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Sentenza

Sentenza n. 8287/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento/nota dirigenziale del 21.10.2025 (doc. 1) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, trasmesso a NOI S.p.A. con PEC del 21.10.2025 - Protocollo nr: 6673 - DIP_DAG - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione (doc. 2), avente ad oggetto “Richiesta accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 – Comunicazione erogazione dell’importo ammesso”, nella parte in cui si comunica che “con l’allegato decreto sì è provveduto al pagamento dell’importo ammesso” e “si specifica che, in esito all’istruttoria effettuata sulla base della documentazione in atti ed a seguito delle verifiche effettuate ex art. 71 e art. 75 del D.P.R. 445/2000, la richiesta di adeguamento prezzi relativa al seguente contratto d’appalto è stata rimodulata per le seguenti motivazioni: CIG 8162962158: rimodulato in quanto i nuovi prezzi non stati giustificati. (...). Inoltre, l’importo della richiesta di adeguamento prezzi relativa al CIG 91048052C6 è stata considerata non ammissibile in quanto da portale ANAC risulta che la data di scadenza offerta è 2022 e, pertanto, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii che, ai fini dell’accesso al fondo di cui trattasi, prescrive un termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021”; - qualora ritenuta avente valore provvedimentale, anche della comunicazione PEC del 21.10.2025 - Protocollo nr: 6673 - del 21/10/2025 - DIP_DAG - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, avente ad oggetto “Richiesta accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 – Comunicazione erogazione dell’importo ammesso” (doc. 2); - del decreto dirigenziale del 30.09.2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, prot. m_inf.A5A1TPM.REG_DECRETI_R_.0000158.30-09-2025 (doc. 3), comunicato a NOI S.p.A. con la suddetta PEC del 21.10.2025 (doc. 2), laddove è stato disposto “ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, di trasferire, mediante ordine di pagare, sugli impegni assunti nell’esercizio finanziario 2024, a valere sulle risorse del Capitolo 7006 “Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi alcuni materiali da costruzione”, Piano gestionale 2, Missione 32, Programma 3, Azione 5, C.d.R. 7, del bilancio di previsione di questo Ministero – in conto residui 2023, l’importo ammissibile di ciascuna istanza di accesso in favore delle stazioni appaltanti riportate nell’Allegato n. 1 (conto bancario) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con riferimento alle lavorazioni eseguite nel periodo 1° agosto 2022- 31 dicembre 2022”; - dell’Allegato n. 1 del summenzionato decreto del 30.09.2025 (doc. 3), nella parte in cui individua l’importo da pagarsi alla NOI S.p.A., c.f. 02595720216, nella somma pari a 1.354.495,92 €, anziché nell’importo di 2.365.512,25 €, come da domanda presentata dalla NOI S.p.A. in data 30.01.2023, ammessa con precedente decreto del 19.12.2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli in precedenza indicati, ancorché non conosciuto, in qualunque modo ritenuto ostativo all’integrale ammissione dell’istanza della ricorrente di accesso al fondo summenzionato; nonché per la condanna del Ministero resistente - all’adozione di un provvedimento che disponga o confermi a favore di NOI S.p.A. l’accesso integrale alle risorse del fondo per l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii, in completo accoglimento della domanda presentata dalla stessa NOI S.p.A. in data 30.01.2023 (doc. 4, 4a) in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1° agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022, per l’importo fino all’ammontare complessivo dell’anzidetta domanda (2.365.512,25 €); - in ogni caso, all’esecuzione del pagamento a favore di NOI S.p.A. dell’integrale importo oggetto della domanda del 30.01.2023 relativa alle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1° agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022 (doc. 4, 4a), ovvero della differenza tra l’importo integrale di 2.365.512,25 € e quanto già corrisposto, a valere sul fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera b), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii o, in subordine, al pagamento del suddetto importo, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno per equivalente, attraverso altri capitoli di spesa o altre risorse. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NOI S.P.A. il 2\3\2026: per l’annullamento, o comunque, per la riforma - della nota dirigenziale del 27.01.2026 (doc. 13) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Ufficio di coordinamento amministrativo, trasmessa a NOI S.p.A. con PEC del 27.01.2026 - Protocollo nr: 578 - del 27/01/2026 - DIP_DAG, avente ad oggetto “Accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’art. 26, comma 4 lett. b), del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. (SAL 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022) – Richiesta integrazioni istanza con codice univoco FONDO-ED2 ART26BA95221a9ff5b0792c028b077117c42c471a3 – Riesame”; - per quanto occorrer possa, anche della suddetta PEC del 27.01.2026 - Protocollo nr: 578 - del 27/01/2026 - DIP_DAG (doc. 14); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli in precedenza indicati, ancorché non conosciuto, in qualunque modo ritenuto ostativo all’integrale ammissione dell’istanza della ricorrente di accesso al fondo summenzionato; nonché per la condanna del Ministero resistente - all’adozione di un provvedimento che disponga o confermi a favore di NOI S.p.A. l’accesso integrale alle risorse del fondo per l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii, in completo accoglimento della domanda presentata dalla stessa NOI S.p.A. in data 30.01.2023 (doc. 4, 4a, già depositati contestualmente al ricorso introduttivo) in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1° agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022, per l’importo fino all’ammontare complessivo dell’anzidetta domanda (2.365.512,25 €); - in ogni caso, all’esecuzione del pagamento a favore di NOI S.p.A. dell’integrale importo oggetto della domanda del 30.01.2023 relativa alle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1° agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022 (doc. 4, 4a), ovvero della differenza tra l’importo integrale di 2.365.512,25 € e quanto già corrisposto, a valere sul fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera b), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii o, in subordine, al pagamento del suddetto importo, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno per equivalente, attraverso altri capitoli di spesa o altre risorse;

