Sentenza n. 1622/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - dell’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Messina – (U.T.G. prot. Int. n. 0132364 del 9/12/2025 e notificata in data 9/12/2025) e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli atti istruttori e le valutazioni poste a fondamento del provvedimento; - del provvedimento adottato da AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, (AGEA - UCC - Prot. Uscita N.0002934 del 15/01/2026), recante la decadenza dai contributi pubblici e la richiesta di restituzione delle somme già erogate, quale atto meramente consequenziale e vincolato all’informazione antimafia interdittiva impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e conseguente provvedimento AGEA di decadenza dai contributi pubblici e recupero delle somme erogate
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e AGEA)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva fondata sul rapporto di filiazione con il padre, già condannato per reati estorsivi aggravati dal metodo mafioso, su un contratto di affitto agrario stipulato tra padre e figlio e su un'espressione resa in audizione prefettizia, interpretata come indice di gestione dell'azienda 'alla pari'. Ha dedotto, anzitutto, l'insussistenza dell'attualità del pericolo, poiché il padre aveva espiato la pena, non era sottoposto a misure di prevenzione, era pensionato e non partecipava alla gestione dell'impresa. Ha contestato il travisamento del contratto di affitto, sostenendo che il canone di 500 euro fosse annuale e riguardasse solo una porzione del fondo, nonché l'assenza di cointeressenze economiche. Ha censurato l'utilizzo dell'espressione resa in audizione, ritenendola colloquiale, isolata e priva di valore tecnico, oltre che raccolta senza assistenza difensiva e senza verbalizzazione analitica. Ha lamentato l'omessa analisi dei flussi economico-finanziari, dai quali sarebbe risultata la gestione autonoma dell'azienda, con introiti, spese e utili riferibili al solo ricorrente. Ha contestato la rilevanza della convivenza con il padre e denunciato l'automatica trasposizione della pretesa pericolosità del genitore sul figlio, in assenza di fatti concreti, attuali e individualizzanti. Ha inoltre dedotto l'assenza di propri precedenti penali e l'illegittimità derivata del provvedimento AGEA, ritenuto consequenziale e vincolato all'interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori. Il Collegio ha ribadito che il giudizio prefettizio in materia di interdittiva antimafia è ampiamente discrezionale e può essere sindacato solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Non è richiesta la prova penale del condizionamento, ma una prognosi indiziaria, fondata su fatti gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del 'più probabile che non'. Il primo motivo è stato respinto perché l'espiazione della pena e il decorso del tempo non escludono di per sé l'attualità del pericolo, soprattutto quando il complesso degli elementi evidenzi rapporti ancora persistenti. Il precedente del padre è stato ritenuto particolarmente significativo perché la condanna, intervenuta il 1° luglio 2022, riguardava un'estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori agricoli e finalizzata all'acquisizione di terreni per ottenere contributi agricoli. È stata esclusa la sussistenza del travisamento del contratto: il canone di 500 euro è stato ritenuto irrisorio anche se annuale, e il contratto, di lunga durata e ancora in essere, è stato considerato indice di una cointeressenza economica strutturale. Anche l'espressione relativa alla gestione 'alla pari' è stata ritenuta significativa, poiché indicativa di una compartecipazione di fatto del padre alla gestione dell'impresa. La formale intestazione al solo ricorrente di introiti, spese, utili e gestione aziendale non è stata ritenuta decisiva, poiché l'infiltrazione mafiosa può celarsi dietro un'apparente regolarità formale dell'impresa. La convivenza, isolatamente considerata, non sarebbe sufficiente, ma assume rilievo insieme alla partecipazione di fatto del padre e ai contratti di affitto. È stata ritenuta irrilevante anche l'assenza di precedenti penali del ricorrente, potendo soggetti incensurati della cerchia familiare essere utilizzati quali prestanome. Il Collegio ha quindi ritenuto che la Prefettura non avesse fondato l'interdittiva sul solo rapporto parentale, ma su una valutazione complessiva di parentela, convivenza, cointeressenze economiche, durata del rapporto contrattuale e partecipazione di fatto alla gestione. Il provvedimento AGEA, impugnato quale atto consequenziale, è rimasto fermo in ragione del rigetto della censura contro l'interdittiva presupposta.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011
L'informazione antimafia interdittiva è una misura preventiva e cautelare, fondata su una prognosi probabilistica di rischio di infiltrazione mafiosa e non sulla prova penale del condizionamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva può essere fondata su una prognosi indiziaria di rischio di infiltrazione mafiosa secondo il criterio del 'più probabile che non'; non è necessaria la prova di un fatto penalmente rilevante né un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'interdittiva antimafia resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, senza sostituire la valutazione prefettizia con una diversa ricostruzione giudiziale del rischio.
- Il rapporto di parentela o convivenza con un soggetto controindicato non è di per sé sufficiente a fondare l'interdittiva, ma può assumere valore indiziario concreto quando sia corroborato da cointeressenze economiche, rapporti contrattuali persistenti, partecipazione di fatto alla gestione dell'impresa o altri elementi indicativi di una regia familiare.
- Il decorso del tempo e l'espiazione della pena del soggetto controindicato non escludono automaticamente l'attualità del pericolo: i precedenti risalenti possono conservare rilievo se, valutati insieme agli altri elementi, sorreggono una prognosi concreta e attuale di infiltrazione.
- La formale autonomia contabile e gestionale dell'impresa e l'assenza di precedenti penali del titolare non escludono il rischio di infiltrazione mafiosa, poiché il condizionamento può operare attraverso una gestione di fatto o l'utilizzo di soggetti formalmente incensurati della cerchia familiare.
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