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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23981/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta avverso un precetto intimato per circa 40.277,89 euro, che il tribunale aveva annullato perché fondato su due ordinanze ex art. 553 c.p.c. emesse in una procedura esecutiva presso terzi e non costituenti titolo esecutivo nei confronti dell'opponente. In appello, la società creditrice otteneva solo la riforma sul capo relativo alla distrazione delle spese, mentre restava fermo il rigetto nel merito. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto, con un unico motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 92 e 93 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: da un lato lamentavano che la Corte d'appello avesse compensato integralmente le spese senza adeguata motivazione; dall'altro contestavano l'esclusione della distrazione ex art. 93 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione del procuratore antistatario dovesse intendersi resa da entrambi i difensori della parte, e non dal solo avvocato indicato nel provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato anzitutto che, benché fosse stato prospettato un possibile difetto documentale ai fini dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non poteva dichiararsi l'improcedibilità perché la relata di notifica della sentenza risultava comunque prodotta dalla controricorrente e quindi disponibile al giudice. Ha poi escluso l'inammissibilità dell'impugnazione quanto alla riferibilità al solo ricorrente Michelin, ritenendo dal complesso dell'atto che il ricorso fosse proposto anche nell'interesse dell'altro difensore ricorrente. Tuttavia ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'art. 93 c.p.c. per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., poiché il ricorso non indicava in quale atto fossero contenute le dichiarazioni richiamate né il loro preciso contenuto, impedendo alla Corte di valutarne la decisività. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla compensazione delle spese: la motivazione della Corte d'appello era sufficiente, perché la compensazione discendeva dalla reciproca soccombenza, essendo l'appello stato accolto solo in parte limitatamente alla distrazione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    individua il rimedio di opposizione all'esecuzione proposto avverso il precetto.

  • art. 553 c.p.c.

    le ordinanze emesse nella procedura esecutiva presso terzi sono state ritenute non costituire titolo esecutivo nei confronti dell'opponente.

  • art. 93 c.p.c.

    la dichiarazione di distrazione delle spese deve essere specificamente ricostruibile; in cassazione la censura richiede puntuale indicazione degli atti e del contenuto della dichiarazione.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è legittima quando sia sorretta dalla reciproca soccombenza, anche se il giudice d'appello riformi solo parzialmente la decisione di primo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione non è apparente se consente di comprendere che la compensazione delle spese è stata ancorata all'esito parzialmente soccombente del gravame.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti; la mancata specificazione impedisce l'esame del motivo.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della copia notificata della sentenza non comporta improcedibilità se la relata di notifica è comunque nella disponibilità del giudice per effetto della produzione del controricorrente.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    la produzione del controricorrente nel termine consente di colmare il deficit documentale sul documento notificatorio.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza all'esito dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza non può essere dichiarata se tale documentazione risulti comunque agli atti e disponibile per il giudice, ad esempio perché prodotta dal controricorrente nel termine di legge.
  • La censura che investe un accertamento di fatto del giudice di merito deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità dell'art. 366 c.p.c., indicando con precisione atti, documenti e contenuto delle dichiarazioni su cui si fonda; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La compensazione integrale delle spese è legittima quando il giudice la ricolleghi alla reciproca soccombenza, anche se l'appello sia stato accolto solo in parte e limitatamente a un capo accessorio della decisione.
  • La motivazione sulla regolazione delle spese non è apparente se rende percepibile il criterio adottato e il collegamento con l'esito complessivo della lite.
  • In sede di legittimità, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non può essere contestata in modo generico: il ricorso deve consentire alla Corte di verificare la portata della dichiarazione e la sua riferibilità ai difensori interessati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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