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Sentenza

Sentenza del 01/02/2017 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Società in perdita sistematica - Diniego di interpello di disapplicazione normativa sulle società in perita sistematica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha negato la richiesta di disapplicazione della disciplina fiscale sulle società in perdita sistematica. La controversia riguardava sia l’impugnabilità del diniego, sia la sua fondatezza, poiché il rigetto era stato motivato anche da una presunta carenza documentale.

La decisione

Il Collegio ha riconosciuto che il diniego di interpello disapplicativo è un provvedimento amministrativo autonomo, autoritativo e idoneo a incidere direttamente sulla posizione giuridica del contribuente; pertanto è impugnabile e non costituisce un semplice parere o atto endoprocedimentale. Nel merito, ha ritenuto che l’interpello non potesse essere rigettato semplicemente per carenza documentale, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto invitare il contribuente a integrare la documentazione, come previsto dall’art. 1 del d.m. 259/1998. L’esito è quindi favorevole al ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 1 del d.m. 259/1998

    L’Amministrazione può invitare il contribuente a integrare la documentazione.

    La norma impone di considerare la possibilità di regolarizzare o completare la documentazione prima di respingere l’istanza di disapplicazione per carenze documentali.

  • Disciplina fiscale delle società in perdita sistematica

    La disciplina può essere disapplicata quando il contribuente dimostra l’esistenza di situazioni oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi o dei risultati previsti dalla normativa.

Massime di principio

  • Il diniego di un interpello disapplicativo, quando incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente, può essere considerato un atto autonomamente impugnabile.
  • Un atto che produce effetti giuridici diretti non perde la propria impugnabilità per il solo fatto di essere collegato a un procedimento di interpello.
  • L’Amministrazione finanziaria non dovrebbe rigettare l’istanza per una mera carenza documentale senza prima consentire al contribuente di integrare gli elementi mancanti, quando la normativa applicabile lo prevede.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare in modo completo le circostanze oggettive che giustificano la disapplicazione e verificare se l’Amministrazione abbia rispettato l’obbligo di consentire eventuali integrazioni.
  • La violazione delle garanzie procedimentali relative alla richiesta di integrazione documentale può rendere illegittimo il diniego.

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