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Ordinanza

Ordinanza n. 689/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0743226/2025 del 30/12/2025, con il quale la Regione Campania, Giunta Regionale, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Settore Accreditamento istituzionale, Health Technology Assessment (HTA), rapporti con il mercato, UOS Accreditamento istituzionale, ha rigettato l'istanza proposta dall'attuale ricorrente per il rilascio di accreditamento istituzionale per le attività di specialistica ambulatoriale nelle branche di Chirurgia Generale, Cardiologia, Oculistica, Oncologia e Ortopedia; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, inclusi in particolare, se e in quanto di ragione: - la nota prot. n. PG/2025/0076688 del 14/02/2025, con la quale l'Amministrazione Regionale della Campania chiedeva all'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, “per quanto di competenza e con finalità di collaborazione, di verificare il fabbisogno distrettuale di prestazioni sanitarie da porre eventualmente a carico del SSR per le branche richieste di Oculistica - Cardiologia - Ortopedia - Oncologia - Chirurgia Generale in regime ambulatoriale, tenendo conto dei bacini di utenza, delle risultanze del rapporto tra domanda e offerta, nonché di eventuali fenomeni di migrazione sanitaria extra regionale, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento regionale n.1/2007”; - la nota prot. n. 0033265/u del 26/03/2025 (assunta al protocollo generale della Regione il giorno 01/04/2025 con il n. PG/2025/0166576), trasmessa dall'ASL Benevento in riscontro della predetta richiesta della Regione Campania; - la nota prot. n. 0513654/2025 del 09/10/2025, con la quale l'Amministrazione Regionale della Campania chiedeva all'Azienda Sanitaria Locale di Benevento “di conoscere se e quali azioni codesta ASL abbia effettivamente intrapreso per incrementare l'offerta di specialistica ambulatoriale nelle branche ambulatoriali di Chirurgia Generale, di Cardiologia, Oculistica, Oncologia, Oncologia [recte: Ortopedia]”; - la nota prot. n. 0587042/2025 del 03/11/2025 (assunta al protocollo della Regione quello stesso giorno con il n. 0587042/2025), trasmessa dall'ASL Benevento in riscontro di detta ultima richiesta regionale; - la nota prot. n. 0701746/2025 del 11/12/2025, con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, l'Amministrazione Regionale comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Giustizia amministrativa202601136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accreditamento istituzionale per attività di specialistica ambulatoriale nelle branche di Chirurgia Generale, Cardiologia, Oculistica, Oncologia e Ortopedia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La struttura sanitaria privata ha impugnato il diniego regionale dell'accreditamento istituzionale, nonché gli atti presupposti relativi alla verifica del fabbisogno distrettuale e al contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Dalla documentazione intercorsa tra Regione e ASL emergevano criticità persistenti nell'erogazione tempestiva di alcune prestazioni, incluse branche oggetto dell'istanza, e la necessità di ricorrere anche a mezzi straordinari per ridurle o eliminarle. L'ASL aveva inoltre rappresentato la difficoltà di reperire figure professionali ed expertise indispensabili, senza tuttavia indicare azioni concrete già intraprese per integrare le prestazioni mancanti nel bacino territoriale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, limitatamente all'esigenza di riesame dei provvedimenti impugnati alla luce dei motivi di ricorso. La decisione cautelare si fonda sulla rilevata attuale insufficienza dell'offerta pubblica a soddisfare tempestivamente e integralmente la domanda di prestazioni sanitarie, nonché sulla mancata indicazione, da parte dell'ASL, di concrete azioni dirette a colmare le carenze territoriali, a fronte della stessa ammissione delle persistenti criticità e della carenza di personale qualificato. Non è stata definita la controversia nel merito: è stata fissata l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto comunicato dalla Regione nel procedimento di accreditamento; l'ordinanza non definisce specificamente la relativa censura.

  • art. 4 Regolamento regionale Campania n. 1/2007

    verificare il fabbisogno distrettuale di prestazioni sanitarie da porre eventualmente a carico del SSR

    La disposizione è richiamata quale disciplina della verifica del fabbisogno territoriale nell'ambito del procedimento di accreditamento istituzionale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR la accoglie ai fini del riesame degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accreditamento istituzionale sanitario, la valutazione del fabbisogno territoriale deve confrontarsi con la concreta capacità dell'offerta pubblica di soddisfare tempestivamente e integralmente la domanda di prestazioni rilevanti per il Servizio sanitario regionale.
  • Quando il carteggio istruttorio dell'amministrazione sanitaria evidenzia persistenti criticità nell'erogazione delle prestazioni e difficoltà nel reperimento delle professionalità necessarie, il diniego di accreditamento non può essere confermato senza una valutazione effettiva di tali carenze.
  • La verifica del fabbisogno non è adeguatamente motivata se l'amministrazione si limita a rilevare le carenze dell'offerta senza indicare le azioni concrete intraprese o programmabili per integrare le prestazioni mancanti nel bacino territoriale.
  • In sede cautelare, l'emersione di una domanda sanitaria non tempestivamente e integralmente soddisfatta dall'offerta pubblica può giustificare l'accoglimento della misura ai soli fini del riesame del diniego di accreditamento, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoPartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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