Ordinanza n. 65/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale n. 1629 del 20-03-2026 della Regione Molise - Giunta regionale - Area Prima - Servizio competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing economico e industria, avente a oggetto “D.G.R.330/2024. determinazione dirigenziale n.4058 del 19/072024. Avviso pubblico" aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI". Non ammissibilità ditta Giada s.r.l.-impresa agricola - p.iva 00884670944 - id MOSEM n. 24003cp000000601”; 2) la scheda istruttoria finale, svolta da Sviluppo Italia Molise, recante l'esito di non ammissibilità della candidatura (Codice locale intervento 240B3CP000000601), approvata e comunicata in data 27 febbraio 2026, con la quale è stata dichiara la non ammissibilità della proposta di finanziamento della ricorrente nell’ambito della procedura di cui all’Avviso pubblico “Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI", nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise (delibera CIPESS n. 20/2021, Sezione Speciale 1, Area Tematica 03 – Competitività, Settore 03.01 Industria e Servizi) Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise delibera del CIPESS n. 20/2021; 3) la comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 3511/2026 del 12 gennaio 2026 della Regione Molise, adottata ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, con la quale per la candidatura ID MOSEMn.24003CP000000601 si è proceduto ai sensi dell’art.10-bis della L.241/1990 a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della Candidatura della ricorrente; 4) la comunicazione prot.n.257/2026 del 05.03.2026, acquisita al numero di protocollo n. 31443/2026 di pari data, con la quale Sviluppo Italia Molise S.p.a. ha trasmesso alla Regione Molise i risultati dell'attività istruttoria e di valutazione di un blocco di domande pervenute e risultate non ammissibili con relative motivazioni, tra le quali risulta la candidatura ID MOSEM 24003CP000000601 dell’odierna ricorrente; 5) la comunicazione di richiesta di documentazione integrativa trasmessa via p.e.c. da Sviluppo Italia Molise S.p.A. in data 17 febbraio 2026, nella parte in cui ha confermato le criticità ostative senza effettuare la corretta istruttoria sulla posizione dell'unità locale IS/1; 6) la nota n. 39265/2026 del 23-03-2026 con cui la Regione notificava la determinazione dirigenziale n. 1629 del 20.03.2026; 7) ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o collegato, nonché eventuali graduatorie, determine dirigenziali, provvedimenti di scorrimento e verbali di valutazione adottati nella medesima procedura; 8) in via prudenziale, condizionata e subordinata, l'Avviso pubblico "Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI", approvato con determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 4058 del 19 luglio 2024, e il suo Allegato 1 (Codici ATECO ammissibili), esclusivamente nella parte in cui vengano interpretati dall'Amministrazione nel senso di precludere l'accesso al finanziamento de minimis a imprese agricole che svolgano in via separata e documentata attività commerciali rientranti tra i codici ATECO ammessi, in contrasto con l'art. 1, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissibilità della candidatura a un avviso pubblico regionale per aiuti agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI, unitamente agli atti istruttori e alle comunicazioni procedimentali presupposti
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione regionale di non ammissibilità della propria candidatura, la scheda istruttoria finale e gli ulteriori atti della procedura, comprese la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, la richiesta di documentazione integrativa e le comunicazioni relative agli esiti istruttori. Ha contestato, in particolare, la non corretta istruttoria sulla propria unità locale e l'interpretazione dell'avviso pubblico e dei codici ATECO ammissibili nel senso di escludere imprese agricole che svolgano separatamente e documentatamente attività commerciali riconducibili ai codici ammessi, deducendo il contrasto con l'art. 1, par. 2, del regolamento (UE) 2023/2831. Il giudice ha rilevato che i motivi non sono manifestamente infondati, ma non ha ancora deciso nel merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e ha considerato non manifestamente infondati i motivi di ricorso, senza tuttavia pronunciarsi sulla loro fondatezza. In ragione della possibile posizione di controinteresse delle imprese che hanno presentato candidature nell'ambito del medesimo avviso, ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte tali ditte. Ha autorizzato la notificazione in forma semplificata mediante pubblicazione sul sito web della Regione Molise dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. Il termine per adempiere è stato fissato al 31 luglio 2026, con obbligo di depositare nei successivi dieci giorni l'attestazione regionale dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. La Regione deve fornire l'elenco completo delle candidature, mantenere online la pubblicazione sino alla sentenza definitiva, inserire un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della candidatura; l'ordinanza non ne definisce nel merito l'applicazione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato per la domanda cautelare e, al comma 10, per la fissazione dell'udienza pubblica di merito.
art. 41, comma 4, c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a. quale fondamento della notificazione semplificata mediante pubblicazione.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante forme semplificate.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base per la notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione.
art. 1, par. 2, Regolamento (UE) 2023/2831
È indicato dalla ricorrente quale parametro europeo che, secondo la prospettazione dedotta, impedirebbe di escludere dal regime de minimis imprese agricole che svolgano separatamente attività commerciali ammissibili; la questione non è stata ancora decisa.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione di un provvedimento relativo a una procedura comparativa o a un avviso pubblico può incidere sulla posizione di tutti i partecipanti, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle ditte che hanno presentato candidature.
- Se l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati risulta particolarmente gravosa, il giudice può autorizzare, secondo le forme previste dal codice del processo amministrativo, la notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, indicando gli atti da pubblicare, le modalità di pubblicazione e i termini per comprovare l'adempimento.
- L'autorizzazione alla notificazione mediante pubblicazione può comportare per l'amministrazione l'obbligo di fornire l'elenco completo dei controinteressati, assicurare la permanenza online degli atti sino alla definizione del giudizio, rendere facilmente raggiungibile la pagina di pubblicazione e rilasciare l'attestazione dell'avvenuto adempimento.
- La non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, rilevata nella fase cautelare, non equivale all'accoglimento della domanda di annullamento né impone, da sola, la concessione della sospensione dell'atto: il giudice può adottare misure processuali preliminari e rinviare la decisione di merito.
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