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Ordinanza

Ordinanza n. 170/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Bari, Ripartizione urbanistica ed edilizia privata, prot. n. c_a662/2021/29054 del 4.2.2021 avente ad oggetto diniego definitivo alla richiesta di permesso di costruire n. F4188/2019; della comunicazione contenente i motivi ostativi prot. n. c_a662/2020/14494 del 17.1.2020, nonché della nota prot. n. c_a662/2019/221022 del 5.8.2019 e di tutte le comunicazioni pervenute; degli artt. 74 e 94 del Regolamento edilizio comunale del 1936; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202100359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire e gli atti ostativi e istruttori del relativo procedimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo opposto dal Comune di Bari alla richiesta di permesso di costruire, nonché la comunicazione dei motivi ostativi, una precedente nota istruttoria e le ulteriori comunicazioni, deducendo l'illegittimità degli atti e, inoltre, degli artt. 74 e 94 del Regolamento edilizio comunale del 1936. Nel corso del giudizio, dopo il deposito della verificazione, è stata avviata un'interlocuzione con l'amministrazione sul progetto presentato; secondo quanto riferito dalla ricorrente, tale interlocuzione avrebbe potuto condurre al rilascio di un nuovo permesso di costruire e alla conseguente dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse. Non essendo stata successivamente depositata documentazione sull'esito del procedimento amministrativo, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati da entrambe le parti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. Entrambe le parti devono depositare, entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, chiarimenti documentati sullo stato del procedimento amministrativo, specificando se sia stato rilasciato un nuovo permesso di costruire o adottato altro atto nell'ambito dell'iter istruttorio. La decisione è stata ritenuta necessaria per verificare l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. È stata inoltre ordinata alla segreteria la comunicazione dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per l'acquisizione dei chiarimenti necessari alla definizione del giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base del potere istruttorio del giudice amministrativo di disporre gli incombenti necessari ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di annullamento contro un diniego amministrativo, sopravvengono interlocuzioni tra il ricorrente e l'amministrazione potenzialmente idonee a condurre all'adozione di un provvedimento favorevole, ma non risulta documentato l'esito del nuovo procedimento, il giudice può disporre d'ufficio che entrambe le parti forniscano chiarimenti documentati sullo stato dell'iter amministrativo.
  • La verifica dell'eventuale rilascio di un nuovo titolo o dell'adozione di altro atto amministrativo sopravvenuto è necessaria per accertare se persista l'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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