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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14024/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (factor)

La controversia

La controversia nasce da rapporti commerciali e finanziari intercorsi tra due società fornitrici di componenti per autoveicoli e una società di factoring, che aveva anticipato somme su crediti verso società del gruppo Fiat, ricevendo in cessione i relativi crediti. Dopo l’ottenimento, nel 1994, di due decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi nei confronti delle società cedenti e di un fideiussore, e dopo la dichiarazione di fallimento delle società e del socio accomandatario, le opposizioni ai decreti non furono riassunte e i decreti divennero definitivi. Nel 1997 intervennero transazioni tra la società di factoring e i fallimenti, con rinunce reciproche e regolazione dei rapporti pendenti. Nel 2010 gli odierni ricorrenti convennero nuovamente in giudizio la società di factoring chiedendo, previa caducazione delle transazioni, la condanna al pagamento di crediti residui derivanti da tutte le operazioni di cessione/factoring e il risarcimento di vari danni. In appello, quale giudice del rinvio, la Corte territoriale aveva qualificato le cessioni come pro solvendo, ritenuto delimitato l’oggetto delle transazioni ai giudizi pendenti all’epoca, dichiarato inammissibile la domanda di annullamento delle transazioni per giudicato interno e rigettato le domande di merito. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; motivazione apparente sulla pretesa esistenza di un saldo creditorio a loro favore risultante dai c.d. Prospetti Borgiallo; mancata adeguata spiegazione della qualificazione delle cessioni come pro solvendo; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sul factoring e sulla cessione di crediti; nullità delle cessioni per asserita violazione della disciplina di settore; e, infine, erronea condanna solidale alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure dei ricorrenti perché dirette, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Ha osservato che la Corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente e non apparente sulla natura pro solvendo delle cessioni, sull’irrilevanza dei Prospetti Borgiallo ai fini di sovvertire tale qualificazione, sulla limitazione dell’oggetto delle transazioni del 1997 ai soli contenziosi pendenti, e sulla insussistenza di un fatto storico decisivo omesso. Ha inoltre escluso l’ammissibilità della censura nuova relativa alla nullità delle cessioni per violazione della disciplina del factoring, per difetto di specificità e novità della questione, e ha ritenuto corretta la condanna solidale alle spese per comune interesse e convergenza delle difese. Il ricorso incidentale condizionato della società resistente è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali, in solido, con applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la base delle censure di legittimità; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale e la violazione di legge non possono essere usati per ottenere un nuovo giudizio di merito.

  • art. 111 Cost.

    invocato per sostenere l’omessa pronuncia e la motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la sentenza impugnata rendeva percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia; la Corte ritiene infondata/inammissibile la doglianza poiché la domanda è stata esaminata e qualificata dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    richiamato per lamentare motivazione apparente; la Corte afferma che la motivazione della sentenza d’appello era sufficiente e non meramente grafica.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    invocati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione censurare la valutazione del materiale istruttorio, salvo casi specifici non ricorrenti.

  • art. 1354 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla validità della clausola contrattuale; la censura è ritenuta inammissibile e comunque non sorretta da adeguata allegazione.

  • artt. 1 e 2 L. 52/1991

    invocati per sostenere la nullità delle cessioni di credito e la violazione della disciplina del factoring; la Corte dichiara la censura inammissibile per novità e difetto di specificità.

  • art. 1, comma 1, D.M. 12.5.1992

    richiamato insieme alla disciplina sul factoring; non esaminato nel merito perché la questione è nuova e non autosufficiente.

  • Provvedimento Banca d’Italia 16 giugno 1992

    citato dai ricorrenti per contestare la regolarità delle operazioni di cessione; la Corte non affronta il merito per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per sostenere l’autonomia negoziale delle parti nel modulare il rapporto di factoring e cessione; la Corte non nega in astratto l’autonomia, ma reputa inammissibile la censura concreta.

  • art. 1858 c.c.

    la Corte d’appello aveva ritenuto ammissibile, nell’autonomia contrattuale, la previsione di cessioni con disciplina dello sconto; in cassazione la censura sulla violazione di tale norma è dichiarata inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi e su alcune statuizioni processuali; la Cassazione rileva che il ricorso incidentale sulla questione resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibili le censure prive di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondano.

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna solidale alle spese; la Corte conferma che la solidarietà può fondarsi sulla comunanza di interessi e sulla convergenza delle difese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito e delle prove; la valutazione del materiale istruttorio, inclusa la scelta delle prove ritenute decisive, resta riservata al giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere la ratio decidendi; non basta che la parte ritenga insufficiente o erronea la ricostruzione dei fatti, se la sentenza espone comunque le ragioni della decisione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non singoli elementi istruttori o documenti; se il fatto è stato comunque considerato dal giudice, la doglianza è inammissibile.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo in ipotesi eccezionali; non è deducibile in cassazione una mera contestazione dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La deduzione di una nullità contrattuale o di una questione nuova in cassazione richiede il rispetto del principio di specificità e autosufficienza: la parte deve indicare dove la questione è stata già proposta nei gradi di merito e su quali atti si fonda.
  • In tema di factoring e cessione di crediti, la qualificazione del rapporto come pro solvendo o pro soluto dipende dall’interpretazione complessiva del regolamento negoziale e della concreta esecuzione del rapporto, valutazione che appartiene al giudice di merito se sorretta da motivazione logica e non apparente.
  • La transazione delimita l’oggetto dei rapporti definiti secondo il suo tenore e il contesto in cui è intervenuta; non può essere riesaminata in cassazione se il giudice di merito ha accertato, con motivazione congrua, che essa riguardava solo i contenziosi esistenti al momento della stipula.
  • La condanna solidale alle spese è legittima anche in mancanza di solidarietà sostanziale, quando vi sia comunanza di interessi e convergenza difensiva tra le parti soccombenti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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