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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-622/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 novembre 2024. — rhtb: projekt gmbh contro Parkring 14-16 Immobilienverwaltung GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Contratto di prestazione d’opera ai fini della realizzazione di un progetto immobiliare – Risoluzione del contratto da parte del committente – Nozione di “corrispettivo” – Qualificazione – Obbligo di pagare l’importo complessivo pattuito, previa detrazione dei costi risparmiati dal prestatore – Articolo 73 – Base imponibile. — Causa C-622/23

Giurisprudenza europea62023CJ0622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof austriaco, ha stabilito che l’importo dovuto al prestatore dopo la risoluzione del contratto da parte del committente rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Decisivo è che il contratto era validamente concluso, la prestazione era già iniziata e il prestatore era disposto a completarla: il pagamento rappresenta quindi il corrispettivo per una prestazione di servizi a titolo oneroso. La Corte distingue questa ipotesi dalle somme aventi natura puramente indennitaria, come nella giurisprudenza sulla caparra confirmatoria.

IVA e risoluzione anticipata di un contratto di prestazione d’opera: se l’importo contrattualmente dovuto al prestatore sia corrispettivo imponibile anche quando l’opera non è stata completata per recesso del committente.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l’importo dovuto al prestatore a seguito della risoluzione, da parte del committente, di un contratto validamente concluso e già in esecuzione, per una prestazione di servizi soggetta a IVA, debba essere qualificato come corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ed essere quindi assoggettato a IVA; il giudice del rinvio menzionava anche l’articolo 73 sulla base imponibile.

Principio di diritto

L’importo contrattualmente dovuto al prestatore quando il committente risolve anticipatamente un contratto di prestazione di servizi validamente concluso, dopo che il prestatore ha già iniziato l’esecuzione ed era pronto a completarla, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA ed è quindi soggetto a IVA; non si tratta di una mera indennità risarcitoria, poiché esiste un nesso diretto tra il servizio e il pagamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 1168, paragrafo 1, prima frase, ABGB

IVA sull’importo dovuto dopo la risoluzione di un contratto di prestazione d’opera

La Corte di giustizia, Settima Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra una società appaltatrice e una società committente, relativa alla soggezione a IVA dell’importo contrattualmente dovuto dopo la disdetta dei lavori da parte del committente.

Fatti e procedimento principale

Nel marzo 2018 rhtb: projekt gmbh e Parkring 14-16 Immobilienverwaltung GmbH hanno concluso un contratto di prestazione d’opera per la realizzazione di un progetto immobiliare. Dopo l’avvio dei lavori, nel giugno 2018 la Parkring ha comunicato di non voler più proseguire il progetto per ragioni non imputabili alla rhtb. Quest’ultima, facendo leva sull’articolo 1168, paragrafo 1, prima frase, ABGB, ha chiesto il pagamento dell’importo pattuito, previa detrazione di quanto risparmiato per effetto della mancata esecuzione.

I giudici nazionali di merito hanno dato soluzioni opposte: il giudice di primo grado ha ritenuto dovuta anche l’IVA sull’importo relativo ai lavori non eseguiti; il giudice d’appello ha invece escluso l’IVA per difetto di scambio di prestazioni. Investita del ricorso per cassazione, la Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di chiarire se tale importo costituisca corrispettivo imponibile ai sensi della direttiva IVA.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
  • l’articolo 73 della stessa direttiva, relativo alla base imponibile;
  • l’articolo 1168, paragrafo 1, prima frase, ABGB, che riconosce al prestatore, in caso di mancata esecuzione per fatto imputabile al committente, il diritto al corrispettivo pattuito al netto dei risparmi conseguiti.

Qualificazione del quesito

La Corte osserva anzitutto che la domanda del giudice del rinvio non spiega perché sia necessaria l’interpretazione dell’articolo 73; pertanto, la questione viene riformulata sostanzialmente come relativa al solo articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA: se l’importo dovuto dopo la risoluzione del contratto debba essere considerato corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui una prestazione è effettuata "a titolo oneroso" solo se esiste un rapporto giuridico tra prestatore e destinatario nel quale vi sia uno scambio di reciproche prestazioni e un nesso diretto tra servizio reso e controvalore ricevuto.

Richiamando la sentenza Vodafone Portugal, la Corte ricorda che anche il prezzo pagato alla conclusione di un contratto di servizi può remunerare il diritto del cliente di avvalersi della prestazione, a prescindere dal fatto che tale diritto sia effettivamente esercitato. Inoltre, un importo predeterminato dovuto in caso di risoluzione anticipata imputabile al cliente, corrispondente a quanto il prestatore avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto, è anch’esso imponibile, poiché remunera una prestazione di servizi a titolo oneroso.

Nel caso concreto, la Corte afferma che la situazione è persino più chiara:

  • il prestatore aveva già iniziato l’esecuzione dell’opera;
  • era disposto a completarla fino al termine convenuto;
  • l’importo dovuto rifletteva il prezzo contrattuale dell’intera prestazione, detratto quanto risparmiato per la mancata esecuzione.

Da ciò deriva l’esistenza di un nesso diretto tra il servizio e il pagamento. La Corte sottolinea inoltre che, in un’ottica economica, tale importo garantisce al prestatore una remunerazione contrattuale minima e non può essere qualificato come mera indennità forfettaria del danno.

Distinzione dalla giurisprudenza sulla caparra

La Corte respinge il richiamo alla sentenza Société thermale d’Eugénie-les-Bains. In quella causa la somma trattenuta non remunerava una prestazione autonomamente individuabile, ma aveva natura risarcitoria per l’annullamento della prenotazione. Qui, invece, la prestazione di servizi è individuabile, era già stata iniziata e l’importo dovuto corrisponde al prezzo contrattuale, al netto dei risparmi: non si tratta quindi di un indennizzo per danno subito.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario, di un contratto validamente concluso relativo a una prestazione di servizi soggetta a IVA, che il prestatore aveva iniziato a eseguire ed era disposto a completare, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. Ne consegue la sua assoggettabilità a IVA.

Principio affermato

Ai fini dell’IVA, l’importo dovuto al prestatore per effetto della risoluzione anticipata del contratto da parte del committente è imponibile quando rappresenta il corrispettivo contrattuale di una prestazione già avviata e pronta a essere completata; non rileva che la prestazione non sia stata integralmente eseguita per fatto del committente, se persiste il nesso diretto tra servizio e pagamento.

Come è indicizzato

Materieivaprestazioni di servizicontratti di appalto e prestazione d’operabase imponibilerisoluzione del contratto

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