Cassazione Penale, Sentenza n. 4234/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per diffamazione a mezzo stampa (articol o pubblicato il 16 maggio 2014, a seguito di un comunicato stampa della Camera di Commercio) e aveva revocato la sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello aveva ritenuto non configurabile la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, perché il fatto assunto a presupposto della critica (la presunta trasferta in Giappone di rappresentanti della Camera) sarebbe risultato non vero e la giornalista non avrebbe verificato la notizia prima della pubblicazione. I ricorrenti contestavano la mancanza di motivazione, sostenendo che il comunicato stampa della stessa persona offesa poteva ragionevolmente indurre in errore e che l'eventuale errore era scusabile perché indotto dal tenore del comunicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste perché riesamini, con logica e motivazione approfondita, se sussista in capo agli imputati negligenza, imperizia o altra colpa non scusabile. La Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il diritto di critica richiede un nucleo di veridicità (anche solo putativa) dei fatti posti a base della critica, ma la scriminante putativa è riconoscibile quando l'errore non derivi da negligenza e il giornalista abbia adempiuto all'onere di esaminare e verificare la notizia; ha inoltre osservato che il comunicato della parte offesa poteva ragionevolmente indurre in errore e che l'appello non ha adeguatamente motivato l'esclusione dell'errore scusabile.
Norme richiamate
art. 51 cod. pen.
richiamata come esimente dell'esercizio del diritto di critica; la Corte precisa che la scriminante può operare anche in forma putativa se l'errore sulla verità non derivi da negligenza o colpa non scusabile
art. 59, comma 4, cod. pen.
richiamato in relazione alla putatività: l'errore sulla verità può determinare la scriminante putativa se imputabile a fatto non doloso e non colposo non scusabile
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.
norme invocate dai ricorrenti per censurare la mancanza della motivazione e la violazione di legge nella sentenza impugnata
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, conv. L. 18 dicembre 2020, n.176
norma procedurale citata con riferimento all'istanza di trattazione orale formulata e poi rinunciata dal difensore
Massime di principio
- Il diritto di critica è esimente solo se il fatto posto a base della critica corrisponde a un nucleo di veridicità; tuttavia la veridicità richiesta può essere solo putativa e non assoluta
- La scriminante putativa opera quando l'errore sulla verità non è frutto di negligenza, imperizia o colpa non scusabile: il giornalista deve, in linea di massima, esaminare e verificare la notizia per vincere ogni ragionevole dubbio
- La natura della fonte (anche un comunicato stampa della parte offesa) non esonera dall'onere di verifica, ma può rendere l'affidamento ragionevole se il contenuto del comunicato è tale da indurre un operatore diligente all'errore
- In contesti di immediata rilevanza pubblica e di necessità di tempestività l'accuratezza della verifica può essere attenuata, ma non cancellata: occorre valutare caso per caso se la rapidità giustifica un minor approfondimento
- Il giudice di merito deve motivare specificamente quando esclude la putatività o ritiene non assolto l'onere di verifica, esplicitando perché l'errore non è scusabile; l'assenza di tale motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio
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