Sentenza n. 4333/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della censura prot. n 167 del 18 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della censura irrogata alla docente per avere comunicato via e-mail a un’alunna e alla madre informazioni sulle procedure interne di gestione documentale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente ha chiesto l’annullamento della censura irrogata ai sensi dell’art. 493 d.lgs. 297/1994. Con il primo motivo ha dedotto violazione della disciplina della censura, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà e violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, sostenendo che la comunicazione contestata costituiva adempimento dei doveri d’ufficio, non aveva arrecato pregiudizio e non era stata adeguatamente contestualizzata né qualificata come illecito. Con il secondo motivo ha lamentato difetto di motivazione e mancata valutazione della memoria difensiva, nella quale aveva evidenziato l’assenza di intenzionalità. Con il terzo motivo ha dedotto sviamento e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, affermando che la condotta era una modalità trasparente di comunicazione tra scuola e famiglia. Con il quarto motivo ha denunciato violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001, in relazione all’art. 492, comma 2, d.lgs. 297/1994, e incompetenza, poiché la censura sarebbe stata irrogata da un responsabile privo della qualifica dirigenziale anziché dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Ministero e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i quattro motivi relativi alla legittimità della sanzione. Ha ritenuto che la controversia riguardi un atto disciplinare di gestione di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, adottato dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, e che spetti quindi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ha precisato che la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia e il carattere processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 165/2001
Come è noto il legislatore ha attuato un processo di contrattualizzazione del pubblico impiego disponendo che la generalità dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con l’unica eccezione delle categorie di personale elencate dall’art. 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287).
La generalità dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici è contrattualizzata, salvo le categorie espressamente elencate dall’art. 3; la controversia in esame riguarda una docente e non è ricondotta a una categoria esclusa.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
L’art. 5, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che “le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Le misure di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, comprese quelle disciplinari, sono assunte dall’amministrazione con i poteri propri del datore di lavoro privato.
art. 63 d.lgs. 165/2001
Ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, infatti “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.
Le controversie relative agli atti di gestione dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzati spettano al giudice ordinario, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti; resta ferma l’eccezione prevista per le categorie di cui al comma 4.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Ne consegue che rispetto ai rapporti di lavoro contrattualizzati tutte le controversie attinenti ad atti di gestione del rapporto in cui l’amministrazione opera con la capacità ed i poteri del datore privato spettano alla cognizione del giudice ordinario, mentre, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 163, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo solamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Per il pubblico impiego contrattualizzato la giurisdizione amministrativa resta limitata alle controversie sulle procedure concorsuali di assunzione; gli atti disciplinari di gestione del rapporto sono devoluti al giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
Le peculiarità della controversia ed il carattere in rito della pronuncia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
La sentenza dichiara espressamente che la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; il passaggio citato non contiene però una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Le controversie sull’impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate a dipendenti pubblici nell’ambito di rapporti di lavoro contrattualizzati appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché la sanzione è un atto di gestione del rapporto adottato dall’amministrazione con i poteri del datore privato.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la giurisdizione amministrativa resta riservata alle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione; le controversie sugli atti di gestione del rapporto di lavoro spettano al giudice ordinario.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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