Cassazione Civile, Ordinanza n. 24357/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento IVA per gli anni 2010 e 2011, emessi nei confronti della società contribuente perché ritenuta beneficiaria finale di operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere dalla fornitrice, considerata soggetto interposto e inserito in una frode carosello. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l’appello, ritenendo non provata dall’Ufficio la consapevolezza della contribuente del ciclo frodatorio e attribuendo scarsa rilevanza agli indizi valorizzati dall’Amministrazione, quali le trattative via Skype, lo scarto temporale tra fattura e consegna della merce e il pagamento, nonché la richiesta di reperire merce da un canale europeo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre ai principi della Corte di giustizia UE in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA. Sosteneva che la CTR avesse errato nella distribuzione dell’onere della prova e nella valutazione degli indizi, non riconoscendo la configurabilità della frode carosello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, spetta innanzitutto all’Ufficio provare, anche per presunzioni ma sulla base di elementi oggettivi specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza richiesta dalla sua qualità professionale, che l’operazione era inserita in un’evasione d’imposta o che il contraente era sostanzialmente inesistente. Solo se tale onere è assolto, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode. La Corte ha ritenuto che la CTR si fosse attenuta a tali principi, avendo escluso che gli elementi addotti dall’Ufficio fossero sufficienti a dimostrare la consapevolezza della contribuente. Ha inoltre precisato che le ulteriori censure dell’Agenzia miravano in realtà a rivalutare il merito, attività preclusa in sede di legittimità, e che la doglianza sugli artt. 2727 e 2729 c.c. non integrava un vizio di sussunzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
il motivo è stato proposto come vizio di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà tendeva a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice tributario
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere iniziale incombe sull’Amministrazione finanziaria
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha precisato che in cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione, non la mera valutazione degli indizi da parte del giudice di merito
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto insindacabile, in assenza di vizio di sussunzione, l’apprezzamento del giudice di merito sulla loro idoneità probatoria
art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall’Agenzia come norma violata nell’accertamento IVA
art. 380 bis c.p.c.
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972
non espressamente citato nel testo fornito
Massime di principio
- In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta o che il fornitore era sostanzialmente inesistente.
- Solo quando l’Ufficio abbia assolto tale onere probatorio iniziale, incombe sul contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare il coinvolgimento nella frode.
- La valutazione circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi e la loro idoneità a fondare la prova presuntiva appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione o di una motivazione giuridicamente e logicamente inidonea.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o di diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
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