Cassazione Penale, Sentenza n. 36143/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/11/2023 con cui, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, erano stati assolti gli imputati dalle violazioni dell'art. 73 DPR 309/1990 (delitto continuato di detenzione/cessione di stupefacenti) contestate al capo A). Il ricorso censurava, in sintesi: (i) un presunto superamento del perimetro della sentenza di annullamento della Cassazione, sostenendo che la Corte di appello non poteva escludere che la prova del reato associativo faccia valere, senza ulteriori specificazioni, più violazioni di art. 73; (ii) apparente carenza o illogicità della motivazione della Corte territoriale, che avrebbe omesso di confrontarsi con il giudicato o con elementi probatori (dichiarazioni dei collaboratori, episodi di detenzione/cessione già emersi) che dimostrerebbero forniture ulteriori; (iii) per la posizione di Sgaramella, che la sentenza avrebbe immotivatamente ritenuto assorbite o non provate cessioni di rilevante entità che, secondo il ricorrente, emergerebbero dagli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello di Bari, chiamata a decidere in sede di rinvio, ha correttamente applicato le indicazioni della sentenza di annullamento della Cassazione (n. 49478/22) e ha svolto la verifica richiesta: ha esaminato le dichiarazioni dei collaboratori e gli altri elementi di prova e ha motivatamente concluso che non vi erano, per ciascun imputato, episodi specifici, diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto di autonome contestazioni, idonei a sostenere la responsabilità per le plurime violazioni ex art. 73. Per Sgaramella la Corte ha precisato che dalle dichiarazioni emergono al massimo le forniture già contestate nei capi B) e C) (e in altri procedimenti), e non vi sono ulteriori cessioni riconducibili all'imputazione del capo A). Il ricorso del Procuratore generale non ha posto un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata e si è limitato a prospettare una diversa valutazione delle prove; perciò è inammissibile e la decisione di assoluzione dall'art. 73 è confermata.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Richiama la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, per condannare per più violazioni continuative ex art. 73, occorra individuare specifici episodi di detenzione/cessione e il contributo di ciascun imputato a tali singoli episodi, non potendo derivare automaticamente dalla sola condanna per associazione.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Disciplina il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. La sentenza ha confermato che la condanna per associazione (art. 74) rimane valida, ma non esaurisce l'onere probatorio richiesto per attribuire ulteriori e non specificate violazioni di art. 73 a ciascun associato.
cod. pen. art. 110
Riguarda il concorso di persone nel reato; la Corte ha ricordato che per imputare reati commessi da altri occorre provare il contributo personale e specifico di ciascun concorrente, non bastando la mera adesione all'associazione.
cod. proc. pen. art. 429, comma 1, lett. c)
Stabilisce i requisiti di specificazione dell'imputazione nel decreto di citazione; è stato invocato in precedenti decisioni sulla nullità dell'imputazione per genericità, ma la Cassazione ha inoltre evidenziato che la nullità relativa va eccepita nei termini previsti.
cod. proc. pen. art. 456, comma 1
Richiamo nella sentenza in relazione al riferimento all'art. 429 per il decreto di giudizio immediato; utile a definire i limiti procedurali della contestazione.
cod. proc. pen. art. 491
Fissa il termine per eccepire la nullità dell'imputazione; la Cassazione ha affermato che la mancata eccezione entro tale termine comporta decadenza dall'eccezione.
D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173, comma 1
Limita il contenuto del ricorso per cassazione in relazione all'oggetto del giudizio: il Procuratore generale ha indicato i motivi nei limiti dell'art. 173, comma 1, e la Corte ha valutato l'ammissibilità e il contenuto del ricorso secondo tale parametro.
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 7
Citato in riferimento alle aggravanti previste nel corso del giudizio; la Corte di primo grado le aveva escluse, e la questione non ha inciso sull'esito dell'impugnazione oggetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) non produce automaticamente, senza argomenti probatori aggiuntivi, la responsabilità di ciascun associato per un numero indeterminato di violazioni dell'art. 73: per queste ultime occorre individuare episodi specifici e il contributo personale di ciascun imputato.
- Il giudice di rinvio deve conformarsi allo schema logico-giuridico tracciato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, ma mantiene autonomia valutativa: è tenuto a motivare puntualmente il proprio convincimento in linea con le indicazioni della Cassazione e a verificare le risultanze istruttorie per ciascun imputato.
- L'indeterminatezza dell'imputazione è eccepibile ma la relativa eccezione va proposta nei termini processuali previsti (art. 491 c.p.p.); in sede di giudizio abbreviato la determinazione dell'imputazione va valutata alla luce di tutti gli atti presenti nel fascicolo processuale.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sebbene rilevanti, non possono sostituire l'individuazione di elementi estrinseci e specifici che colleghino ciascun imputato ai singoli episodi di detenzione/cessione: il giudice deve indicare in motivazione i passaggi probatori che consentono di ritenere provati tali episodi.
- Un giudicato di responsabilità per l'associazione non vale come prova piena, per gli stessi imputati, di violazioni non specificate dell'art. 73; il pubblico ministero deve comunque provare, per ogni contestazione autonoma, i fatti costitutivi e il contributo dell'imputato.
- Nel valutare ricorsi in Cassazione è essenziale che i motivi confrontino specificamente e criticamente la motivazione del provvedimento impugnato: argomentazioni meramente alternative o richieste di diversa valutazione delle prove risultano spesso inammissibili.
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