Cassazione Penale, Sentenza n. 25458/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per la contravvenzione ex art. 279 d.lgs. 152/2006 (gestione di impianto di verniciatura senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera). I motivi di appello denunciavano: (1) violazione di legge sulla responsabilità penale; (2) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p.; (3) omissione di motivazione sulla confisca della cabina di verniciatura (contestando la mancata indicazione delle ragioni che giustificano la confisca facoltativa ex art. 240 c.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo: la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente la confisca dell'impianto. Poiché la confisca prevista non è obbligatoria per la fattispecie (diversa dall'ipotesi dell'art. 452‑quaterdecies c.p.), occorreva motivare la necessità della misura anche con riferimento al rischio di reiterazione dell'attività illecita. L'accoglimento del motivo ha determinato la formazione del valido rapporto di impugnazione e ha fatto emergere la prescrizione del reato intervenuta nel frattempo; perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 279 d.lgs. 152/2006
Prevede la responsabilità per la gestione di impianti con emissioni in atmosfera privi di autorizzazione; nella sentenza è la norma sostanziale violata dall'imputata.
art. 131‑bis c.p.
Norma che disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorso denunciava la mancata applicazione di questa causa di esclusione da parte del Tribunale.
art. 240, comma 1 c.p.
Regola la confisca facoltativa; la Corte ricorda che, per applicarla, è necessaria motivazione specifica che dimostri il rischio di reiterazione del reato da parte del condannato qualora mantenga il possesso del bene.
art. 452‑quaterdecies c.p.
Norma che prevede la confisca obbligatoria dello 'strumento' del reato in alcuni casi; la Corte la cita per distinguere le ipotesi in cui la confisca è obbligatoria da quelle in cui è invece facoltativa (e richiede motivazione).
art. 568, comma 5 c.p.p.
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione del fascicolo per competenza dalla Corte d'Appello di Napoli alla Corte che ha deciso; qui indica il percorso di trasmissione dell'appello per competenza.
Massime di principio
- La confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede una motivazione specifica: non basta dimostrare che il bene sia stato usato per commettere il reato (rapporto di asservimento); occorre motivare il rischio concreto di reiterazione dell'attività illecita se il reo restasse in possesso del bene.
- Se il giudice di merito applica una misura ablativa senza la necessaria motivazione, il motivo relativo alla confisca può essere decisivo e portare all'annullamento della sentenza impugnata.
- L'accoglimento di un motivo che incide sulla decisione produce la 'formazione del valido rapporto di impugnazione' e può consentire alla Corte di verificare e dichiarare anche eventi sopravvenuti (es. prescrizione): se il reato si è estinto nel frattempo, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione della pena o del reato.
- Nel valutare la possibile esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p., il giudice deve motivare in concreto l'insussistenza della rilevanza penale: la mera affermazione generica non è sufficiente.
- Nel ricorso contro misure accessorie o ablative è essenziale contestare la sufficienza della motivazione sul punto; difensore e giudice devono porre attenzione al diverso regime (obbligatorio vs facoltativo) della confisca a seconda della norma invocata.
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