Giustizia amministrativa202515863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 30 settembre 2025, nota del 21 ottobre 2025 e successivi atti relativi alla riduzione e alla parziale non ammissione dell’importo richiesto a valere sul Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente contributo)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui il Ministero, nell’ambito dell’istruttoria relativa alla domanda di accesso al Fondo previsto dall’art. 26, comma 4, lett. b), del d.l. n. 50/2022, aveva riconosciuto un importo di euro 1.354.495,92, inferiore rispetto ai 2.365.512,25 euro richiesti. La riduzione era stata motivata, per un contratto, dalla mancata giustificazione dei nuovi prezzi e, per un altro, dalla ritenuta tardività della presentazione dell’offerta. La ricorrente ha dedotto difetto ed erroneità dell’istruttoria, carenza di motivazione, violazione della normativa di riferimento e dei principi del procedimento amministrativo, chiedendo l’integrale riconoscimento dell’importo richiesto e il pagamento del saldo, anche a titolo risarcitorio in via subordinata. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la nota del 27 gennaio 2026, con cui il Ministero aveva richiesto integrazioni nell’ambito del riesame.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha adottato un nuovo decreto il 9 aprile 2026, all’esito di un ulteriore approfondimento istruttorio, con il quale ha sostanzialmente riammesso per intero l’istanza, riconoscendo euro 2.363.022,52 e disponendo il pagamento del saldo rispetto a quanto già erogato. Poiché la pretesa azionata è stata sostanzialmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, rilevando che gli atti originari avevano disposto una significativa riduzione e una parziale esclusione sulla base di valutazioni istruttorie e motivazionali poi risultate non corrette o comunque non adeguatamente supportate. Il successivo riesame ha superato radicalmente le determinazioni iniziali senza che emergessero circostanze nuove e autonome rispetto alle censure dedotte, confermando in termini prognostici la fondatezza del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 4, lett. b), d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022

    Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di accesso al Fondo per il riconoscimento delle compensazioni relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo considerato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è stata sostanzialmente soddisfatta da un sopravvenuto provvedimento favorevole.

  • art. 71 d.P.R. n. 445/2000

    La norma è richiamata negli atti amministrativi impugnati quale base delle verifiche effettuate sulla documentazione prodotta.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    La norma è richiamata negli atti amministrativi impugnati quale base delle verifiche effettuate sulla documentazione prodotta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, un nuovo provvedimento amministrativo soddisfa sostanzialmente la pretesa azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche se il nuovo provvedimento non coincide esattamente con l’importo originariamente richiesto, purché la soddisfazione sia sostanziale.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il riesame amministrativo riconosce la fondatezza delle censure originarie e non risulta determinato da circostanze nuove e autonome rispetto alle contestazioni dedotte.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, il successivo superamento dell’atto impugnato mediante un nuovo esito favorevole, adottato dopo un ulteriore approfondimento istruttorio, può evidenziare in termini prognostici l’illegittimità o comunque la non adeguata sostenibilità delle originarie valutazioni istruttorie e motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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