Cassazione Civile, Ordinanza n. 37388/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IMU di alcuni terreni di proprietà della società ricorrente. Secondo la CTR, i terreni erano edificabili in base al piano urbanistico comunale, con conseguente legittimità dell'imposizione, anche se non erano stati ancora bonificati dopo il precedente utilizzo come discarica. La società ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che i terreni erano inseriti in un comparto disciplinato da una norma tecnica di attuazione che li rendeva temporaneamente inedificabili fino alla bonifica del sito, con conseguente insuscettibilità di utilizzazione urbanistica ed edilizia. La resistente ha eccepito che il ricorso non fosse autosufficiente perché la norma tecnica richiamata non era stata prodotta nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando in astratto che la questione non poteva essere risolta solo con il principio, richiamato dalla CTR, sulla sufficienza dell'edificabilità risultante dal PRG adottato dal Comune, la Cassazione ha ritenuto निर्णinante l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza: la società ricorrente non aveva trascritto né allegato la norma tecnica di attuazione su cui fondava il motivo, non essendo applicabile a tali norme secondarie il principio iura novit curia. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ai fini IMU/ICI, la base imponibile dei terreni edificabili si determina in relazione alla loro edificabilità secondo la disciplina urbanistica richiamata; la Corte, però, non decide sul merito di tale qualificazione perché arresta il ricorso per inammissibilità.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248
Richiamato come norma di interpretazione autentica dell'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 in tema di edificabilità ai fini ICI/IMU.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
Richiamato come ulteriore norma di interpretazione autentica dell'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 in tema di edificabilità ai fini ICI/IMU.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il motivo si fondava su una norma regolamentare non trascritta né allegata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando il motivo di ricorso si fonda su una norma regolamentare o su un atto non coperto da iura novit curia, il ricorrente deve trascriverne o allegarne il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Ai fini dell'imposizione sui terreni edificabili, il principio secondo cui rileva l'edificabilità desumibile dal piano regolatore adottato non esaurisce la verifica quando si deduca che specifiche norme tecniche di attuazione rendano il bene temporaneamente inedificabile.
- La Corte di cassazione può arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non consente, per carenze di autosufficienza, il controllo della decisività della censura nel merito.
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