di reclutamento e, dunque, di non provvedere alla chiamata della ricorrente, già vincitrice della procedura di selezione indetta con d.r. n. 154 del 7 agosto 2024 per il reclutamento di un ricercatore (Rtda) di diritto penale e conclusasi con la relativa approvazione degli atti con d.r. n. 209 del 14 ottobre 2024 e per la condanna dell’Ateneo resistente ad assumere la Dott.ssa Silvia De Blasis in qualità di Ricercatrice a tempo determinato di “tipo a” di Diritto penale o, in via meramente subordinata, per la condanna dell’Ateneo resistente a rivalutare la possibilità di tale assunzione alla luce dei motivi del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di chiamata e verbale del Consiglio di amministrazione che aveva deciso di non procedere alla chiamata della vincitrice, nonché successiva delibera di chiamata di altri ricercatori
Esito
Favorevole al ricorrente (ricercatrice vincitrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, vincitrice di una procedura per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore scientifico-disciplinare GIUR-14A - Diritto penale, ha impugnato la comunicazione con cui l’Ateneo le aveva notificato il diniego di chiamata, il verbale del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2024 e la clausola dell’art. 15 del bando che riservava all’Università la facoltà di interrompere la procedura o di non darvi corso in relazione alla sostenibilità dei corsi di studio e ai requisiti minimi di accreditamento. Ha dedotto eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, nullità o illegittimità della clausola, violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, del legittimo affidamento e del principio di buona fede. La ricorrente ha sostenuto che al momento dell’indizione della procedura erano disponibili le risorse finanziarie e i punti organico necessari, che non esisteva un blocco generalizzato delle assunzioni e che il diniego era stato fondato soltanto su valutazioni prudenziali relative a future modifiche dei requisiti di docenza e all’andamento dei ricavi dell’Ateneo, senza dati contabili attuali e specifici. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva delibera del 29 luglio 2025, deducendone l’illegittimità derivata, nonché illogicità, disparità di trattamento, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e violazione dell’affidamento, poiché l’Ateneo aveva proceduto alla chiamata di quattro ricercatori in altri settori senza chiamare lei.
La decisione
Il ricorso principale è stato accolto. Il TAR ha annullato, nei limiti del diniego di chiamata della ricorrente, il verbale del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2024 e la comunicazione del Direttore generale, ordinando all’Università di provvedere nuovamente entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha ritenuto carenti l’istruttoria e la motivazione: le risorse economiche risultavano programmate e appostate, mentre il diniego era fondato su prognosi finanziarie generiche e indeterminate, relative a possibili futuri minori ricavi, non corroborate da dati contabili attuali, certi e specifici. L’Ateneo non aveva inoltre verificato concretamente la compatibilità dell’assunzione con i requisiti amministrativi vigenti ratione temporis del d.m. 1154/2021, né aveva dimostrato che i requisiti futuri, poi disciplinati dal d.m. 1835/2024, imponessero o giustificassero il diniego. Il comportamento amministrativo aveva leso il legittimo affidamento della vincitrice, maturato sulla programmazione del reclutamento e sulla disponibilità delle risorse. La clausola di riserva del bando è stata invece ritenuta valida: non attribuisce un potere privo di base legale né integra una condizione meramente potestativa, ma riflette le competenze dell’Ateneo in materia di programmazione e verifica delle assunzioni. L’espressione relativa alle valutazioni “insindacabili” è stata considerata tamquam non esset, poiché il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi non può essere escluso. Il TAR ha escluso l’applicabilità diretta dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, trattandosi non della revoca del bando, ma dell’esito negativo del sub-procedimento di chiamata. I motivi aggiunti sono stati respinti: la delibera del 29 luglio 2025 non costituiva parte della medesima sequenza procedimentale del precedente diniego e si fondava su nuove valutazioni di fabbisogno e sostenibilità economico-finanziaria. Inoltre, la chiamata di altri ricercatori non imponeva all’Ateneo un confronto comparativo di meritevolezza tra i diversi settori, né costituiva conferma tacita del precedente diniego o prova di disparità di trattamento e sviamento. Le spese sono state compensate per la novità e particolarità della questione e per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 24 l. 240/2010
Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l’università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.
La disposizione disciplina la procedura pubblica di selezione, la deliberazione della chiamata del vincitore e l’obbligo di stipulazione del contratto, salvo impedimenti effettivi e adeguatamente verificati.
art. 3 l. 241/1990
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.
Anche gli atti di programmazione e di gestione delle chiamate universitarie devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in relazione agli esiti dell’istruttoria.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.
Il principio rileva nel rapporto con il vincitore della procedura selettiva e impone di considerare l’affidamento ingenerato dalla programmazione dell’assunzione e dalla disponibilità delle risorse.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il TAR ha escluso l’applicazione diretta della disciplina della revoca, poiché il diniego riguardava l’esito negativo del sub-procedimento di chiamata e non un atto di secondo grado incidente sul bando.
art. 113, comma 2, Cost.
L’espressione del bando che qualificava come “insindacabili” le valutazioni dell’Ateneo sui requisiti minimi è stata considerata tamquam non esset, non potendo una clausola escludere o limitare il sindacato giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione.
d.m. MUR 1154/2021
I requisiti di docenza e di accreditamento vigenti al momento della decisione costituiscono il parametro amministrativo da verificare concretamente ai fini della chiamata.
d.m. MUR 1835/2024
Il decreto, successivo al diniego, ha introdotto per la formazione a distanza rapporti numerici docenti-studenti più favorevoli agli Atenei; non poteva tuttavia essere utilizzato in modo generico e anticipato per giustificare il diniego, senza accertare l’incompatibilità dell’assunzione con la disciplina vigente al momento della decisione.
Massime di principio
- Il diniego di chiamata di un vincitore di una procedura selettiva universitaria deve essere sorretto da un’istruttoria completa e da una motivazione puntuale sui presupposti normativi, amministrativi e finanziari che impediscono l’assunzione; non è sufficiente richiamare generiche esigenze di prudenza o prognosi sull’andamento futuro dei ricavi dell’Ateneo.
- Quando le risorse per il reclutamento risultano programmate e appostate, l’amministrazione non può negare la chiamata sulla base di mere previsioni finanziarie negative, incerte e prive di riscontri contabili attuali, poiché deve considerare l’affidamento qualificato del vincitore nella prosecuzione della procedura.
- La verifica della compatibilità della chiamata con i requisiti di docenza e di accreditamento deve essere effettuata con riferimento alla disciplina vigente ratione temporis e mediante l’indicazione concreta del rapporto tra la singola assunzione e i requisiti amministrativi applicabili; la mera previsione di modifiche normative future non costituisce motivazione sufficiente del diniego.
- Una clausola del bando che riserva all’Ateneo la facoltà di interrompere la procedura o di non procedere alla chiamata può essere valida se si limita a richiamare le competenze organizzative e programmatorie dell’università, ma non può trasformarsi in un potere arbitrario o sottratto al sindacato giurisdizionale.
- La delibera con cui l’amministrazione approva la chiamata di altri vincitori non è, di per sé, conferma tacita del precedente diniego né impone un giudizio comparativo di meritevolezza tra diversi settori scientifico-disciplinari, salvo che una specifica disciplina richieda tale comparazione o emergano concreti profili di illogicità, disparità o sviamento.
- Il diniego di chiamata e la successiva approvazione di altre chiamate non appartengono necessariamente alla medesima sequenza procedimentale: l’illegittimità del primo atto non si trasmette in via derivata al secondo quando questo si fonda su nuove valutazioni relative al fabbisogno e alla sostenibilità economico-finanziaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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