Sentenza n. 15397/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto di ragione, del provvedimento di cui all’avviso del 28/05/2025 e del relativo elenco anonimo degli ammessi alla prova orale entrambi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate all’esito della prova scritta del concorso di cui al Bando reso in INPA lo scorso 19/11/24 (prot.n.407413 del 18/11/24) per “l’assunzione a tempo indeterminato di 190 unità per l’area funzionari” di cui “49 funzionari per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione” (codice 49FG/GC – PC), laddove, in virtù dei limiti previsti dall’art.6.3 del Bando, non riporta il nominativo della ricorrente per aver acquisito un punteggio, seppur idoneo alla prova scritta (24,84), non sufficiente ad accedere all’orale per la presenza di una domanda errata (n.20) (punteggio minimo di 25,2) (doc.1); Per quanto di ragione, del provvedimento di cui all’avviso del 15/04/25 con cui l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito e sul Portale INPA i punteggi “in forma anonima” della prova scritta e consentito ai candidati l’accesso ai TEST del concorso, nella parte in cui ha indicato il punteggio alla ricorrente idoneo (24,84), che però in seguito si è appreso essere inferiore a quello necessario per accedere all’orale vista la presenza di una domanda (n.20) errata e mal posta (doc.2); Per quanto di ragione, del questionario della prova scritta, svolta dalla ricorrente lo scorso 10/04/25 e comunicato sull’area “riservata” del sito istituzionale nella parte in cui, pur essendo superata con il punteggio di 24,84, reca il quesito errato n.20 (formulato in modo incompleto, ambiguo e fuorviante), divenuto lesivo a seguito della pubblicazione dell’avvivo del 28/05/25 degli ammessi alla prova orale del concorso perché decisivo ai fini della determinazione del punteggio finale (doc.3); Per quanto di ragione, della nota di riscontro del 10/06/2025 con cui Agenzia delle Entrate ha rigettato la richiesta di riesame del quiz avanza dalla parte ricorrente per il ricalcolo del proprio punteggio (doc.4); Per quanto di ragione, del Bando pubblicato in INPA lo scorso 19/11/24 (nota prot.n.407413 del 18/11/24) con cui è stata avviata la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 190 unità per l’area dei funzionari” di cui, nello specifico “49 per i processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection (codice concorso 49FG/GC-PC)”, laddove lesivo e, in particolare, al punto 6.3 nella parte in cui prevede oltre alla sufficienza del 21/30 un’ulteriore soglia di sbarramento per accedere all’orale rappresentata dal “limite massimo di quattro volte il numero dei posti per i quali concorrono” (doc.5);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della prova scritta del concorso dell’Agenzia delle Entrate per 49 funzionari addetti alla gestione di gare e contratti pubblici e alla prevenzione della corruzione, nella parte in cui la candidata non era ammessa alla prova orale; avviso degli ammessi, questionario, diniego di riesame e, con motivi aggiunti, graduatoria finale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato gli atti della procedura concorsuale, deducendo anzitutto l’erroneità e l’ambiguità del quesito n. 20 della prova scritta del 10 aprile 2025. Il quesito chiedeva a quale amministrazione dovesse essere rivolta la richiesta di accesso documentale e indicava come risposta corretta quella secondo cui la richiesta va rivolta all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente. La ricorrente aveva invece scelto l’opzione che riproduceva l’alternativa prevista dalla legge, ossia l’amministrazione che ha formato il documento oppure quella che lo detiene. Il punteggio assegnatole, pari a 24,84, era inferiore alla soglia di 25,2 richiesta per accedere all’orale, nonostante il superamento della soglia di idoneità di 21/30. Ha inoltre contestato il mancato accesso all’orale e il rigetto della richiesta di riesame, nonché la previsione del bando che, oltre alla sufficienza, limitava l’ammissione ai candidati collocati entro il quadruplo dei posti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale. La ricorrente ha superato la prova orale dopo essere stata ammessa con riserva in sede cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo fondato il motivo relativo all’erroneità del quesito n. 20 e assorbendo le ulteriori doglianze perché la censura accolta era pienamente satisfattiva. L’art. 25, comma 2, della l. 241/1990 stabilisce che la richiesta di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o a quella che lo detiene stabilmente; pertanto, la risposta selezionata dalla candidata era corretta e non poteva essere penalizzata. Il punteggio deve essere rideterminato da 24,84 a 25,56, considerando sia l’attribuzione di 0,60 punti sia la rimozione della penalità di 0,12, così da superare la soglia di accesso all’orale di 25,2. Il TAR ha annullato, limitatamente alla ricorrente, l’esito della prova scritta nella parte in cui non la includeva tra gli ammessi all’orale e ha imposto all’Agenzia delle Entrate di rettificare il punteggio in tutti gli atti rilevanti della procedura, inclusa la graduatoria finale. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, l. 241/1990
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
La richiesta di accesso può essere rivolta alternativamente all’amministrazione che ha formato il documento o a quella che lo detiene stabilmente; è quindi corretta la risposta che riproduce tale alternativa.
Massime di principio
- In una prova concorsuale a risposta multipla, è illegittimo penalizzare il candidato che abbia selezionato una risposta conforme al testo della norma applicabile, anche se la commissione abbia indicato come corretta un’opzione che restringe o altera il contenuto normativo.
- Quando il quesito concorsuale richiede di individuare la regola stabilita da una disposizione normativa, la risposta va valutata alla luce del tenore della disposizione: nel caso dell’art. 25, comma 2, della l. 241/1990, la richiesta di accesso può essere indirizzata all’amministrazione che ha formato il documento oppure a quella che lo detiene stabilmente.
- Se la correzione illegittima di una risposta ha determinato il mancato raggiungimento della soglia di ammissione a una fase successiva, il punteggio deve essere rettificato e gli atti concorsuali conseguenti adeguati alla nuova votazione.
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